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Ordinanza

Ordinanza n. 935/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601395

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Marche che aveva accolto la domanda cautelare relativa al titolo di porto d’armi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Ministero dell’Interno ha impugnato in appello cautelare l’ordinanza del TAR Marche che aveva accolto l’istanza cautelare proposta dalla persona fisica interessata al porto d’armi. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che la controversia riguarda il diniego o la revoca di un titolo autorizzatorio al porto d’armi, adottato dall’Autorità di pubblica sicurezza sulla base di elementi ritenuti sintomatici di un possibile incauto uso o di un’incauta custodia dell’arma. L’appello ha contestato, in sede cautelare, la valutazione favorevole compiuta dal TAR, sostenendo la prevalenza delle esigenze di pubblica incolumità e sicurezza e la rilevanza degli indici fattuali di incauta custodia. La parte appellata ha prospettato un pregiudizio connesso alla propria attività ludico-sportiva.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare del Ministero e, riformando l’ordinanza del TAR Marche, ha respinto l’istanza cautelare proposta in primo grado. Il Collegio ha ritenuto, prima facie, plausibili i profili di fondatezza dell’appello, rilevando che le risultanze penali non escludono né sostituiscono la sfera di apprezzamento tecnico-discrezionale riservata all’Autorità di pubblica sicurezza in materia di porto d’armi ai sensi degli artt. 39 e 43 T.U.L.P.S. Tali disposizioni consentono di negare o revocare il titolo quando sussistano elementi sintomatici idonei a far dubitare del buon uso delle armi. Nella fattispecie sono stati ravvisati plausibili indici di incauta custodia dell’arma. Quanto al periculum in mora, il pregiudizio dedotto dall’appellato è stato ritenuto generico, poco circostanziato e limitato alla sfera ludico-sportiva; è quindi prevalso l’interesse pubblico alla salvaguardia della pubblica incolumità e sicurezza. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato, esercitato dal Ministero contro l’ordinanza cautelare del TAR.

  • art. 39 T.U.L.P.S.

    Richiamato quale fondamento del potere dell’Autorità di pubblica sicurezza di negare o revocare il titolo di porto d’armi in presenza di elementi idonei a far dubitare del buon uso delle armi.

  • art. 43 T.U.L.P.S.

    Richiamato quale ulteriore base normativa del potere di diniego o revoca del titolo di porto d’armi sulla base di elementi sintomatici di possibile uso non corretto dell’arma.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone fisiche menzionate nell’ordinanza.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della persona interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In materia di porto d’armi, l’Autorità di pubblica sicurezza dispone di un autonomo apprezzamento tecnico-discrezionale circa l’affidabilità del richiedente o del titolare e può negare o revocare il titolo quando sussistano elementi sintomatici idonei a far dubitare del buon uso delle armi.
  • Le risultanze penali non esauriscono né vincolano la valutazione amministrativa di pubblica sicurezza: anche in assenza di una condanna definitivamente rilevante, l’amministrazione può valorizzare autonomamente elementi fattuali indicativi del rischio di uso improprio o di incauta custodia dell’arma.
  • In sede cautelare, la plausibile sussistenza di indici di incauta custodia dell’arma può integrare il fumus dell’appello dell’amministrazione contro la sospensione o altra misura favorevole disposta dal giudice di primo grado.
  • Nel bilanciamento cautelare relativo a un titolo di porto d’armi, un pregiudizio privato genericamente dedotto e limitato alla sfera ludico-sportiva può recedere dinanzi all’interesse pubblico alla salvaguardia della pubblica incolumità e sicurezza.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaPericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaTutela cautelareAppello
RamiForze armate e forze di poliziaAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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