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Sentenza

Sentenza n. 6520/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento 1. del provvedimento n. 31266 del 15.7.2024, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, tramite cui la parte pubblica, nel concludere il procedimento amministrativo, prevede il diniego al riconoscimento del titolo estero conseguito in Romania dalla odierna parte ricorrente per le classi di concorso di proprio interesse; 2. nonché, ove occorra, di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso ivi compreso ove occorra il preavviso di rigetto e qualunque altro atto facente parte del medesimo procedimento anche dal protocollo non conosciuto.

Giustizia amministrativa202410578

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento di un titolo estero conseguito in Romania per le classi di concorso di interesse della ricorrente

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale di riconoscimento del titolo estero per le classi di concorso di interesse, chiedendone l'annullamento insieme agli eventuali atti presupposti, consequenziali e connessi. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha adottato un nuovo decreto, con il quale ha riconosciuto parzialmente il titolo, limitatamente a una delle classi di concorso, annullando e sostituendo il provvedimento originariamente impugnato. La ricorrente ha quindi dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, evidenziando che il nuovo decreto non era stato impugnato né con autonomo ricorso né con motivi aggiunti.

La decisione

Il TAR ha preso atto della dichiarazione della ricorrente e dell'assenza di opposizione delle altre parti. Ha ritenuto che il provvedimento originario fosse stato annullato e sostituito dall'amministrazione mediante il nuovo decreto, sicché non residuava un interesse attuale alla caducazione giudiziale dell'atto impugnato. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di lite sono state compensate in ragione della pronuncia in rito.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di annullamento, l'amministrazione annulla e sostituisce il provvedimento impugnato con un nuovo atto, il ricorso originario diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse se il ricorrente non conserva un interesse attuale alla decisione sull'atto ormai sostituito.
  • La mancata impugnazione del nuovo provvedimento, mediante autonomo ricorso o motivi aggiunti, impedisce al giudice di estendere la decisione all'atto sopravvenuto e comporta, in presenza dell'annullamento dell'atto originario, l'improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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