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Parere

Parere n. 1063/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario, con istanza di sospensione, proposto con deposito diretto dal signor Singh Balvir contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del decreto di revoca del nulla osta per lavoro subordinato del 6 agosto 2025.

Giustizia amministrativa202600164

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario per l’annullamento del decreto del 6 agosto 2025 di revoca del nulla osta al lavoro subordinato, con istanza di sospensione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, deducendo, con un unico motivo, violazione della disciplina del decreto flussi ed eccesso di potere per carenza dei presupposti. Ha sostenuto che la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno fosse imputabile all’amministrazione, che avrebbe convocato gli interessati con comunicazioni confuse e con significativo ritardo, omettendo inoltre di considerare alcune richieste di appuntamento trasmesse via PEC. Il Ministero dell’interno ha eccepito in via preliminare la tardività del ricorso e, nel merito, ne ha sostenuto l’infondatezza. La Sezione ha dovuto stabilire se il ricorso fosse stato proposto entro il termine di centoventi giorni previsto per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto rispettato il contraddittorio, poiché la relazione ministeriale era stata comunicata al ricorrente presso il difensore senza successive osservazioni. Nel merito processuale, ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività: il decreto impugnato era stato notificato il 6 agosto 2025, mentre il ricorso era stato notificato via PEC soltanto il 16 gennaio 2026. Non essendo applicabile la sospensione feriale dei termini, il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 9, comma 1, d.P.R. n. 1199/1971 era scaduto il 4 dicembre 2025. L’esame dei motivi di merito è rimasto assorbito e l’istanza cautelare è stata a sua volta assorbita.

Osservazioni

Tardività del ricorso straordinario

Il ricorso è stato notificato il 16 gennaio 2026, oltre il termine di centoventi giorni decorrente dalla notificazione del provvedimento impugnato, avvenuta il 6 agosto 2025. Il termine è scaduto il 4 dicembre 2025, non trovando applicazione la sospensione feriale.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, d.P.R. n. 1199/1971

    Il ricorso deve essere proposto nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza

    Il termine di centoventi giorni per proporre il ricorso straordinario decorre dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell’atto impugnato; nel caso concreto il termine è decorso dalla notificazione del 6 agosto 2025 ed è scaduto il 4 dicembre 2025.

  • art. 22, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998

    il nulla osta al lavoro è revocato qualora il contratto di soggiorno non sia trasmesso allo Sportello unico nel termine di 8 giorni dall’ingresso del lavoratore sul territorio nazionale

    La disposizione è richiamata nel decreto di revoca quale presupposto sostanziale dell’atto, ma la Sezione non ne esamina l’applicazione perché il ricorso è dichiarato irricevibile per tardività.

  • art. 22, comma 2, d.lgs. n. 286/1998

    La disposizione è richiamata nel provvedimento impugnato con riferimento alla documentazione attestante l’indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale; la relativa censura non è esaminata per la tardività del ricorso.

  • art. 47 c.c.

    La disposizione è richiamata nel decreto di revoca in relazione alla convocazione trasmessa al domicilio eletto; il Consiglio di Stato non esamina nel merito tale profilo.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 9, comma 1, d.P.R. n. 1199/1971 decorre dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell’atto impugnato.
  • La sospensione feriale dei termini non si applica al termine per la proposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
  • La proposizione del ricorso oltre il termine decadenziale previsto dall’art. 9, comma 1, d.P.R. n. 1199/1971 comporta l’irricevibilità del ricorso e impedisce l’esame dei motivi di merito.
  • L’accertata tardività del ricorso assorbe anche l’esame dell’istanza di sospensione cautelare contenuta nel ricorso straordinario.

Revoca del nulla osta al lavoro subordinato e tardività del ricorso straordinario

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un cittadino straniero contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del decreto del 6 agosto 2025, con il quale era stato revocato il nulla osta al lavoro subordinato precedentemente rilasciato. Il ricorso conteneva anche un’istanza di sospensione cautelare.

Premesse e provvedimento impugnato

Il nulla osta era stato richiesto il 2 dicembre 2023 da un datore di lavoro in favore del ricorrente ed era stato rilasciato il 31 gennaio 2024. Dopo l’ingresso del lavoratore in Italia, lo Sportello unico per l’immigrazione aveva comunicato, il 7 luglio 2025, l’avvio del procedimento di revoca.

Il decreto di revoca, notificato il 6 agosto 2025, richiamava diversi profili ostativi, tra cui la mancata produzione di documenti identificativi, della documentazione relativa all’ospitalità, del certificato o della ricevuta di richiesta di idoneità alloggiativa, dell’asseverazione prevista dalla normativa, della documentazione sulla verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale e la mancata sottoscrizione o trasmissione del contratto di soggiorno entro il termine previsto dall’art. 22, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998.

Motivo di ricorso

Il ricorrente ha formulato un unico motivo, deducendo violazione della disciplina del decreto flussi ed eccesso di potere per carenza dei presupposti. Ha sostenuto che l’amministrazione fosse rimasta inerte per circa un anno prima di convocare gli interessati e che avesse generato confusione mediante due inviti a comparire, recanti date diverse. Secondo il ricorrente, la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno sarebbe dipesa dai ritardi e dagli errori dell’amministrazione, che non avrebbe considerato alcune comunicazioni PEC con richieste di appuntamento.

Contraddittorio procedimentale

La Sezione ha rilevato che la relazione ministeriale era stata comunicata al ricorrente presso il difensore. Poiché non erano state presentate osservazioni o controdeduzioni, il principio del contraddittorio è stato ritenuto rispettato.

Termine per il ricorso straordinario

La questione decisiva è stata esaminata in via preliminare. L’art. 9, comma 1, del d.P.R. n. 1199/1971 stabilisce che il ricorso straordinario deve essere proposto entro centoventi giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell’atto impugnato.

La Sezione ha inoltre richiamato il proprio precedente del 26 gennaio 2026, n. 187, secondo cui la sospensione feriale dei termini non trova applicazione al termine per la proposizione del ricorso straordinario.

Nel caso concreto, il decreto di revoca era stato notificato il 6 agosto 2025. Il ricorso, invece, era stato notificato a mezzo PEC il 16 gennaio 2026. Il termine di centoventi giorni era già scaduto il 4 dicembre 2025; pertanto, la proposizione del ricorso è stata ritenuta tardiva.

Decisione

La Sezione ha espresso parere nel senso che il ricorso fosse dichiarato irricevibile. La tardività ha impedito l’esame del motivo relativo alla legittimità della revoca del nulla osta e ha determinato l’assorbimento dell’istanza di sospensione.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàTutela cautelarePartecipazione procedimentale

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