Sentenza n. 8232/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio/inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nel procedimento avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione su sostegno conseguito all’estero e segnatamente in Spagna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., deducendo l'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero sulla domanda presentata il 14 ottobre 2024 per il riconoscimento, ai fini dell'esercizio della professione docente, del titolo abilitante alla specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, Stato membro dell'Unione europea. Ha sostenuto che fosse decorso il termine per la conclusione del procedimento, individuato nel combinato disposto dell'art. 2 l. n. 241/1990 e dell'art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. n. 206/2007, senza l'adozione di un provvedimento espresso. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dimostrato l'avvenuta conclusione del procedimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti del silenzio-inadempimento: la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine previsto per provvedere senza l'adozione di un provvedimento espresso. Il Collegio ha individuato nel Ministero dell'Istruzione e del Merito l'autorità competente al riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea. Ha rilevato che l'art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007 prevede trenta giorni per verificare la completezza della documentazione e richiedere eventuali integrazioni, mentre il comma 6 stabilisce tre mesi per adottare il provvedimento sul riconoscimento; il termine complessivo può quindi arrivare al massimo a quattro mesi. Poiché tale termine era scaduto senza provvedimento espresso, il Tribunale ha ordinato al Ministero di provvedere entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza, considerando il carattere massivo dei procedimenti. Ha inoltre nominato, per l'eventuale persistente inadempienza, il responsabile della struttura ministeriale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 90 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Disciplinano l'azione avverso il silenzio e consentono al giudice di accertare l'inadempimento dell'amministrazione e ordinare la conclusione del procedimento.
art. 2 l. n. 241/1990
Impone all'amministrazione l'obbligo di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso entro il termine previsto.
art. 5 d.lgs. n. 206/2007
Individua l'autorità competente per il riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea nel Ministero competente per l'istruzione.
art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
Prevede il termine di trenta giorni per la verifica della completezza documentale e l'eventuale richiesta di integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato.
Stabilisce il termine di tre mesi per l'adozione del provvedimento conclusivo sul riconoscimento, decorrente dalla presentazione della documentazione completa.
art. 6 d.l. n. 173/2022, convertito in l. n. 604/2022
Rileva per la denominazione del Ministero competente, già Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e poi Ministero dell'Istruzione e del Merito.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di un titolo professionale conseguito in un altro Stato membro dell'Unione europea, la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine previsto dalla legge senza l'adozione di un provvedimento espresso sono sufficienti a configurare il silenzio-inadempimento dell'autorità competente.
- Ai sensi dell'art. 16 d.lgs. n. 206/2007, l'autorità competente dispone di trenta giorni per verificare la completezza della documentazione e richiedere eventuali integrazioni, nonché di ulteriori tre mesi per adottare il provvedimento sul riconoscimento; il termine complessivo può quindi raggiungere al massimo quattro mesi.
- L'accertamento del silenzio-inadempimento non comporta il riconoscimento sostanziale del titolo, ma impone all'amministrazione di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
- In caso di accoglimento dell'azione avverso il silenzio, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per provvedere e nominare sin d'ora un commissario ad acta, con un termine ulteriore, per l'ipotesi di persistente inerzia.
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