Sentenza del 09/11/2020 n. 835 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2004 che recuperava a tassazione euro 70.000,00 corrispondenti a due fatture (n.132/2004 per euro 40.000 e n.146/2004 per euro 30.000) emesse da E SRL e ritenute dall'Ufficio relative ad operazioni oggettivamente inesistenti nell'ambito di un più ampio accertamento ('Operazione Off-Road') su presunte fatture passive fittizie per la T C srl. L'Amministrazione contesta anche la responsabilità tributaria dei soci e del liquidatore ai sensi dell'art.36 DPR 602/1973 e dell'art.2495 c.c., sostenendo inattendibilità del bilancio finale di liquidazione e l'inserimento della società in un meccanismo fraudolento di fatturazione fittizia.
La decisione
La Commissione regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia e confermato la sentenza di primo grado che aveva annullato l'accertamento relativo ai 70.000 euro. Motivazioni principali: mancata prova dell'inesistenza delle operazioni contestate; esistenza di pagamenti a supporto (bonifici per euro 62.200 e versamenti in contanti per euro 7.800) che non sono stati confutati dall'Ufficio; esito favorevole (archiviazione per infondatezza della notizia di reato) del procedimento penale a carico del legale rappresentante T L che indebolisce il quadro indiziario dell'amministrazione; sentenze penali e tributarie intervenute su posizioni connesse che hanno escluso l'inesistenza delle operazioni; rilievi sull'eccessiva genericità dell'assunzione di inattendibilità del bilancio societario e sulla corretta applicazione del limite di responsabilità dei soci (art.2495 c.c.). La Commissione ha altresì rilevato criticità nella giustificazione del raddoppio dei termini per l'accertamento e ha integralmente compensato le spese processuali.
Norme richiamate
art. 36 DPR 602/1973
Disciplina la responsabilità tributaria dei soci per le imposte dovute dalla società estinta; la responsabilità è invocabile entro i limiti delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione (richiamato il secondo comma dell'art.2495 c.c.).
art. 2495 cod. civ.
Stabilisce che, all'estinzione della società, i soci rispondono dei debiti sociali nei limiti delle somme da essi riscosse in seguito alla liquidazione; principio richiamato per limitare la responsabilità dei soci rispetto alle pretese erariali.
art. 2 D.Lgs. 74/2000
Riferimento alla fattispecie penale di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o documenti per operazioni inesistenti; il decreto di archiviazione su questa contestazione penale è stato considerato rilevante, pur non vincolante, nel giudizio tributario per valutare la fondatezza degli indizi.
art. 331 c.p.p.
Norma sull'obbligo di denuncia da parte dell'amministrazione; richiamata nella valutazione del raddoppio dei termini d'accertamento (la Corte può verificare ex post se sussistevano i presupposti per la denuncia e quindi per il raddoppio).
art. 654 c.p.p.
Richiamato unitamente all'art.20 D.Lgs.74/2000 per affermare che la decisione penale non è automaticamente vincolante nel processo tributario, ma costituisce elemento valutabile nel quadro probatorio.
art. 20 D.Lgs. 74/2000
Stabilisce rapporti tra giudicato penale e giudizio tributario; dalla sentenza emerge che il giudicato penale non preclude automaticamente il diverso apprezzamento in sede tributaria, anche se il risultato penale (archiviazione/assoluzione) è rilevante come elemento di prova o indice.
D.Lgs. n.6/2003 (riforma diritto societario)
Richiamato per spiegare gli effetti successori e la continuità delle obbligazioni societarie dopo l'estinzione e le implicazioni su responsabilità dei soci in sede di liquidazione.
D.L. 16/2012 conv. L. 44/2012 art.8 comma 2
Norma richiamata in relazione all'avviso di contestazione elevato dall'Ufficio; contesto normativo dell'atto impugnato.
Massime di principio
- La mera collocazione di una società in un ambito investigativo generale (es. 'operazione nazionale') non è di per sé sufficiente a provare l'inesistenza di singole operazioni: l'Amministrazione deve fornire elementi specifici e stringenti per ciascuna fattura contestata.
- Prove documentali dirette di pagamento (bonifici, versamenti su conto del fornitore) costituiscono elemento probatorio importante a favore del contribuente e indeboliscono l'accusa di operazioni inesistenti, salvo che l'Amministrazione dimostri collegamenti di fatto che smentiscano la corrispondenza tra pagamento e effettiva prestazione.
- L'esito del procedimento penale (archiviazione o assoluzione) non vincola il giudice tributario, ma costituisce un elemento rilevante che il giudice tributario deve considerare nella valutazione complessiva del quadro indiziario; un decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato indebolisce significativamente il fondamento dell'accertamento tributario basato sulle stesse risultanze.
- Per contestare la responsabilità dei soci e del liquidatore occorre provare l'inattendibilità del bilancio finale di liquidazione: la responsabilità dei soci è comunque limitata alle somme effettivamente riscosse in sede di liquidazione (art.2495 c.c.).
- Il raddoppio dei termini d'accertamento invocato dall'Amministrazione richiede la verifica della sussistenza dei presupposti per l'obbligo di denuncia; il giudice tributario può effettuare una valutazione ex post della legittimità del raddoppio e verificare possibili usi strumentali.
- Le presunzioni su cui si fonda l'accertamento tributario devono essere gravi, precise e concordanti; elementi mediatici (dichiarazioni alla stampa) non possono sostituire prove documentali o bancarie della effettività delle operazioni.
- In presenza di dubbi seri e di decisioni favorevoli al contribuente in procedimenti penali o tributari connessi, il giudice tributario può ritenere insufficiente il quadro indiziario dell'Amministrazione e accogliere il ricorso del contribuente; in casi complessi la compensazione integrale delle spese è frequente.
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