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Sentenza

Sentenza del 09/11/2020 n. 835 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2004 che recuperava a tassazione euro 70.000,00 corrispondenti a due fatture (n.132/2004 per euro 40.000 e n.146/2004 per euro 30.000) emesse da E SRL e ritenute dall'Ufficio relative ad operazioni oggettivamente inesistenti nell'ambito di un più ampio accertamento ('Operazione Off-Road') su presunte fatture passive fittizie per la T C srl. L'Amministrazione contesta anche la responsabilità tributaria dei soci e del liquidatore ai sensi dell'art.36 DPR 602/1973 e dell'art.2495 c.c., sostenendo inattendibilità del bilancio finale di liquidazione e l'inserimento della società in un meccanismo fraudolento di fatturazione fittizia.

La decisione

La Commissione regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia e confermato la sentenza di primo grado che aveva annullato l'accertamento relativo ai 70.000 euro. Motivazioni principali: mancata prova dell'inesistenza delle operazioni contestate; esistenza di pagamenti a supporto (bonifici per euro 62.200 e versamenti in contanti per euro 7.800) che non sono stati confutati dall'Ufficio; esito favorevole (archiviazione per infondatezza della notizia di reato) del procedimento penale a carico del legale rappresentante T L che indebolisce il quadro indiziario dell'amministrazione; sentenze penali e tributarie intervenute su posizioni connesse che hanno escluso l'inesistenza delle operazioni; rilievi sull'eccessiva genericità dell'assunzione di inattendibilità del bilancio societario e sulla corretta applicazione del limite di responsabilità dei soci (art.2495 c.c.). La Commissione ha altresì rilevato criticità nella giustificazione del raddoppio dei termini per l'accertamento e ha integralmente compensato le spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 36 DPR 602/1973

    Disciplina la responsabilità tributaria dei soci per le imposte dovute dalla società estinta; la responsabilità è invocabile entro i limiti delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione (richiamato il secondo comma dell'art.2495 c.c.).

  • art. 2495 cod. civ.

    Stabilisce che, all'estinzione della società, i soci rispondono dei debiti sociali nei limiti delle somme da essi riscosse in seguito alla liquidazione; principio richiamato per limitare la responsabilità dei soci rispetto alle pretese erariali.

  • art. 2 D.Lgs. 74/2000

    Riferimento alla fattispecie penale di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o documenti per operazioni inesistenti; il decreto di archiviazione su questa contestazione penale è stato considerato rilevante, pur non vincolante, nel giudizio tributario per valutare la fondatezza degli indizi.

  • art. 331 c.p.p.

    Norma sull'obbligo di denuncia da parte dell'amministrazione; richiamata nella valutazione del raddoppio dei termini d'accertamento (la Corte può verificare ex post se sussistevano i presupposti per la denuncia e quindi per il raddoppio).

  • art. 654 c.p.p.

    Richiamato unitamente all'art.20 D.Lgs.74/2000 per affermare che la decisione penale non è automaticamente vincolante nel processo tributario, ma costituisce elemento valutabile nel quadro probatorio.

  • art. 20 D.Lgs. 74/2000

    Stabilisce rapporti tra giudicato penale e giudizio tributario; dalla sentenza emerge che il giudicato penale non preclude automaticamente il diverso apprezzamento in sede tributaria, anche se il risultato penale (archiviazione/assoluzione) è rilevante come elemento di prova o indice.

  • D.Lgs. n.6/2003 (riforma diritto societario)

    Richiamato per spiegare gli effetti successori e la continuità delle obbligazioni societarie dopo l'estinzione e le implicazioni su responsabilità dei soci in sede di liquidazione.

  • D.L. 16/2012 conv. L. 44/2012 art.8 comma 2

    Norma richiamata in relazione all'avviso di contestazione elevato dall'Ufficio; contesto normativo dell'atto impugnato.

Massime di principio

  • La mera collocazione di una società in un ambito investigativo generale (es. 'operazione nazionale') non è di per sé sufficiente a provare l'inesistenza di singole operazioni: l'Amministrazione deve fornire elementi specifici e stringenti per ciascuna fattura contestata.
  • Prove documentali dirette di pagamento (bonifici, versamenti su conto del fornitore) costituiscono elemento probatorio importante a favore del contribuente e indeboliscono l'accusa di operazioni inesistenti, salvo che l'Amministrazione dimostri collegamenti di fatto che smentiscano la corrispondenza tra pagamento e effettiva prestazione.
  • L'esito del procedimento penale (archiviazione o assoluzione) non vincola il giudice tributario, ma costituisce un elemento rilevante che il giudice tributario deve considerare nella valutazione complessiva del quadro indiziario; un decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato indebolisce significativamente il fondamento dell'accertamento tributario basato sulle stesse risultanze.
  • Per contestare la responsabilità dei soci e del liquidatore occorre provare l'inattendibilità del bilancio finale di liquidazione: la responsabilità dei soci è comunque limitata alle somme effettivamente riscosse in sede di liquidazione (art.2495 c.c.).
  • Il raddoppio dei termini d'accertamento invocato dall'Amministrazione richiede la verifica della sussistenza dei presupposti per l'obbligo di denuncia; il giudice tributario può effettuare una valutazione ex post della legittimità del raddoppio e verificare possibili usi strumentali.
  • Le presunzioni su cui si fonda l'accertamento tributario devono essere gravi, precise e concordanti; elementi mediatici (dichiarazioni alla stampa) non possono sostituire prove documentali o bancarie della effettività delle operazioni.
  • In presenza di dubbi seri e di decisioni favorevoli al contribuente in procedimenti penali o tributari connessi, il giudice tributario può ritenere insufficiente il quadro indiziario dell'Amministrazione e accogliere il ricorso del contribuente; in casi complessi la compensazione integrale delle spese è frequente.

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