Cassazione Penale, Sentenza n. 21168/2024 del 29/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno proposto istanza di revocazione del decreto di confisca di prevenzione emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (23/09/2020) e parzialmente riformato dalla Corte d'appello di Napoli (16/12/2021), ormai irrevocabile, deducendo come motivo centrale la presunta violazione dell'art. 28 d.lgs. 159/2011. Ferraro ha invocato come fatto nuovo il deposito della motivazione della pronuncia delle Sezioni Unite n. 26252/2022 (07/07/2022), che avrebbe esteso i limiti di impignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c. anche alla confisca per equivalente e al sequestro ad essa finalizzato, sostenendo che ciò implicherebbe la non confiscabilità delle somme eccedenti il quinto del vitalizio già percepito. Inoltre Ferraro ha richiamato la propria assoluzione nel procedimento penale e la natura preventiva della confisca. Crisci ha dedotto che la villa confiscata era stata incrementata da lavori pagati con somme provenienti dal vitalizio di Ferraro (secondo lei impignorabili), rendendo la confisca del bene illegittima e chiedendone la restituzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi e confermato l'inammissibilità/infondamento delle istanze di revocazione. Ha ritenuto che: a) le deduzioni non rientrano nelle ipotesi di facta novae previste dall'art. 28 d.lgs. 159/2011; b) il mutamento di orientamento giurisprudenziale, anche se affermato dalle Sezioni Unite (n. 26252/2022), non costituisce di per sé un fatto nuovo idoneo a determinare la revocazione della confisca di prevenzione; c) quando le somme contestate sono già state percepite e si sono confuse con il patrimonio del destinatario, la pretesa restituzione è preclusa; d) la posizione di Crisci è comunque dipendente e insostenibile se viene meno la pretesa di Ferraro. Di conseguenza entrambi i ricorsi sono stati rigettati e la confisca è rimasta definitiva.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 28
Disciplina i casi di revocazione della confisca di prevenzione: la revocazione è ammessa per prove nuove sopravvenute o scoperte successivamente, per fatti accertati con sentenze penali definitive che escludano i presupposti della confisca, o per falsità di atti. La Corte ha interpretato la norma in senso restrittivo escludendo che il semplice mutamento giurisprudenziale integri il 'novum' necessario.
codice di procedura civile, art. 545
Stabilisce limiti di impignorabilità di stipendi, pensioni e analoghe indennità. Le Sezioni Unite hanno affermato l'applicabilità di tali limiti anche alla confisca per equivalente e al sequestro ad essa finalizzato; tuttavia la Corte ha ritenuto che tale mutamento ermeneutico non costituisca automaticamente fatto nuovo ai fini della revocazione della confisca di prevenzione.
codice di procedura civile, art. 546
Norme collegate ai limiti di pignorabilità; richiamata nel contesto della discussione sull'impignorabilità degli emolumenti e sulla loro possibile soggezione alla confisca per equivalente.
legge 17 ottobre 2017, n. 161, art. 36
Richiamata tra le norme che i ricorrenti hanno indicato come violate; la Corte ha ritenuto le deduzioni generiche e non pertinenti ai presupposti di revocazione.
Cass. Sez. Un., n. 26252 del 24/02/2022 (depositata 07/07/2022)
Pronuncia regolatrice che ha affermato l'applicabilità dei limiti di impignorabilità dell'art. 545 c.p.c. alla confisca per equivalente e al relativo sequestro. La Corte superiore ne ha riconosciuto il valore regolatore, ma ha escluso che tale mutamento giurisprudenziale costituisca di per sé il fatto nuovo richiesto dall'art. 28 d.lgs. 159/2011.
Cass. Sez. U., n. 32616 del 01/07/2022
Decisione di legittimità che aveva già esaminato la questione dell'impignorabilità del vitalizio e dichiarato inammissibili i ricorsi; la motivazione è stata richiamata per affermare che la confisca delle somme già percepite e confluite nel patrimonio è giustificata.
Giurisprudenza di riferimento (es. Sez. U. n. 18288/2010, Sez. U. n. 43668/2022)
Richiami dottrinali e giurisprudenziali utilizzati dalla Corte per distinguere i casi in cui il mutamento giurisprudenziale può influire sulle azioni successive (esecuzione, revisione) e per sottolineare la maggior rigidità dell'istituto della revocazione della confisca di prevenzione.
Massime di principio
- Il semplice mutamento di orientamento giurisprudenziale, anche se adottato dalle Sezioni Unite, non costituisce automaticamente un 'fatto nuovo' rilevante ai fini della revocazione della confisca di prevenzione ex art. 28 d.lgs. 159/2011.
- Per essere rilevante ai fini della revocazione, il novum deve consistere in prove nuove sopravvenute alla conclusione del procedimento o in fatti accertati da sentenze penali definitive che escludano in modo assoluto i presupposti della confisca; la rinnovata interpretazione delle stesse prove non è sufficiente.
- Se le somme contestate sono già state effettivamente percepite e si sono confuse con il patrimonio del destinatario, la loro restituzione è preclusa e la confisca per equivalente può essere mantenuta.
- Le domande di revocazione devono essere specifiche e ancorate ad una delle ipotesi normative previste dall'art. 28; deduzioni generiche o rifrazioni argomentative dipendenti da altre posizioni processuali sono inammissibili.
- Le pretese di terzi (es. proprietari di beni confiscati che invocano contributi altrui) sono vulnerabili se fondate su rettifiche che dipendono dall'insuccesso della pretesa principale; la posizione accessoria fallisce se viene meno il titolo principale.
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