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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28347/2021 del 15/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente impugnava in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato il recupero a tassazione, per l'anno d'imposta 2007, di redditi detenuti all'estero e non dichiarati. La pretesa erariale era stata fondata sull'inserimento del nominativo del contribuente nella c.d. lista Falciani e sulla presunzione di evasione prevista dall'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009. Con l'unico motivo di ricorso il contribuente deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 25 Cost., dell'art. 11 delle preleggi, dell'art. 3 della l. n. 212 del 2000 e dell'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, sostenendo che la presunzione di evasione introdotta da tale norma non potesse applicarsi retroattivamente ad annualità anteriori alla sua entrata in vigore.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha riconosciuto che la presunzione legale di cui all'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009 non ha efficacia retroattiva, trattandosi di norma sostanziale; tuttavia ha ritenuto infondato il motivo perché, nel caso concreto, l'accertamento non si fondava esclusivamente su quella presunzione legale, ma anche su un autonomo elemento indiziario, costituito dall'inserimento del contribuente nella lista Falciani, utilizzabile come presunzione semplice. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, in materia tributaria, sono utilizzabili elementi indiziari anche acquisiti irritualmente, salvo specifiche previsioni di inutilizzabilità o la lesione di diritti fondamentali. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che un'applicazione retroattiva della presunzione avrebbe inciso sul diritto di difesa del contribuente.

  • art. 25 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno del divieto di retroattività della disciplina sfavorevole.

  • art. 11 delle preleggi

    Invocato per affermare il principio di irretroattività della legge.

  • art. 3, L. n. 212 del 2000

    Richiamato dal ricorrente quale norma sul divieto di retroattività in materia tributaria.

  • art. 12, comma 2, d.l. n. 78 del 2009, conv. con modif. dalla L. n. 102 del 2009

    La Corte ribadisce che la presunzione legale di evasione prevista da tale norma non è retroattiva perché ha natura sostanziale e non processuale; tuttavia i medesimi fatti possono essere valorizzati come presunzione semplice.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Norma richiamata per il procedimento camerale non partecipato e la proposta del relatore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • Direttiva 77/799/CEE del 19 dicembre 1977

    Richiamata come base del trasferimento dei dati bancari tra autorità finanziarie e per la loro utilizzabilità nel processo tributario.

Massime di principio

  • La presunzione legale di evasione prevista dall'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009 non si applica retroattivamente alle annualità anteriori alla sua entrata in vigore, poiché ha natura sostanziale e non procedimentale.
  • In materia di accertamento tributario, anche quando una presunzione legale non sia applicabile ratione temporis, l'Ufficio può fondare la pretesa sui medesimi fatti storici come elementi indiziari idonei a integrare una presunzione semplice.
  • Nel processo tributario è utilizzabile qualsiasi elemento con valore indiziario, anche se acquisito irritualmente, salvo che una specifica norma ne preveda l'inutilizzabilità o che la sua acquisizione abbia inciso su diritti fondamentali di rango costituzionale.
  • La documentazione o i dati bancari provenienti dalla c.d. lista Falciani possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento fiscale come indizi, purché valutati nel contraddittorio con il contribuente e non come mero foglio anonimo.
  • Il contribuente che invochi l'irretroattività di una presunzione legale non ottiene l'annullamento dell'accertamento se la pretesa fiscale sia sorretta anche da ulteriori elementi probatori o indiziari autonomi.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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