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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24289/2025 del 01/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Femia ha chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita in un procedimento per associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) dal quale è stato definitivamente assolto. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Reggio Calabria che aveva respinto la domanda, denunciando violazione di legge e carenza/mancanza di argomentazione in relazione all'art. 314 c.p.p., in particolare contestando l'assunto che egli fosse a conoscenza del ruolo di capo mafioso di Mazzaferro e che i suoi rapporti fossero penalmente irrilevanti.

La decisione

La Corte Suprema ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello, nel giudizio di riparazione, avesse correttamente valutato l'esistenza di una condotta ostativa rappresentata da dolo o colpa grave: in base alle intercettazioni e ad altri elementi probatori il Femia risultava aver mantenuto frequenti contatti con il capo della cosca Mazzaferro e averne sollecitato l'intervento per fini elettorali, comportamenti ritenuti capaci, oggettivamente e con prevedibilità ex ante, di far sorgere l'intervento coercitivo dell'autorità. Perciò l'azione di riparazione è stata esclusa e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese del grado in favore del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Disciplina il giudizio di riparazione per ingiusta detenzione; la valutazione della sussistenza di una condotta ostativa per dolo o colpa grave è autonoma rispetto al giudizio penale e si fonda su una valutazione ex ante e oggettiva della prevedibilità della condotta come id quod plerumque accidit.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sostanziale relativa al reato di associazione di tipo mafioso, che era il capo d'accusa nel procedimento da cui derivò la custodia cautelare (contesto fattuale rilevante ai fini della valutazione della condotta del ricorrente).

  • Principio dell'indennizzo per ingiusta detenzione

    L'indennizzo è fondato su un principio solidaristico e può essere escluso quando sussiste una condotta colposa grave del detento che, oggettivamente valutata, abbia contribuito a determinare l'adozione della misura cautelare.

  • Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 (Maltese)

    Giurisprudenza richiamata per affermare che il giudice della riparazione deve valutare autonomamente gli elementi probatori per stabilire se la condotta abbia creato la falsa apparenza di configurabilità del reato, non per accertare la responsabilità penale.

  • Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 (Sarnataro)

    Conferma l'autonomia e l'ampia libertà di valutazione del giudice della riparazione rispetto al giudizio penale di merito.

  • Sez. 4, n. 574 del 05/12/2024 (Maniscalco) e Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018 (B.)

    Richiamate per il principio secondo cui, nei reati associativi, frequenti e ambigue contiguità con elementi dell'associazione possono integrare condotta ostativa alla riparazione quando siano percepibili come indizi di contiguità al sodalizio.

Massime di principio

  • Il giudizio di riparazione è autonomo rispetto al giudizio penale: l'assoluzione penale non implica automaticamente diritto all'indennizzo se è dimostrabile che il detenuto abbia contribuito con dolo o colpa grave a creare la situazione che ha determinato la misura cautelare.
  • La colpa grave rilevante ai fini dell'esclusione dell'indennizzo non coincide con la colpa penale: rileva la componente oggettiva e la prevedibilità ex ante della condotta secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit.
  • Frequentazioni, contatti o richieste di intervento a soggetti notoriamente affiliati a un’organizzazione mafiosa possono essere valutati, anche se non penalmente rilevanti, come elementi idonei a costituire condotta ostativa se tali comportamenti erano percepibili come indizi di contiguità e in grado di ingenerare l'intervento coercitivo dell'autorità.
  • Il giudice della riparazione deve valutare tutto il materiale probatorio disponibile con libertà valutativa, mirando a stabilire se la condotta abbia creato la falsa apparenza di rilevanza penale, e non a riaprire il merito penale.
  • Per ottenere l'indennizzo, il ricorrente dovrebbe dimostrare non solo l'assenza di responsabilità penale, ma anche che la sua condotta non abbia obiettivamente contribuito, per prevedibilità e rilevanza, alla misura cautelare.

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