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Legge

L.R. Emilia-Romagna 5/2004

NORME PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 21 FEBBRAIO 1990, N. 14 E 12 MARZO 2003, N. 2

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 5/2004

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Emilia-Romagna politiche e interventi per l’integrazione sociale di cittadini stranieri extracomunitari, rifugiati, apolidi e, in parte, cittadini UE. Definisce principi, destinatari, funzioni di Regione e Comuni, misure contro discriminazione, politiche abitative, sanità, scuola, lavoro e rientro volontario. Modifica anche le leggi regionali n. 14/1990 e n. 2/2003.

Integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati in Emilia-Romagna

Integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati in Emilia-Romagna

La legge detta il quadro regionale per la tutela, l’inclusione e la partecipazione sociale dei cittadini stranieri immigrati nel territorio dell’Emilia-Romagna. Coordina interventi di Regione ed enti locali in materia di diritti, contrasto alle discriminazioni, abitazione, sanità, istruzione, lavoro e mediazione interculturale, e modifica la disciplina regionale sull’emigrazione e sul sistema integrato dei servizi sociali.

Principi, finalità e destinatari

La Regione, nel rispetto della Costituzione, del testo unico immigrazione e delle convenzioni internazionali richiamate, concorre alla tutela dei cittadini di Stati non UE e degli apolidi presenti sul territorio, riconoscendo loro i diritti fondamentali della persona. L’impianto normativo è orientato al contrasto di razzismo e xenofobia, alla costruzione di una società multiculturale, alla parità di genere e alla garanzia di pari accesso ai servizi.

Le finalità dell’azione regionale e locale sono molto ampie: rimozione degli ostacoli al pieno inserimento sociale, culturale e politico; valorizzazione delle identità culturali, religiose e linguistiche; promozione della consapevolezza di diritti e doveri; conoscenza del fenomeno migratorio; informazione e sensibilizzazione; integrazione culturale reciproca; sostegno ai legami con i Paesi d’origine; contrasto alla marginalità, alla violenza e allo sfruttamento; partecipazione alla vita pubblica locale; attenzione particolare a donne, minori, minori non accompagnati e detenuti stranieri; sostegno all’associazionismo dei cittadini stranieri.

I destinatari principali sono i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, i rifugiati e gli apolidi regolarmente soggiornanti, residenti o domiciliati in Emilia-Romagna. La legge si applica anche ai richiedenti asilo, salve le competenze statali, nonché ai soggetti che rientrano nelle ipotesi di inespellibilità previste dal testo unico immigrazione. In via subordinata, gli interventi possono essere estesi anche ai cittadini dell’Unione europea, se non già beneficiari di tutele più favorevoli.

Ripartizione delle funzioni tra Regione ed enti locali

La Regione svolge funzioni di osservazione del fenomeno migratorio, programmazione, coordinamento e valutazione degli interventi. Il Consiglio regionale approva un programma triennale per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, che definisce le linee di indirizzo degli interventi, e può approvare un piano straordinario per la prima accoglienza in caso di flussi migratori connessi a crisi internazionali o situazioni di instabilità politica.

Alla Giunta regionale spettano, in attuazione del programma triennale, la definizione di piani e indirizzi operativi, il finanziamento di interventi, la promozione di programmi di protezione e integrazione sociale, le direttive alle Aziende sanitarie e ai Comuni, nonché le iniziative su alfabetizzazione, istruzione, formazione professionale, inserimento lavorativo, comunicazione interculturale, contributi alle associazioni e rientro volontario.

È istituito presso l’assessorato competente un Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio, raccordato con gli strumenti regionali sul mercato del lavoro. L’Osservatorio supporta il rapporto annuale sulla presenza degli stranieri, la raccolta e l’elaborazione dei dati, la stima dei fabbisogni lavorativi e il monitoraggio dei centri di accoglienza e trattenimento richiamati dalla normativa statale. La Regione può esercitare poteri sostitutivi verso gli enti locali inadempienti.

I Comuni, o le loro Unioni, concorrono alla pianificazione sociale e abitativa, favoriscono consultazione e partecipazione alla vita istituzionale, programmano e realizzano progetti di integrazione, concorrono ai programmi di protezione e, in caso di decesso di stranieri immigrati in stato di bisogno, partecipano alle spese di rimpatrio delle salme. La legge attribuisce inoltre ai Comuni ogni ulteriore funzione di integrazione sociale non espressamente riservata ad altri livelli di governo.

Partecipazione locale e rappresentanza

La Regione promuove percorsi di partecipazione effettiva dei cittadini stranieri immigrati a livello locale, con attenzione all’equilibrio di genere, alle aree di provenienza e alla presenza nei consigli degli enti locali, compresa, ove consentita, l’estensione del diritto di voto.

Sono favorite Consulte di ambito distrettuale, comunale o di Unione di Comuni, promosse dagli enti locali e aperte anche a parti sociali, terzo settore, organismi periferici dello Stato e Aziende sanitarie locali, con una rappresentanza elettiva dei cittadini stranieri immigrati. La Regione monitora le esperienze locali e promuove momenti di confronto utili all’aggiornamento del programma triennale.

Misure contro la discriminazione e tutela legale

La Regione esercita funzioni di osservazione, monitoraggio, assistenza e consulenza legale per gli stranieri vittime di discriminazioni dirette o indirette per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché per situazioni di grave sfruttamento. Si avvale della collaborazione di Comuni, associazioni di immigrati, associazionismo, volontariato e parti sociali.

È istituito un Centro regionale sulle discriminazioni, con autonomia organizzativa, nell’ambito degli indirizzi del programma triennale. Regione e Comuni, anche tramite il Difensore civico, promuovono azioni per garantire trasparenza, uniformità e comprensione dei rapporti con la pubblica amministrazione e iniziative per rendere effettivo l’esercizio dei diritti di difesa e tutela legale. La Giunta approva inoltre un piano regionale di attuazione contro la discriminazione.

Politiche abitative

La Regione e gli enti locali promuovono strumenti di sostegno alla soluzione abitativa, tra cui agenzie per la casa a finalità sociale, utilizzo e recupero del patrimonio edilizio esistente, sistemi di garanzia e benefici fiscali, nonché misure per la locazione e il credito per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa.

Sono previsti contributi in conto capitale, secondo le modalità richiamate dalla normativa regionale e statale, per la realizzazione di centri di accoglienza e alloggi. I cittadini stranieri immigrati regolarmente soggiornanti hanno diritto ad accedere in condizioni di parità agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai benefici per la prima casa. La Regione promuove inoltre interventi di riequilibrio insediativo nei comuni con presenza straniera sensibilmente superiore alla media regionale, per evitare concentrazioni forzate e integrare gli interventi abitativi con i servizi.

Protezione, assistenza e integrazione sociale per vittime di violenza o sfruttamento

La Regione e gli enti locali promuovono programmi di protezione, assistenza e integrazione sociale per le vittime di violenza o grave sfruttamento, in coerenza con il testo unico immigrazione e con la normativa regionale sui servizi sociali. La Giunta definisce criteri, modalità di finanziamento e indirizzi per i soggetti attuatori.

Assistenza sanitaria e mediazione socio-sanitaria

Ai cittadini stranieri immigrati nelle condizioni previste dalla normativa statale sono garantite le prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza, secondo le regole nazionali. Alle donne immigrate è assicurata la parità di trattamento e la tutela sociale prevista per i consultori familiari, con servizi sensibili alle differenze culturali; il minore di diciotto anni è tutelato secondo la Convenzione sui diritti del fanciullo.

Per gli stranieri irregolari, la Regione assicura prestazioni ambulatoriali e ospedaliere urgenti o essenziali, anche continuative, e interventi di prevenzione e medicina correlata, in base alla disciplina statale. È inoltre promossa la mediazione interculturale in ambito socio-sanitario e lo sviluppo di azioni informative per facilitare l’accesso ai servizi. In ambito di cooperazione internazionale, la Regione favorisce anche lo scambio di esperienze professionali sanitarie e la formazione tramite borse di studio.

Accesso ai servizi educativi, diritto allo studio e scuola

Ai minori presenti sul territorio regionale sono garantite pari condizioni di accesso ai servizi per l’infanzia, ai servizi scolastici e agli interventi per il diritto allo studio. La Regione promuove, in collaborazione con gli enti locali, la qualificazione dei servizi per la prima infanzia e l’integrazione dei bambini e delle famiglie, valorizzando anche le culture di origine.

L’integrazione dei bambini stranieri è indicata come obiettivo prioritario della scuola dell’infanzia. La Giunta regionale promuove, nel sistema scolastico regionale, iniziative di alfabetizzazione e perfezionamento della lingua italiana per minori e adulti, educazione interculturale e conoscenza delle lingue e culture di origine.

Istruzione e formazione professionale

I cittadini stranieri immigrati, compresi i richiedenti asilo, hanno diritto alla formazione professionale e all’istruzione in condizioni di parità. Regione, Province e Comuni promuovono iniziative di informazione, orientamento, tirocinio, formazione e formazione continua finalizzate all’acquisizione di competenze utili al mercato del lavoro.

Sono inoltre favoriti corsi per l’organizzazione delle associazioni di cittadini stranieri immigrati e programmi di istruzione e formazione professionale nei Paesi di origine. La Regione si impegna a riconoscere e valorizzare titoli, professionalità e percorsi formativi qualificati conseguiti nei Paesi di provenienza.

Inserimento lavorativo e sostegno all’autonomia economica

La legge riconosce ai cittadini stranieri immigrati pari opportunità nell’inserimento lavorativo e nel sostegno ad attività autonome e imprenditoriali. La Regione favorisce l’inserimento stabile nel lavoro dipendente, autonomo e imprenditoriale, anche tramite la qualificazione della rete dei servizi per il lavoro e la formazione degli operatori.

Regione e Comuni, o le loro Unioni, sostengono attività promozionali e informative per l’avvio di attività autonome, imprenditoriali o cooperative. Sono anche promossi programmi sperimentali che integrano soluzione abitativa e percorsi formativi e lavorativi, definiti con accordi tra soggetti interessati e parti sociali.

Integrazione e comunicazione interculturale

Per favorire l’integrazione sociale e il dialogo tra culture, Regione ed enti locali promuovono centri interculturali, iniziative pubbliche di informazione sull’immigrazione, attività artistiche, culturali e sportive, interventi di comunicazione interculturale in ambito regionale e formazione di competenze di mediazione socio-culturale.

La legge include anche azioni per rafforzare il diritto alla partecipazione alla pratica sportiva e contrastare l’abbandono sportivo. È inoltre prevista la formazione degli operatori che hanno relazioni con cittadini stranieri, al fine di garantire pari condizioni di accesso ai servizi.

Contributi alle associazioni

Regione, Comuni e Unioni di Comuni possono concedere contributi per attività sociali, culturali e assistenziali svolte da associazioni iscritte ai registri regionali richiamati dalla legge, nonché da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri previsti dalla normativa regionale successiva.

Rientro volontario e reinserimento nei Paesi d’origine

La Regione e gli enti locali, anche attraverso programmi di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, promuovono iniziative per il rientro volontario nei Paesi d’origine, anche mediante il sostegno di progetti imprenditoriali. A tal fine sono incentivati percorsi formativi per l’acquisizione o il perfezionamento delle professionalità necessarie.

Clausola valutativa e monitoraggio

Ogni tre anni la Giunta regionale riferisce al Consiglio, sulla base dell’Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio, sull’attuazione della legge e sui risultati conseguiti. La relazione deve affrontare l’evoluzione del fenomeno migratorio, discriminazione e sfruttamento, accesso ai servizi e ai contributi, partecipazione alla vita pubblica, comunicazione interculturale, percezioni dei cittadini e valutazioni dei soggetti attuatori.

Norme transitorie

In attesa della costituzione della Consulta regionale per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, il programma triennale può essere approvato senza le proposte e osservazioni previste per tale organo. In prima applicazione, la Consulta resta in carica fino alla scadenza del successivo mandato amministrativo.

Per i procedimenti già pendenti alla data di entrata in vigore della legge, relativi a cittadini stranieri immigrati, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti della legge regionale n. 14 del 1990.

Modifiche alla disciplina regionale sull’emigrazione

La legge riorganizza profondamente la legge regionale n. 14 del 1990, che diventa centrata sulle iniziative per l’emigrazione e sulla Consulta regionale dell’emigrazione. Vengono aggiornate la denominazione della legge e di vari articoli, ridefiniti gli interventi socio-assistenziali, formativi, di diritto allo studio, abitativi e di sostegno ad attività di enti e associazioni, e ridefiniti composizione e funzioni della Consulta e del Comitato esecutivo.

Sono inoltre abrogate diverse disposizioni della legge del 1990 e soppressi riferimenti all’immigrazione nelle parti non più coerenti con il nuovo impianto.

Modifica al sistema integrato dei servizi sociali

Viene modificata la legge regionale n. 2 del 2003 per includere, tra i destinatari delle politiche e degli interventi sociali, gli stranieri e gli apolidi regolarmente soggiornanti, nonché i minori stranieri o apolidi.

Disposizioni finanziarie

Gli oneri derivanti dall’attuazione della legge sono coperti mediante i fondi già stanziati nelle unità previsionali di base e nei relativi capitoli del bilancio regionale, con eventuali adeguamenti o istituzione di nuove unità e capitoli se necessari.

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