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Sentenza

Sentenza del 08/06/2017 n. 534 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

- Processo - Documenti posti a fondamento dell'avviso - Disconoscimento della sottoscrizione su ricevute incassi - Obbligo proposizione querela di falso - Non sussiste - Processo - Prova - Documenti sottoscritti - Disconoscimento è sufficiente - Proposizione querela di falso - Non necessita - Processo - Disconoscimento sottoscrizione del legale rappresentante - Querela di falso - Non necessita

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'anno 2008, ai fini IVA, IRES e IRAP, per euro 14.207,44. L'Ufficio aveva fondato l'accertamento su quietanze e ricevute di incasso, acquisite durante una verifica presso la società T. s.r.l., dalle quali risultava che la contribuente avrebbe percepito euro 12.370,00 per servizi di videogiochi senza dichiararli. La contribuente ha contestato l'autenticità delle sottoscrizioni apposte sulle quietanze, evidenziandone la marcata difformità rispetto alle proprie firme autentiche e sostenendo di aver dichiarato la somma di euro 2.500,00 risultante dalla documentazione in suo possesso. L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto che fosse necessaria una querela di falso e che il disconoscimento delle firme non fosse sufficiente nel processo tributario.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello della contribuente e riformato la sentenza di primo grado, ritenendo sufficiente il disconoscimento delle sottoscrizioni ai sensi dell'art. 214 c.p.c., senza necessità di proporre querela di falso ai sensi dell'art. 221 c.p.c. La rilevante e palese difformità tra le firme contestate e quelle certamente riferibili alla contribuente imponeva all'Ufficio di svolgere verifiche più approfondite e di fornire una motivazione specifica circa l'attendibilità delle quietanze, soprattutto perché esse erano state acquisite presso un'altra società e non presso la sede della contribuente. In assenza di ulteriori accertamenti idonei a sostenere la pretesa fiscale, l'accertamento è stato ritenuto non adeguatamente provato. Le spese del giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 214 codice di procedura civile

    Il legale rappresentante di una società, contro la quale sia prodotta in giudizio una scrittura privata, rilevante per il suo valore negoziale, al fine di contestarne l'autenticità della sottoscrizione, non è tenuto a proporre querela di falso ai sensi dell'art. 221 cod. proc. civ., ma può disconoscere la sottoscrizione stessa a norma dell'art. 214 cod. proc. civ.

    Il disconoscimento tempestivo e specifico della firma è uno strumento sufficiente per contestare l'autenticità di una scrittura privata, anche quando la sottoscrizione sia attribuita a un precedente legale rappresentante della società.

  • Art. 221 codice di procedura civile

    La querela di falso non è necessaria quando viene contestata l'autenticità di una sottoscrizione su una scrittura privata; in tale ipotesi è sufficiente il disconoscimento previsto dall'art. 214 c.p.c.

  • Cassazione civile, sentenza n. 2095 del 30 gennaio 2014

    Il legale rappresentante può disconoscere la sottoscrizione apposta su una scrittura privata prodotta contro la società, senza dover proporre querela di falso, anche se la firma è attribuita a un'altra persona che in precedenza aveva la rappresentanza legale.

  • Cassazione civile, sentenza n. 13357 del 2014

    Il disconoscimento della firma, accompagnato dalla dimostrazione della divergenza tra le sottoscrizioni, può essere sufficiente a escludere l'utilizzabilità del documento, salvo che l'Ufficio fornisca elementi specifici e adeguati sulla sua autenticità.

  • Cassazione civile, sentenza n. 11074 del 1994

    Quando la sottoscrizione di un documento viene disconosciuta, l'utilizzo del documento richiede una specifica giustificazione e un adeguato supporto probatorio da parte di chi intende avvalersene.

Massime di principio

  • In presenza di ricevute o scritture private prodotte dall'Amministrazione, il contribuente può contestare direttamente e specificamente l'autenticità della firma senza dover necessariamente proporre querela di falso.
  • Se il disconoscimento è accompagnato da differenze evidenti tra la firma contestata e firme autentiche, il documento non può essere automaticamente utilizzato come prova dell'obbligazione tributaria.
  • Dopo il disconoscimento, spetta all'Amministrazione svolgere verifiche ulteriori e fornire una motivazione specifica sull'attendibilità del documento e sulla riferibilità della firma al contribuente.
  • La necessità di approfondimenti probatori è maggiore quando i documenti sono stati acquisiti presso un soggetto terzo e non direttamente presso la sede o la disponibilità del contribuente accertato.
  • Il disconoscimento della firma non comporta automaticamente l'annullamento dell'accertamento: l'Amministrazione può comunque sostenere la pretesa con altri elementi probatori autonomi, purché adeguatamente motivati.
  • Il contribuente dovrebbe contestare la firma tempestivamente, indicare con precisione le ragioni della non autenticità e mettere a confronto le sottoscrizioni contestate con documenti sicuramente autentici.

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