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Sentenza

Sentenza del 09/09/2016 n. 17837 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva presentato istanza di definizione dei ritardati e omessi versamenti ai sensi dell'art. 9-bis della legge n. 289 del 2002, pagando tuttavia in ritardo l'ultima rata. L'Agenzia delle Entrate aveva negato il perfezionamento del condono. La contribuente sosteneva che, analogamente alle altre forme di condono previste dagli artt. 7, 8 e 9 della stessa legge, il pagamento della prima rata fosse sufficiente a conservare l'efficacia della definizione, anche in presenza di ritardi nelle rate successive. L'Agenzia ha contestato tale interpretazione, sostenendo che l'art. 9-bis subordinasse l'efficacia del condono all'integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza favorevole alla società e deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo della contribuente. Ha stabilito che, per il condono previsto dall'art. 9-bis della legge n. 289 del 2002, il pagamento tardivo anche di una sola rata comporta la decadenza dai benefici, salvo che il ritardo sia giustificato. Non è possibile applicare analogicamente la disciplina degli artt. 7, 8 e 9, poiché l'art. 9-bis riguarda tributi già definitivamente accertati e prevede la rinuncia alle sanzioni solo in presenza dell'integrale e tempestivo pagamento. Le spese di tutti i gradi sono state compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9-bis

    L'efficacia del condono è subordinata all'integrale pagamento delle somme.

    La norma richiede il pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute. Il semplice pagamento della prima rata non conserva l'efficacia della definizione e il ritardo, anche modesto se non giustificato, determina la decadenza dai benefici.

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 7, 8 e 9

    Le disposizioni prevedono, diversamente dall'art. 9-bis, una disciplina espressa secondo cui il pagamento della prima rata può perfezionare il condono. Tale disciplina non è applicabile analogicamente all'art. 9-bis, perché le fattispecie hanno oggetto e ratio differenti.

  • Cass. n. 25238 del 2013

    Le norme in materia di condono fiscale hanno natura eccezionale e non possono essere applicate analogicamente oltre i casi espressamente previsti.

  • Cass. n. 379 del 2016

    In tema di condono ex art. 9-bis, il contribuente decade dalle agevolazioni se versa le somme dovute in ritardo, anche se il ritardo è modesto, quando non risulti giustificato.

  • Cass. ord. n. 10650 del 2013

    Conferma la distinzione tra il condono dell'art. 9-bis, relativo a tributi definitivamente accertati, e le diverse fattispecie degli artt. 7, 8 e 9.

Massime di principio

  • Quando una norma agevolativa o di condono subordina espressamente il beneficio all'integrale pagamento, occorre rispettare tutte le scadenze previste: il pagamento parziale o tardivo può comportare la decadenza.
  • Le regole previste per una diversa forma di condono non possono essere applicate automaticamente per analogia, soprattutto perché le norme di condono sono eccezionali e di stretta interpretazione.
  • Il silenzio della legge su una conseguenza favorevole al contribuente non equivale necessariamente a una sua ammissione; la mancata previsione di una salvaguardia per i pagamenti tardivi può indicare una scelta legislativa deliberata.
  • È importante distinguere tra condoni relativi a tributi ancora controversi o in corso di accertamento e condoni relativi a debiti tributari già definitivamente accertati: la diversa funzione della misura può comportare condizioni e conseguenze differenti.
  • In situazioni analoghe, la decadenza per ritardo può essere evitata solo se esiste una specifica previsione normativa favorevole oppure se il ritardo è adeguatamente giustificato secondo i criteri applicabili.

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