Cassazione Penale, Sentenza n. 19949/2023 del 11/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Anastasi impugna la sentenza d'appello che lo ha ritenuto responsabile del furto di porte, infissi, ringhiera in legno, sanitari e camino nell'appartamento già sottoposto a confisca definitiva a suo carico. Il ricorso per cassazione si fonda su tre censure: (1) violazione della regola del "ragionevole dubbio" e mancato esame dell'ipotesi difensiva secondo cui l'imputato avrebbe asportato i beni indotto in errore dall'Agenzia Nazionale per l'amministrazione dei beni confiscati, che non avrebbe precisato il divieto di asportare detti elementi; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per avere qualificato il fatto come furto e non come appropriazione indebita, nonostante l'imputato avesse all'epoca il possesso materiale dei beni; (3) vizio apparente della motivazione relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico e, nella sostanza, mera reiterazione delle argomentazioni già respinte in appello; inoltre ha affermato che non sussistono i presupposti per rimettere in discussione la valutazione di merito in sede di legittimità stante l'assenza di manifesta illogicità della motivazione. Sul punto due, la Suprema Corte ha ritenuto infondato il profilo relativo alla qualificazione del reato: a seguito della confisca definitiva e dell'intimazione di rilascio, l'imputato non aveva la signoria di fatto sui beni e pertanto la condotta integri furto e non appropriazione indebita. Sul terzo punto, la Corte ha dichiarato inammissibile e manifestamente infondato il motivo relativo alle attenuanti generiche, richiamando il principio per cui il loro riconoscimento richiede elementi positivi e non è un diritto automatico; inoltre, il giudice d'appello non è tenuto a motivare nuovamente il diniego quando sono riproposti elementi già disattesi in primo grado. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per il limite di enunciazione dei motivi nel ricorso in cassazione (obbligo di sintesi e motivazione essenziale).
art. 606 cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. e) e comma 3, cod. proc. pen.
Regola i motivi di ricorso per cassazione: la manifesta illogicità della motivazione è motivo di annullamento (lett. e) per il comma 1) e il comma 3 delimita i motivi ammissibili in sede di legittimità, escludendo doglianze di fatto non specificamente contestate.
art. 533 cod. proc. pen.
art. 533, comma 1, cod. proc. pen.
Richiama la regola del giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio" quale parametro della valutazione della responsabilità penale, ma la Corte precisa i limiti del suo sindacato in sede di legittimità.
art. 616 cod. proc. pen.
Predispone la facoltà di imporre somme a titolo di ammenda e la Corte ha condannato il ricorrente a €3.000 per l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In cassazione non è sufficiente riproporre in termini generici le stesse argomentazioni già esaminate e respinte in appello: il motivo deve essere specifico e criticare argomentatamente la motivazione della sentenza impugnata.
- La Suprema Corte non procede a un nuovo esame del merito probatorio; può censurare le valutazioni di fatto solo se emerge una manifesta illogicità, contraddittorietà o insufficienza decisiva della motivazione.
- La regola del "ragionevole dubbio" puo' essere invocata in sede di legittimità solo se la motivazione della sentenza presenta una palese e decisiva illogicità che renda insostenibile la ricostruzione dei fatti posta a base della condanna.
- La distinzione tra furto e appropriazione indebita dipende dal possesso penalistico: se l'agente non aveva una signoria di fatto autonoma (es. per effetto di confisca e intimazione di rilascio) la condotta è configurabile come furto e non come appropriazione indebita.
- L'allegazione di un "errore indotto" da parte di Autorità (es. notifica lacunosa) per giustificare l'asportazione di beni richiede elementi probativi specifici e non può rimanere una mera ipotesi difensiva per ottenere accoglimento in cassazione.
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiede l'emersione di elementi positivi a favore dell'imputato; la loro mancata concessione, se adeguatamente motivata in merito a fattori negativi della personalità o della condotta, è difficilmente sindacabile in cassazione.
- Chi propone ricorso per cassazione deve considerare il rischio di condanna alle spese e l'applicazione di ammende ex art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità manifestamente colposa o temeraria.
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