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Sentenza

Sentenza n. 3085/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento - del provvedimento emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Viterbo in data 26.5.2025, con il quale è stata disposta la revoca del nulla osta all'ingresso rilasciato in favore della lavoratrice Ritalyn Faderon in data 10.4.2025; - di ogni altro atto preordinato, presupposto, intermedio, successivo, conseguente e/o applicativo e, comunque, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202507909

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in favore di una lavoratrice straniera

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Viterbo del 26 maggio 2025, con cui era stato revocato il nulla osta al lavoro subordinato rilasciato il 10 aprile 2025 in favore della lavoratrice straniera, sulla base dell’istanza presentata dal ricorrente il 7 febbraio 2025. Dal testo non emergono specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Nel corso del giudizio l’amministrazione ha comunicato che, a seguito di riesame, in data 21 gennaio 2026 era stato rilasciato un nuovo nulla osta in modalità telematica.

La decisione

Il TAR, decidendo in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che il rilascio del nuovo nulla osta a seguito di riesame avesse soddisfatto la pretesa sostanziale azionata e fatto venir meno l’interesse alla decisione sull’impugnazione della revoca. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda, con esclusione dell’obbligo di restituzione al ricorrente del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti, quando ne ricorrono i presupposti.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    Fondamento dell’obbligo di restituzione al ricorrente del contributo unificato, nonostante la compensazione delle spese.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di annullamento, l’amministrazione riesamina la posizione controversa e adotta un nuovo provvedimento idoneo a soddisfare la pretesa sostanziale del ricorrente, viene meno l’interesse alla decisione sull’atto originariamente impugnato e il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere.
  • La definizione del giudizio per cessata materia del contendere non impedisce al giudice di compensare le spese per la peculiarità della vicenda, mantenendo distinto l’obbligo di restituzione del contributo unificato quando previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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