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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48857/2023 del 07/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione del decreto che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di affidamento al servizio sociale e, in subordine, di detenzione domiciliare per mancata elezione/dichiarazione di domicilio nella domanda. Il difensore ha rilevato che la mancata indicazione del domicilio era dovuta al fatto che il ricorrente era stato già dichiarato irreperibile con decreto della Procura di Milano, per cui, secondo la giurisprudenza, l'obbligo di elezione/dichiarazione di domicilio diventa inesigibile; inoltre si censurava la motivazione come contraddittoria e illogica per non aver valutato la condizione di irreperibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato l'art. 677, comma 2-bis, c.p.p. (obbligo di dichiarazione/elezione di domicilio) e la giurisprudenza che esclude tale obbligo quando il condannato è stato dichiarato irreperibile o latitante. Avendo dagli atti che la Procura di Milano aveva dichiarato il ricorrente irreperibile con decreto del 19/09/2019, la Corte ha constatato l'errore nel dichiarare inammissibile l'istanza. Ha annullato senza rinvio il decreto impugnato e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Milano.

Norme richiamate

  • art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Stabilisce l'obbligo per il condannato non detenuto di dichiarare o eleggere domicilio con la domanda per misure alternative, a pena di inammissibilità; tuttavia, tale obbligo è ritenuto inesigibile quando il condannato è stato dichiarato irreperibile o latitante, dovendo prevalere il diritto di difesa e l'impossibilità di contatti effettivi.

  • art. 656, commi 5 e 6, cod. proc. pen.

    Regola le istanze per differimento dell'esecuzione e per misure alternative; tali istanze devono essere corredate, a pena di inammissibilità, dalla dichiarazione o elezione di domicilio se il condannato non è detenuto, salvo le situazioni di irreperibilità/latitanza riconosciute dalla giurisprudenza.

  • Sez. U., Sent. n. 18775 del 17/12/2009 (Mammoliti), Rv. 246720-01

    Le Sezioni unite hanno affermato che quando il condannato è dichiarato irreperibile o latitante ricorre una presumibile impossibilità di contatti con la difesa, per cui l'obbligo di elezione/dichiarazione di domicilio non è esigibile; in tali casi prevalgono principi generali del giusto processo e del diritto di difesa.

  • Sez. 1, Sent. n. 30779 del 13/01/2016 (Medeot), Rv. 267407-01

    Conferma che le istanze per misure alternative presentate dal difensore devono essere corredate dalla dichiarazione/elezione di domicilio salvo che il condannato sia irreperibile o latitante, situazione che esonera dall'adempimento.

Massime di principio

  • L'obbligo di dichiarazione o elezione di domicilio previsto dall'art. 677, comma 2-bis, è normalmente a pena di inammissibilità, ma non è esigibile quando il condannato è stato dichiarato irreperibile o latitante: in tal caso l'istanza non può essere respinta per la sola mancanza di domicilio.
  • Prima di dichiarare inammissibile una domanda per mancanza di domicilio, il giudice deve verificare l'esistenza di provvedimenti o elementi che attestino l'irreperibilità o la latitanza del condannato; in caso di dubbio, è opportuno acquisire documentazione o chiedere chiarimenti alla difesa.
  • Il difensore che presenta istanze per conto di un soggetto irreperibile dovrebbe allegare copia del decreto o altra prova della dichiarazione di irreperibilità (es. provvedimento della Procura) per impedire che l'istanza venga dichiarata inammissibile.
  • Quando la mancata elezione del domicilio sia dovuta a impossibilità materiale di contatto, prevalgono i principi del diritto di difesa e il requisito formale non può avere efficacia inibitoria automatica.
  • Se il provvedimento di inammissibilità è assunto senza considerare la condizione di irreperibilità attestata, la Cassazione può annullare il provvedimento e disporre la trasmissione degli atti al giudice di merito per nuovo esame.
  • Prassi difensiva consigliata: documentare l'irreperibilità, indicare eventuali recapiti alternativi e richiamare espressamente la giurisprudenza che esonera dall'obbligo in caso di irreperibilità.

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