Sentenza n. 2266/2026 - Catania, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza n. 3644/2025, emessa dal Tribunale di Catania – Quarta Sezione Civile – in data 17 luglio 2025 e notificata il 21 luglio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Comune di Paternò della sentenza civile del Tribunale di Catania n. 3644/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (società creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La società ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Catania n. 3644/2025, passata in giudicato e notificata al Comune in forma esecutiva il 21 luglio 2025. La sentenza civile aveva accertato il diritto della società al rimborso di € 44.484,62, oltre interessi legali dal 10 agosto 2010 al soddisfo, aveva condannato il Comune al pagamento delle spese del giudizio civile e aveva imposto lo svincolo della garanzia fideiussoria relativa a una specifica polizza. Nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, il Comune non aveva adempiuto a nessuno dei capi della pronuncia. La ricorrente ha quindi chiesto l'ordine di integrale esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha affermato la propria giurisdizione ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., trattandosi dell'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario recante obblighi a carico di una pubblica amministrazione. Ha ritenuto comprovati l'esistenza del titolo giudiziale irrevocabile, la notificazione in forma esecutiva e il decorso del termine di legge senza adempimento. Ha accolto la domanda con riferimento a tutti i capi della sentenza civile, ordinando al Comune di provvedere entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione al pagamento di € 44.484,62, oltre interessi legali dal 10 agosto 2010 al saldo, e delle spese del giudizio di cognizione, quantificate in € 8.045,00 oltre accessori, nonché allo svincolo della garanzia fideiussoria. Il TAR ha precisato che l'ottemperanza comprende anche obblighi di facere, oltre agli obblighi pecuniari, e impone il compimento di tutte le attività materiali e giuridiche necessarie all'attuazione del comando giudiziale. Per l'eventuale persistente inerzia ha nominato quale commissario ad acta il Segretario Generale del Comune, o un funzionario delegato, attribuendogli un ulteriore termine di novanta giorni per provvedere in via sostitutiva. Il Comune è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 1.100,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Attribuisce al giudice amministrativo la cognizione dei ricorsi per l'ottemperanza delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il suo decorso senza adempimento concorre a integrare il presupposto per l'azione di ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo è competente a conoscere dell'azione di ottemperanza diretta a ottenere l'adempimento, da parte di una pubblica amministrazione, degli obblighi derivanti da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
- La notificazione in forma esecutiva della sentenza, il passaggio in giudicato e il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione integrano i presupposti per l'accoglimento dell'azione di ottemperanza, ove l'amministrazione sia rimasta inadempiente.
- L'obbligo di conformarsi al giudicato comprende non soltanto il pagamento delle somme liquidate, ma anche il compimento degli obblighi di facere e di tutte le attività materiali e giuridiche necessarie a rendere effettivo il comando giudiziale, come lo svincolo di una garanzia fideiussoria.
- In presenza di un perdurante inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'adempimento spontaneo e nominare contestualmente un commissario ad acta, incaricato di provvedere in via sostitutiva decorso inutilmente tale termine.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 28 lug 2026Sentenza n. 1663/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 28 lug 2026Sentenza n. 124/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 28 lug 2026Sentenza n. 125/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 28 lug 2026Sentenza n. 126/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 28 lug 2026Sentenza n. 127/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 28 lug 2026Sentenza n. 128/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →