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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29850/2024 del 20/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione relativa ad alcune particelle site nell'area portuale-industriale di Augusta, espropriate con decreto presidenziale del 2018. L'ente espropriante sosteneva che il valore corretto fosse molto più basso di quello riconosciuto in sede peritale e poi dalla Corte d'appello, perché le aree sarebbero state agricole o comunque non edificabili e perché la stima avrebbe dovuto tener conto di un decreto regionale del 2009 sul prezzo dei suoli industriali. La corte di merito, invece, aveva condiviso la CTU e determinato l'indennità assumendo un valore venale di circa 98 euro/mq, valorizzando la destinazione urbanistica dell'area in zona portuale-industriale e la possibilità di utilizzazione edilizia connessa alle attività portuali. Nel ricorso per cassazione l'ente deduce quattro motivi: 1) violazione dell'art. 25 L.R. Sicilia 1/1984 e del decreto assessoriale 30.4.2009, oltre a omesso esame di un fatto decisivo, per non avere applicato il valore regionale dei suoli industriali; 2) violazione dell'art. 32 d.P.R. 327/2001 e dei criteri di stima, per avere riconosciuto l'edificabilità legale a terreni che, per conformazione naturale e localizzazione, sarebbero inutilizzabili a fini edificatori; 3) omesso esame dell'esatta estensione del terreno espropriato, perché la superficie sarebbe stata determinata sulla base di dati catastali aggiornati unilateralmente dai proprietari; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la Corte d'appello avrebbe determinato l'indennità per l'intero compendio, includendo anche quote già cedute volontariamente da altri comproprietari.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo nella parte relativa alla pretesa applicazione vincolante del decreto regionale, chiarendo che la normativa siciliana richiede solo di tener conto dei criteri nazionali e non consente di sganciare la stima dal parametro del valore di mercato; ha inoltre dichiarato inammissibile la doglianza ex art. 360 n. 5 c.p.c. perché diretta in realtà contro la valutazione della CTU e non contro un fatto storico omesso. Ha ritenuto infondato o in parte inammissibile anche il secondo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva correttamente qualificato l'area come inserita in un piano attuativo con efficacia conformativa idonea a conferire edificabilità legale, e che le contestazioni sulla concreta conformazione del suolo si risolvevano in critiche di merito non scrutinabili in cassazione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e difetto di specifica indicazione delle risultanze non esaminate, con richiamo al valore probatorio sussidiario dei dati catastali. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato nella parte di diritto, poiché l'opposizione del singolo comproprietario estende il giudizio alla determinazione dell'intera indennità, ma in parte inammissibile per difetto di autosufficienza quanto alla dedotta cessione volontaria di alcune quote, non adeguatamente allegata nel merito. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto, con condanna dell'ente ricorrente alle spese e applicazione del contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    ricorso ex art. 702 bis c.p.c.

    utilizzato per introdurre il giudizio di opposizione alla stima con rito sommario.

  • art. 21 d.P.R. 327/2001

    ai sensi dell’art. 21 DPR 327/2001

    norma richiamata come base della stima affidata al collegio peritale.

  • art. 37, comma 2, d.P.R. 327/2001

    aumento stabilito dall’art. 37, comma 2, DPR 327/2001

    richiamato dal proprietario per chiedere l'applicazione dell'aumento indennitario previsto dalla norma.

  • art. 25 L.R. Sicilia 1/1984

    Il prezzo di vendita dei suoli industriali è determinato annualmente con decreto dell'Assessore regionale per l'industria, previa deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto dei criteri stabiliti dalla legislazione nazionale per la determinazione della indennità di espropriazione

    la Corte lo interpreta nel senso che la determinazione regionale deve solo tener conto dei criteri nazionali, senza sostituire il parametro del valore di mercato né incidere in modo autonomo e vincolante sulla stima indennitaria.

  • art. 36 L.R. Sicilia n. 7/2002

    Le disposizioni riguardanti le espropriazioni per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327 e successive modificazioni si applicano nell’ordinamento regionale contestualmente all’entrata in vigore della presente legge ovvero, se successive, con le decorrenze previste nel citato decreto

    rafforza l'applicazione nell'ordinamento regionale della disciplina nazionale sulle espropriazioni.

  • art. 42, comma 3, Cost.

    fondamento costituzionale del diritto all'indennizzo in caso di espropriazione.

  • art. 1 Prot. addiz. CEDU

    insieme all'art. 42 Cost. impone un ristoro congruo, serio e adeguato, ancorato al valore di mercato del bene.

  • art. 32 d.P.R. 327/2001

    richiamato per i criteri di determinazione dell'indennità, con valorizzazione della reale e legale edificabilità del bene.

  • art. 16 L. 84/1994

    richiamato per descrivere le operazioni portuali e le attività complementari che richiedono realizzazioni edilizie di supporto.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    motivo di ricorso per violazione di legge, ritenuto infondato o inammissibile nei punti indicati.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    richiamato per la denuncia di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    utilizzabile solo per l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non per contestare la valutazione della consulenza tecnica o mere argomentazioni difensive.

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte esclude la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ritenendo che il giudizio sull'indennità di un bene indiviso si estenda all'intero diritto.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    non applicato perché la Corte non ha ravvisato abuso del processo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato quale parametro per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione, la disciplina regionale non può essere interpretata in modo da recidere il legame tra indennizzo e valore venale del bene, poiché il diritto all'indennità deve restare congruo, serio e adeguato, in coerenza con l'art. 42 Cost. e con l'art. 1 del Protocollo addizionale CEDU.
  • Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se denuncia l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non può essere usato per censurare la valutazione della consulenza tecnica d'ufficio o per riproporre mere argomentazioni difensive.
  • L'inserimento del bene in un piano attuativo o in una zona con destinazione industriale-portuale può conferire edificabilità legale, anche se il PRG originario qualificava l'area come agricola, poiché il piano attuativo ha efficacia programmatoria e conformativa.
  • Nella stima dell'indennità espropriativa rileva la concreta destinazione urbanistica e la potenzialità legale del bene, non essendo sufficiente contestare in astratto la possibilità edificatoria con riferimento alla sola conformazione materiale del suolo.
  • Le risultanze catastali hanno valore probatorio sussidiario: la censura che contesti l'estensione del bene espropriato deve indicare in modo specifico quali dati siano stati trascurati e quali risultanze alternative siano state ignorate.
  • Nel giudizio di opposizione alla stima relativo a un bene indiviso, l'opposizione del singolo comproprietario si estende alla determinazione dell'intero diritto e dell'intera indennità; tuttavia, se la posizione di alcuni comproprietari sia già definita, non è sempre configurabile il deposito dell'indennità per l'intero in assenza di altri aventi diritto.
  • La deduzione di ultrapetizione o di cessione volontaria di quote già definite richiede una specifica allegazione nel giudizio di merito e una puntuale indicazione in cassazione, altrimenti la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveProveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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