Sentenza n. 3888/2026 - Milano, Sezione 2
per l’annullamento - del provvedimento prot. n. 13/02/2023.0086243.U del Comune di Milano - Direzione Rigenerazione Urbana - Area Pianificazione Attuativa 2 e di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e consequenziale; - ove occorra e per quanto di ragione, della determina atto DD 10070 del 15 novembre 2022 assunta dal Direttore della Direzione Verde e Ambiente del Comune di Milano di concerto con il Direttore dell’Area Pianificazione Attuativa 2 con cui, ai sensi dell’art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i., è stato espresso parere di non assoggettamento alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica del Piano Attuativo Obbligatorio denominato “PA2 Natta - Nord” riguardante le aree site nelle Vie Natta, Ziegler, Cambi e Chiarelli a Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della possibilità di allocare 4.671 mq di superficie lorda nel comparto PA2 Natta - Nord o, in subordine, di iscrivere la volumetria nel registro comunale dei diritti edificatori e trasferire i relativi diritti nel territorio comunale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego comunale deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 26, comma 4, delle N.d.A. del Piano delle Regole del P.G.T. di Milano, nonché eccesso di potere per violazione dei precedenti impegni dell’Amministrazione, disparità di trattamento, erroneità e contraddittorietà della motivazione. Ha sostenuto che l’art. 26, comma 4, le attribuisse una superficie lorda complessiva di 19.838 mq per funzioni urbane e che, poiché 4.671 mq non risultavano insediabili nel PA2 Natta - Sud per il limite di densità fondiaria di 4,5 mc/mq, tale volumetria dovesse poter essere trasferita nel PA2 Natta - Nord oppure iscritta nel registro comunale dei diritti edificatori. Il Comune aveva negato la richiesta rilevando che la ricorrente aveva rinunciato alla realizzazione della quota di edilizia residenziale convenzionata prevista dalla disciplina urbanistica. La ricorrente ha inoltre contestato la disparità di trattamento rispetto a Ediltrenno, che aveva acquistato 1.500 mq di superficie lorda. Il Comune ha eccepito l’improcedibilità per il subentro di altro gestore del fondo e l’inammissibilità per la presentazione di una nuova proposta urbanistica; Ediltrenno ha eccepito l’improcedibilità per mancata impugnazione dell’approvazione del Piano Attuativo PA2 Natta Nord.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate congiuntamente tutte le censure e prescindendo dall’esame delle eccezioni preliminari. L’art. 26, comma 4, delle N.d.A. deve essere interpretato nel suo complesso: il limite massimo di 19.838 mq di superficie lorda non attribuisce incondizionatamente una capacità edificatoria trasferibile, poiché deve essere coordinato con il rispetto dell’indice fondiario massimo di 4,5 mc/mq, con il limite di 13.667 mq di residenza libera in caso di attuazione autonoma dei comparti Nord e Sud e con l’obbligo di destinare 3.667 mq all’edilizia residenziale convenzionata. La rinuncia della ricorrente a realizzare tale quota sociale non può tradursi nella conversione della volumetria in edilizia libera o nella sua delocalizzazione, perché ciò attribuirebbe al privato un vantaggio indebito e altererebbe l’equilibrio funzionale previsto dallo strumento urbanistico. Inoltre, il trasferimento della volumetria verso altri ambiti comunali non è consentito in assenza di un’espressa previsione dello strumento urbanistico; il TAR ha valorizzato, in senso contrario, la specifica previsione dell’art. 26, comma 6, relativa al P.A. Basmetto. Non sussiste neppure disparità di trattamento, poiché anche la successiva approvazione del PA2 Natta Nord ha escluso la traslazione dei 1.500 mq acquisiti da Ediltrenno dal PA2 Sud in assenza di una previsione espressa. Il diniego comunale è stato quindi ritenuto legittimo. Le spese sono state compensate tra tutte le parti.
Norme richiamate
art. 26, comma 4, delle N.d.A. del Piano delle Regole del P.G.T. del Comune di Milano
"attuarsi sulle aree perimetrate nella Tav. R.02 come PA2* per una SL massima di 19.838 mq nel rispetto dell’Indice Fondiario (IF) massimo di 4,5 mc/mq"; "in caso di attuazione per piani attuativi autonomi, nel PA2 - Sud, la SL destinata a residenza libera non potrà essere superiore a 13.667 mq"
La capacità edificatoria massima deve essere coordinata con l’indice fondiario, con il limite per la residenza libera e con la quota obbligatoria di edilizia residenziale convenzionata; non configura una volumetria liberamente trasferibile.
art. 35, comma 2, lett. b, delle N.d.A. del Piano delle Regole del P.G.T. 2012
quota di edilizia residenziale convenzionata pari a 3.677 mq
La rinuncia alla realizzazione della quota di edilizia convenzionata non consente di convertirla in edilizia libera o di trasferirla come diritto edificatorio.
art. 26, comma 6, delle N.d.A. del Piano delle Regole del P.G.T. del Comune di Milano
"il diritto edificatorio potrà essere anche parzialmente trasferito in altre aree del territorio comunale che saranno definite nella fase di attuazione del piano attuativo"
La previsione espressa del trasferimento dei diritti edificatori in relazione a un diverso ambito urbanistico conferma, a contrario, che il trasferimento non è consentito per il PA2 Natta in assenza di un’analoga disposizione.
art. 12, comma 4, d.lgs. 152/2006
La disposizione è richiamata nell’epigrafe quale base del parere di non assoggettamento a VAS, ma non è oggetto di esame decisivo nella motivazione.
Massime di principio
- Una previsione urbanistica che stabilisce una superficie lorda massima edificabile non attribuisce, di per sé, una capacità edificatoria pienamente disponibile e trasferibile: il limite deve essere coordinato con gli indici fondiari, le destinazioni funzionali, i limiti per l’attuazione autonoma dei comparti e gli eventuali obblighi di edilizia convenzionata.
- La rinuncia del privato alla realizzazione di una quota di edilizia residenziale convenzionata non consente, in assenza di una specifica previsione urbanistica, di convertire la relativa capacità edificatoria in edilizia libera o di trasferirla altrove, poiché ciò determinerebbe un vantaggio indebito e potrebbe alterare l’equilibrio funzionale del piano attuativo.
- I diritti edificatori possono essere trasferiti ad altri ambiti territoriali soltanto quando tale facoltà sia prevista espressamente dallo strumento urbanistico; la mera previsione di una superficie lorda massima non è sufficiente a fondare il trasferimento.
- Non sussiste disparità di trattamento quando l’Amministrazione applica uniformemente l’assenza di una previsione urbanistica espressa sul trasferimento della volumetria, anche se un operatore aveva inizialmente acquisito diritti edificatori da un altro proprietario, qualora tali diritti siano poi esclusi proprio per la medesima ragione.
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