Sentenza n. 585/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato Prot. P-AP/L/Q/2025/100231, emesso dalla Prefettura di Ascoli Piceno – Sportello Unico per l’Immigrazione in data 19/09/2025 e notificato in pari data, con cui è stata disposta la revoca del nulla osta precedentemente rilasciato in favore del lavoratore su istanza del datore di lavoro Sig. Leonardi Samuele (doc. 1); - di ogni altro atto presupposto, connesso, preordinato e/o consequenziale, ancorché non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato nell'ambito della procedura del decreto flussi 2023
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'azienda agricola ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura di Ascoli Piceno aveva revocato il nulla osta al lavoro subordinato precedentemente rilasciato in favore di un lavoratore, chiedendone l'annullamento insieme agli atti presupposti, connessi e consequenziali. Nel corso del giudizio, a seguito del riesame disposto dal TAR con ordinanza n. 7/2026, il riesame si è concluso positivamente e il nulla osta al lavoro è stato nuovamente rilasciato. Il difensore della ricorrente ha pertanto dichiarato in udienza camerale la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, chiedendo tuttavia la condanna dell'Amministrazione alle spese. La difesa erariale si è opposta a tale richiesta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il riesame amministrativo aveva avuto esito positivo e il nulla osta al lavoro era stato rilasciato, facendo venir meno l'utilità concreta e attuale della decisione sull'impugnazione della revoca. La richiesta di condanna dell'Amministrazione alle spese è stata respinta: il Collegio ha ritenuto sussistenti giusti motivi per compensare integralmente le spese, considerando anche che l'interessato non aveva tempestivamente comunicato all'Amministrazione la mancata presentazione dei lavoratori extracomunitari per la sottoscrizione del contratto di lavoro nella procedura del decreto flussi 2023.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
decreto flussi 2023
La procedura nell'ambito della quale era stato rilasciato il nulla osta e si era verificata la mancata presentazione dei lavoratori extracomunitari per la sottoscrizione del contratto di lavoro.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento, l'Amministrazione riesamina positivamente la posizione dell'interessato e adotta un nuovo atto satisfattivo, viene meno l'interesse concreto e attuale alla decisione sull'impugnazione dell'atto originario e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta carenza di interesse deve essere dichiarata anche quando la parte ricorrente rinuncia alla prosecuzione del giudizio perché l'utilità perseguita è stata conseguita attraverso il riesame amministrativo e il rilascio del provvedimento favorevole.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando, pur essendo intervenuto un esito amministrativo favorevole al ricorrente, la sua condotta procedimentale abbia contribuito alla situazione controversa, in particolare per la mancata tempestiva comunicazione alla pubblica amministrazione di circostanze rilevanti per la procedura.
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