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Sentenza

Sentenza n. 8329/2026 - Roma, Sezione 5T

per l’annullamento della D.D. del 4.2.2025, num. rep. QC/352/2025 e prot. n. QC/9882/2025, notificata alla ricorrente in data 31.3.2025 con la quale Roma Capitale - Dipartimento Politiche Abitative - Direzione Interventi Alloggiativi - U.O. Assistenza Alloggiativa - Servizio sanatorie - Ufficio Sanatorie determinava “…il RIGETTO dell’istanza di assegnazione in regolarizzazione presentata dalla sig.ra OMISSIS, con nucleo familiare composto dalla richiedente, per l’alloggio di proprietà dell’A.T.E.R., sito in Roma, via -OMISSIS-, in conformità all’esito contrario del procedimento istruttorio di spettanza esclusiva dell’ente gestore dell’alloggio – ATER del Comune di Roma – e per i motivi ostativi rappresentati in sede di preavviso di rigetto e di successiva conferma del rigetto stesso…”, ossia con la nota prot. n. 1288 del 10.1.2024 emessa dall’Ater del Comune di Roma che riportava: “…all’esito dell’esame della sua istanza di assegnazione in regolarizzazione in deroga alla Legge Regionale 01/2020 e, successivamente, acquisita al protocollo aziendale con n. 29535 del 15.06.2023 sono risultate insussistenti le condizioni previste dalla legge per l’accoglimento dell’istanza stessa che è da ritenersi pertanto inammissibile in quanto l’alloggio è già oggetto di assegnazione a soggetto avente titolo…”.

Giustizia amministrativa202506501

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’istanza di assegnazione in regolarizzazione di un alloggio ERP, motivato dall’esistenza di un’assegnazione a favore di altro soggetto avente titolo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (occupante ERP)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego adottato da Roma Capitale, fondato sull’istruttoria dell’ATER secondo cui l’alloggio sarebbe già stato assegnato a un soggetto avente titolo, ai sensi dell’art. 22, comma 141, lettera c), della l.r. Lazio n. 1/2020. Ha dedotto, anzitutto, l’erronea applicazione di tale disposizione e la violazione dell’art. 11, comma 1, lettera f), della l.r. Lazio n. 12/1999, richiamato dall’art. 53 della l.r. n. 27/2006, sostenendo che la controinteressata non fosse legittima assegnataria né titolare di un contratto di locazione o di un titolo perfezionato, sicché l’occupazione non avrebbe sottratto il godimento dell’alloggio a un soggetto legittimamente assegnatario o in attesa di voltura. La ricorrente ha richiamato una sentenza del giudice ordinario che aveva escluso che la determinazione dirigenziale n. 452/2010 costituisse titolo giustificativo del diritto di godimento dell’immobile. Ha inoltre dedotto eccesso di potere per contraddittorietà tra precedenti provvedimenti amministrativi, lamentando che l’Amministrazione avesse riconosciuto la regolarizzazione del precedente assegnatario e, successivamente, quella della controinteressata, nonostante la situazione di quest’ultima fosse asseritamente priva dei requisiti di legge. Le amministrazioni e la controinteressata hanno sostenuto che la determinazione n. 452/2010 avesse sanato la posizione della controinteressata e costituisse titolo costitutivo dell’assegnazione, nonché che tale atto non fosse stato tempestivamente impugnato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto fondata e assorbente la censura relativa all’erronea qualificazione della controinteressata come soggetto legittimamente assegnatario. L’art. 22, comma 141, lettera c), della l.r. Lazio n. 1/2020 presuppone, per operare quale causa ostativa alla regolarizzazione, l’esistenza di un soggetto legittimo assegnatario, non ancora immesso nel possesso, oppure di un soggetto assente che abbia segnalato con atto avente data certa l’occupazione, o ancora di un soggetto in attesa di voltura. Nel caso concreto, la determinazione dirigenziale n. 452/2010 non è stata ritenuta un provvedimento definitivo di assegnazione: essa si limitava a prendere atto del parere favorevole della Commissione tecnica e subordinava l’assegnazione in regolarizzazione alla verifica, da parte dell’ente gestore, delle ulteriori condizioni previste dalla legge e degli altri requisiti, nonché all’eventuale stipula del contratto di locazione. Non risultavano provate né la conclusione positiva di tali verifiche né la stipula del contratto. Neppure i bollettini intestati alla controinteressata erano idonei a dimostrare l’esistenza del titolo, anche perché nella materia non opera il silenzio-assenso. Il giudice ha dichiarato preclusa, ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a., ogni pronuncia sui poteri amministrativi non ancora esercitati, con riferimento alla questione se la posizione della controinteressata fosse comunque regolarizzabile. Il secondo motivo, relativo alla contraddittorietà dell’azione amministrativa, è stato assorbito. L’annullamento è stato disposto salve le future determinazioni dell’Amministrazione; le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 141, lettera c), l.r. Lazio n. 1/2020

    circostanza che l’occupazione non abbia sottratto il godimento dell’alloggio ad un soggetto legittimo assegnatario che non sia ancora entrato in possesso dell’alloggio o ad un soggetto che, essendosi assentato, abbia segnalato con atto avente data certa l’avvenuta occupazione oppure ad un soggetto in attesa di voltura

    La causa ostativa alla regolarizzazione presuppone l’esistenza di un soggetto legittimo assegnatario, o di un soggetto in attesa di voltura, il cui godimento dell’alloggio sia stato sottratto dall’occupazione.

  • art. 53 l.r. Lazio n. 27/2006

    l’assegnazione in regolarizzazione degli alloggi occupati senza titolo è subordinata alla ricorrenza delle ulteriori condizioni descritte ai punti 3, 3 ter e 5 dell’art. 53 della l. R. 27/2006 nonché degli ulteriori requisiti previsti dalle disposizioni vigenti

    Il parere favorevole alla regolarizzazione e la presa d’atto dell’Amministrazione non equivalgono, da soli, all’assegnazione definitiva, che richiede le ulteriori verifiche dell’ente gestore e l’eventuale stipula del contratto.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    è precluso all’organo giudicante pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati

    Il giudice amministrativo non può sostituirsi all’Amministrazione pronunciandosi direttamente sulla sussistenza dei requisiti per una regolarizzazione non ancora definitivamente valutata dall’autorità competente.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    L’annullamento del diniego lascia salve le future determinazioni dell’Amministrazione e non comporta l’accertamento giudiziale del diritto della ricorrente all’assegnazione né della non regolarizzabilità della posizione della controinteressata.

Massime di principio

  • La causa ostativa alla regolarizzazione di un’occupazione di alloggio ERP, fondata sull’avvenuta sottrazione del godimento a un altro soggetto, richiede la prova che quest’ultimo sia un soggetto legittimamente assegnatario, non essendo sufficiente la mera esistenza di una precedente istanza o di un procedimento amministrativo favorevole in itinere.
  • La determinazione amministrativa che si limita a prendere atto del parere favorevole alla regolarizzazione e subordina l’assegnazione alle ulteriori verifiche dell’ente gestore e alla stipula del contratto non costituisce, di per sé, titolo definitivo di assegnazione dell’alloggio ERP.
  • In assenza della prova della conclusione positiva delle verifiche dell’ente gestore e della stipula del contratto di locazione, non possono dimostrare l’esistenza di un titolo definitivo di assegnazione né la mera determinazione endoprocedimentale né i bollettini di pagamento intestati all’occupante.
  • Il giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a., non può pronunciarsi sulla sussistenza di requisiti per la regolarizzazione o l’assegnazione quando il relativo potere amministrativo non sia stato ancora definitivamente esercitato.

Come è indicizzato

MaterieEdilizia residenziale pubblicaSanatoria e condono edilizioInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potere

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