Cassazione Penale, Sentenza n. 28634/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) censura di carenza, apparenza o contraddittorietà della motivazione della sentenza di appello in relazione alla responsabilità per bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo a), con richiamo all'art. 192 c.p.p.; 2) dedotta estinzione del reato di bancarotta preferenziale (capo c) per prescrizione, con richiamo agli artt. 160 e 161 c.p.; 3) doglianza sulla mancata motivazione circa l'insussistenza dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha: - rigettato il primo motivo (ritenendo adeguata e non contraddittoria la motivazione della Corte di appello rispetto al capo a); - accolto in parte il terzo motivo, ritenendo che la sentenza di primo grado non abbia adeguatamente motivato l'applicazione dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità rispetto alle singole condotte di bancarotta e disponendo l'annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari limitatamente a quella questione e agli effetti sul trattamento sanzionatorio (anche per l'effetto sulla continuazione fallimentare); - accolto il secondo motivo relativamente al capo c: ha annullato senza rinvio la sentenza di appello limitatamente al reato di bancarotta preferenziale (capo c) perché estinto per prescrizione. La responsabilità per la bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo a) è comunque confermata e non è prescritta; il giudice del rinvio dovrà valutare solo l'applicabilità dell'aggravante senza poter dichiarare l'estinzione per prescrizione.
Norme richiamate
art. 219 legge fallimentare
Distinzione fra primo comma (danno patrimoniale di rilevante gravità) e secondo comma, n.1 (continuazione/ cumulo speciale); la contestazione dell'aggravante del danno patrimoniale va specificamente verificata e motivata per ciascuna fattispecie di bancarotta, mentre la continuazione fallimentare non richiede sempre una contestazione formale perché è implicita nella pluralità di fatti contestati
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla presunta insufficienza della motivazione; la Corte di Cassazione ha ritenuto invece che la Corte di appello abbia sufficientemente motivato le ragioni di fatto e di diritto rispetto alle censure contestate
art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.
Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione per violazione di norme processuali o di diritto; utilizzata come riferimento procedurale per le censure sollevate
artt. 160 e 161 cod. pen.
Norme sulla prescrizione del reato: la Corte ha effettuato il calcolo del termine di prescrizione tenendo conto della pena edittale, degli aumenti per aggravanti e delle sospensioni dei termini processuali, giungendo alla declaratoria di estinzione per prescrizione del capo c
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alle cause di proscioglimento non applicabili; la Corte ha verificato che nessuna causa di proscioglimento ex comma 2 dell'art. 129 risultava applicabile
art. 81 cod. pen.
Riferimento al principio generale sulla continuazione e al fatto che l'art. 219, comma 2, n.1 legge fall. disciplina la continuazione in deroga all'art. 81; la continuazione non elimina l'autonomia ontologica delle singole fattispecie
Giurisprudenza: Sez. U n. 21039/2011 (Loy) e altre pronunce citate
Principi richiamati: (i) pluralità di condotte di bancarotta mantengono autonomia ontologica e richiedono valutazione separata dell'aggravante del danno patrimoniale per ciascuna condotta; (ii) la continuazione fallimentare opera per il cumulo sanzionatorio ma non elimina la necessità di valutare singolarmente gli istituti rilevanti
Massime di principio
- Quando in reati fallimentari si contesta la sussistenza dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, il giudice deve motivare la sua valutazione separatamente per ciascuna condotta di bancarotta; non è sufficiente motivare il danno patrimoniale in modo cumulativo riferendosi a tutte le condotte insieme
- La continuazione fallimentare (art. 219, comma 2, n.1 legge fall.) non richiede sempre una formale contestazione perché è implicita nella pluralità dei fatti, ma essa opera solo ai fini del cumulo sanzionatorio e non elimina l'autonomia ontologica delle singole fattispecie
- La prescrizione va calcolata con attenzione: occorre partire dalla pena edittale modificata in presenza di aggravanti, tener conto delle sospensioni dei termini per eventi processuali (es. astensioni, rinvii) e verificare se il reato sia estinto prima di ogni statuizione definitiva; l'estinzione per prescrizione di una fattispecie può rimuovere la continuazione
- In caso di annullamento parziale per motivi che riguardano solo l'aggravante, se il giudicato ha già accertato la responsabilità per il reato, il giudice del rinvio non può dichiarare l'estinzione per prescrizione sopravvenuta rispetto alla sentenza annullata
- In sede di impugnazione, il difensore deve dare conto tempestivamente e con chiarezza di fatti nuovi o di elementi probatori (es. differenze fra beni venduti e beni noleggiati) altrimenti tali argomenti potrebbero essere ritenuti introdotti tardivamente e non valutati in cassazione
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