Sentenza n. 1790/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di sospensione per trenta giorni dell’autorizzazione sanitaria del centro diurno, con contestuale assegnazione di un termine per predisporre e attuare un piano di adeguamento
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’ASP di Caltanissetta, a seguito di un sopralluogo effettuato da servizi SPRESAL, Salute Mentale e SIAV, aveva sospeso per trenta giorni l’autorizzazione sanitaria del centro diurno e richiesto un piano di adeguamento per rimuovere le non conformità rilevate. Ha dedotto la violazione e/o erronea applicazione dell’art. 4 del D.A. Salute n. 741 del 4 luglio 2023, sostenendo che la sospensione presupponesse la verifica della non conformità a più di un requisito e che il provvedimento non individuasse adeguatamente i requisiti, i codici e le evidenze posti a fondamento dell’accertamento, anche alla luce dell’allegato A3 del D.A. n. 436/2021. Ha inoltre dedotto eccesso di potere per erroneità dei presupposti e carenza di istruttoria. In particolare, la ricorrente ha sostenuto che le irregolarità potessero riferirsi, al più, a un unico requisito e che la misura fosse sproporzionata. Ha chiesto anche il risarcimento del danno derivante dalla sospensione dell’attività dal 5 al 31 gennaio 2024, quantificato in via sommaria in euro 50.000, oltre al danno all’immagine. L’ASP ha eccepito l’improcedibilità o inammissibilità della domanda demolitoria per mancata impugnazione del verbale di sopralluogo e per sopravvenuta cessazione degli effetti della sospensione, revocata il 31 gennaio 2024, nonché l’infondatezza delle censure e della domanda risarcitoria.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile la domanda di annullamento perché il provvedimento impugnato aveva integralmente esaurito i propri effetti. Ha tuttavia ritenuto persistente l’interesse all’accertamento dell’illegittimità ai fini della decisione sulla domanda risarcitoria. Nel merito, ha ritenuto legittima la sospensione. L’art. 4, comma 2, del D.A. n. 741/2023 consente, quando una verifica evidenzi la non conformità a più di un requisito, di sospendere l’autorizzazione per un periodo da trenta a centottanta giorni e di imporre un piano di adeguamento. Secondo il Collegio, le risultanze dell’attività ispettiva, confluite nel provvedimento e nei verbali, descrivevano in modo specifico numerose irregolarità strutturali, organizzative e igienico-sanitarie, riferibili a più aspetti e a più requisiti, accertate da tre diversi servizi dell’ASP. Non è stata ritenuta necessaria, ai fini della legittimità del provvedimento, la corrispondenza tra ciascuna contestazione e un singolo criterio della check list dell’allegato A3 del D.A. n. 436/2021, non essendovi identità semantica tra requisito e criterio. Le censure della ricorrente sono state giudicate generiche e in parte confessorie. La sospensione è stata inoltre ritenuta proporzionata, poiché era stata applicata nella misura minima di trenta giorni, a fronte del limite massimo di centottanta giorni. L’accertata legittimità dell’azione amministrativa ha escluso l’ingiustizia del danno e quindi comportato il rigetto della domanda risarcitoria. La società ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio, liquidate in euro 2.500 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 4, comma 2, D.A. Salute n. 741 del 4 luglio 2023
Nel caso in cui in esito ad una verifica sia riscontrata, in una struttura privata in possesso di autorizzazione sanitaria, la non conformità a più di un requisito, previa comunicazione di avvio del procedimento, l’autorità competente al rilascio, in ragione della complessità delle azioni necessarie al raggiungimento della conformità, sospende l’autorizzazione per un periodo minimo di 30 giorni e massimo di 180 giorni e richiede alla struttura la predisposizione e realizzazione di un piano di adeguamento finalizzato alla rimozione delle non conformità accertate.
La sospensione dell’autorizzazione sanitaria è legittima quando l’attività ispettiva accerti plurime irregolarità riconducibili a più requisiti; la durata di trenta giorni costituisce la misura minima prevista e può essere applicata quale misura proporzionata.
D.A. Salute n. 436/2021, allegato A3
Criterio 1: Attuazione di un sistema di gestione delle strutture sanitarie; Criterio 2: Prestazioni e servizi; Criterio 3: Aspetti strutturali; Criterio 4: Competenze del personale; Criterio 5: Comunicazione; Criterio 6: Appropriatezza clinica e sicurezza.
La check list individua criteri e aree di verifica per i requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici, ma requisito e criterio non sono concetti semanticamente identici; la pluralità di non conformità può essere desunta dalla complessiva attività ispettiva.
l. 241/1990
La comunicazione di avvio del procedimento costituisce garanzia partecipativa nel procedimento di sospensione dell’autorizzazione sanitaria; nel caso concreto il Collegio ha ritenuto rispettate le garanzie di partecipazione.
l.r. Sicilia n. 7/2019
È richiamata quale fonte regolatrice del procedimento amministrativo regionale, unitamente alla legge n. 241/1990 e al D.A. Salute n. 741/2023.
Massime di principio
- Quando la disciplina sanzionatoria dell’autorizzazione sanitaria prevede la sospensione in presenza della non conformità a più di un requisito, la misura è legittima se l’attività ispettiva documenta una pluralità di irregolarità strutturali, organizzative o igienico-sanitarie, anche senza che ogni contestazione sia formalmente associata a un distinto criterio di una check list, purché il provvedimento e gli atti istruttori consentano di individuare con sufficiente specificità le violazioni.
- La sospensione dell’autorizzazione sanitaria per la durata minima prevista dalla disciplina applicabile è, in presenza di plurime non conformità, misura proporzionata quando sia finalizzata alla predisposizione e attuazione di un piano di adeguamento.
- La revoca della sospensione dopo l’esaurimento, anche parziale, dei suoi effetti rende improcedibile la domanda di annullamento; permane tuttavia l’interesse all’accertamento dell’illegittimità dell’atto quando tale accertamento sia necessario per decidere una domanda risarcitoria.
- La legittimità del provvedimento amministrativo esclude, in difetto di un atto illegittimo fonte del pregiudizio, il presupposto dell’ingiustizia del danno e comporta il rigetto della domanda risarcitoria collegata alla sospensione dell’attività.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 12 giu 2026Sentenza n. 1275/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 giu 2026Sentenza n. 1276/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 giu 2026Sentenza n. 1277/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 giu 2026Sentenza n. 1278/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 giu 2026Sentenza n. 1279/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 giu 2026Sentenza n. 1280/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →