Sentenza n. 561/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 19.12.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero all'obbligo di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, sul riconoscimento della carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25, per l'importo di 500 euro annui, con condanna dell'amministrazione a mettere a disposizione la carta docente o altro equipollente, nel rispetto dei vincoli di legge. La sentenza è stata notificata al Ministero il 17 febbraio 2025, è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 28 luglio 2025, ed è decorso senza esito il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Poiché l'amministrazione non ha dato esecuzione al titolo e non ha contestato in giudizio l'inadempimento, la ricorrente ha chiesto l'adozione degli atti necessari e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano. Ha ordinato all'amministrazione di dare completa esecuzione al titolo, per la parte relativa al contributo alla formazione e alla carta docente, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, con il compito di adottare gli atti necessari, anche avvalendosi delle strutture amministrative indicate in motivazione. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in quanto dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l'istruzione. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e con distrazione a favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La norma costituisce il fondamento processuale dell'azione di ottemperanza al giudicato, consentendo al giudice amministrativo di dichiarare l'inottemperanza e di impartire le disposizioni necessarie all'esecuzione, compresa la nomina di un commissario ad acta.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve decorrere prima dell'esecuzione nei confronti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici per i provvedimenti giurisdizionali comportanti obblighi di pagamento di somme.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Rilevano per la regolazione delle spese del giudizio amministrativo e per il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile compatibili.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
È richiamato ai fini dell'onere relativo al contributo unificato nel giudizio.
Massime di principio
- Quando un'amministrazione non esegue spontaneamente un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato e l'inadempimento è documentato e non contestato, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'esecuzione integrale del titolo entro un termine assegnato.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire in via sostitutiva qualora l'amministrazione rimanga ulteriormente inerte dopo la scadenza del termine assegnato.
- La nomina del commissario ad acta può essere conferita a un dirigente o funzionario pubblico competente per materia; quando l'incarico è affidato a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della relativa spesa, non deve essere liquidato uno specifico compenso commissariale, se così stabilito dal giudice.
- Prima di procedere all'esecuzione nei confronti delle amministrazioni dello Stato per un titolo esecutivo comportante il pagamento di somme, deve essere rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
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