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Sentenza

Sentenza del 14/01/2020 n. 441 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n. 29/2020 - IRPEF-IVA-IRES - AVVISO DI ACCERTAMENTO - Maggior reddito di lavoro autonomo e maggiore valore della produzione - Utilizzo dei dati da conti correnti - Contraddittorio preventivo- Necessità Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento sintetico (periodo d'imposta 2011) per maggiori Irpef, addizionali e sanzioni calcolati tramite ricostruzione sintetica (art.38 DPR 600/1973) e utilizzando dati desunti dai conti correnti (art.32 DPR 600/1973). L'Agenzia denunciava insufficiente prova documentale sulle seguenti poste: estinzione anticipata di un mutuo tramite assegno circolare emesso da società partecipata dal contribuente; versamenti alla Cassa Nazionale Geometri; acquisto autovettura (discrepanze tra prezzo, finanziamento e assegni versati); vendita immobiliare (corrispettivi e assegni indicati nell'atto); percezione di rimborsi/crediti da società di cui il contribuente è socio. L'Agenzia eccepiva inoltre l'inutilizzabilità dei documenti prodotti solo in sede processuale per mancata instaurazione del contraddittorio preventivo e l'erroneità della valutazione giudiziale che aveva ritenuto giustificate le disponibilità finanziarie addotte dal contribuente.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sez. 6, ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate. Il giudice ha confermato che il contribuente ha fornito idonea documentazione a provare la provenienza delle disponibilità utilizzate per le spese contestate: l'estinzione del mutuo risulta documentata e non è stata adeguatamente contestata dall'Amministrazione; l'estratto contributivo della Cassa dei Geometri prova i versamenti; il contratto di vendita dell'auto e la specifica annotazione sull'assegno giustificano il pagamento; l'atto di compravendita dell'immobile contiene il dettaglio degli assegni; i crediti verso la società partecipata non risultano né contestati nell'effettività né nella percezione. Inoltre la CTR ha affermato l'ammissibilità dei documenti prodotti in giudizio anche se non versati durante la verifica, rilevando che la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo non comporta, di per sé, l'illegittimità dell'accertamento basato sui dati bancari. Nulla per le spese processuali per mancata costituzione del resistente.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 32

    art. 32 del D.P.R. n. 600/73

    Consente all'Amministrazione finanziaria di utilizzare i dati desunti dalle verifiche sui conti correnti; tale utilizzazione è facoltativa e non è condizionata dalla preventiva instaurazione del contraddittorio con il contribuente.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 38

    art. 38 D.P.R. n. 600/1973 (accertamento sintetico)

    Stabilisce la presunzione secondo cui la spesa sostenuta in un periodo d'imposta corrisponde a reddito tassabile; tuttavia il contribuente può disapplicare o ridimensionare tale presunzione fornendo idonea documentazione che dimostri che le disponibilità siano di provenienza non imponibile o già tassata.

  • Decreti ministeriali ("redditometro") 1992

    decreti ministeriali del 1992 (indici sintetici di capacità contributiva)

    Gli indici del redditometro possono essere utilizzati per ricostruire la capacità contributiva, ma la presunzione può essere contrastata da prova documentale sulla provenienza delle somme e sul collegamento tra disponibilità e spese.

  • Cassazione (giurisprudenza richiamata)

    Cass. ord. n. 27545/2011; Cass. n. 20588/2005; n. 21142/2016; Cass. nn. 4821/2002, 14339/2011, 18921/2011, 415/2013

    Precedenti della Corte di Cassazione confermano: (a) il potere limitato del giudice di rimuovere la valenza presuntiva degli indici, potendo invece valutare le prove di provenienza non reddituale; (b) l'ammissibilità di documenti prodotti in fase processuale anche se non esibiti durante la verifica, salvo dolo intenzionale dell'interessato o prova di occultamento volontario; (c) l'assenza di automatica preclusione quando l'indisponibilità del documento è dovuta a caso fortuito, forza maggiore o negligenza.

Massime di principio

  • L'utilizzo da parte dell'Amministrazione dei dati bancari ai sensi dell'art. 32 DPR 600/1973 è legittimo anche se non è stato preceduto da un contraddittorio preventivo; l'assenza di tale contraddittorio non invalida automaticamente l'accertamento.
  • L'accertamento sintetico ai sensi dell'art. 38 può essere efficacemente contrastato dal contribuente mediante documentazione idonea a dimostrare che le spese sono state sostenute con disponibilità non imponibili o già assoggettate a tassazione.
  • La prova richiesta al contribuente non si limita alla dimostrazione della mera disponibilità finanziaria pregressa: se l'Amministrazione contesta il collegamento tra disponibilità e spesa, il contribuente dovrà rendere plausibile il nesso attraverso documenti rilevanti (contratti, estratti conto, ricevute, atti di compravendita, certificazioni di enti previdenziali, ecc.).
  • I documenti prodotti in sede giudiziale sono ammissibili anche se non esibiti durante la fase di verifica, salvo prova di volontà di occultamento o rifiuto doloso; difficoltà oggettive di reperimento non determinano automaticamente esclusione probatoria.
  • L'Amministrazione deve specificare, se contesta la documentazione, quale elemento è mancato o quale prova aggiuntiva sarebbe necessaria per superare la giustificazione del contribuente; contestazioni generiche possono essere ritenute insufficienti dal giudice.
  • Per la prova delle operazioni di pagamento è importante la tracciabilità (es. assegni, vaglia, estratti conto, certificazioni), e il contratto o atto che riporti tali indicazioni ha valore probatorio; discrepanze documentali devono essere dimostrate dall'Amministrazione e non presunte.
  • In caso di accertamento basato su indici sintetici (redditometro), il contribuente dovrebbe concentrarsi su: a) documentare la provenienza delle somme; b) dimostrare la tempestiva percezione o la natura non imponibile delle stesse; c) produrre documentazione idonea a ricostruire il collegamento tra disponibilità e spesa contestata.

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