Sentenza n. 483/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore di Brescia che ha vietato per otto anni l’accesso alle manifestazioni sportive, con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il DASPO adottato ai sensi dell’art. 6 l. 401/1989, deducendo anzitutto che il fatto posto a fondamento della misura — il rinvenimento, durante una perquisizione successiva a un’aggressione, di un bastone, una mazza e un coltello a serramanico nell’autovettura — non fosse stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Ha sostenuto che mancassero elementi relativi alla partecipazione degli interessati allo stadio, al tifo violento o a una connessione causale tra la condotta e l’evento sportivo. Ha inoltre contestato la durata di otto anni del divieto, ritenendola eccessiva, non adeguatamente motivata e sproporzionata rispetto alla gravità del fatto e alla propria pericolosità.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto applicabile l’art. 6, comma 1, lett. c), l. 401/1989, che attribuisce rilievo, ai fini del DASPO, alle denunce o condanne per i reati indicati dalla norma, tra cui il porto di armi od oggetti atti ad offendere, anche quando il fatto non sia stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Il requisito della connessione con l’evento sportivo non è quindi necessario per il cosiddetto DASPO “fuori contesto”. Il giudice ha precisato che la misura non può fondarsi sul solo deferimento, ma richiede una valutazione concreta e attuale di pericolosità; nel caso esaminato tale valutazione era stata formulata dal Questore considerando sia il deferimento per il porto di oggetti atti ad offendere sia i quattro precedenti DASPO, per complessivi tredici anni nell’arco di diciotto anni, con l’ultimo cessato appena quattro mesi prima. Quanto al secondo motivo, il TAR ha ritenuto adeguata e proporzionata la durata di otto anni. Essendo il ricorrente già destinatario di precedenti DASPO, il nuovo divieto doveva avere durata compresa tra cinque e dieci anni; la scelta di otto anni era stata motivata dalla gravità della condotta, dalla recidiva e dall’inadeguatezza del precedente DASPO settennale a impedire la reiterazione di condotte pericolose. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 3.500, oltre rimborso forfettario del 15%.
Norme richiamate
art. 6 l. 401/1989
La disposizione consente di adottare il DASPO nei confronti di soggetti denunciati o condannati per determinati reati, anche se il fatto non è stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
Il DASPO può essere adottato anche fuori dal contesto sportivo quando il soggetto sia stato denunciato o condannato per uno dei reati indicati dalla disposizione e l’autorità formuli, sulla base degli elementi disponibili, un giudizio concreto e attuale di pericolosità rispetto alla possibile reiterazione di condotte pericolose in occasione di manifestazioni sportive.
art. 6, comma 1, lett. c), l. 401/1989
Rilevano le denunce o condanne per i reati indicati dalla disposizione anche se il fatto non è stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
Il porto di armi od oggetti atti ad offendere può costituire presupposto del DASPO fuori contesto; non è necessario dimostrare uno specifico nesso eziologico o occasionale con una manifestazione sportiva.
art. 4, commi 1 e 2, l. 110/1975
Porto di armi od oggetti atti ad offendere.
La contravvenzione rientra tra i reati rilevanti ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. c), l. 401/1989.
art. 6, comma 5, l. 401/1989
Nei confronti della persona già destinataria di un DASPO, la durata del nuovo divieto non può essere inferiore a cinque anni e superiore a dieci anni.
In presenza di precedenti DASPO, il Questore può fissare la durata della nuova misura entro la cornice quinquennale-decennale, graduandola sulla base della gravità della condotta, della recidiva e del rischio di reiterazione.
Massime di principio
- Il DASPO previsto dall’art. 6, comma 1, lett. c), l. 401/1989 può essere adottato anche quando il reato presupposto non sia stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive, purché rientri tra quelli espressamente indicati dalla disposizione, come il porto di armi od oggetti atti ad offendere.
- Il DASPO fuori contesto non può fondarsi sul solo dato formale della denuncia o del deferimento: l’autorità di pubblica sicurezza deve formulare una valutazione concreta e attuale di pericolosità, desunta dal reato presupposto e dagli ulteriori elementi rilevanti, inclusi eventuali precedenti DASPO e il rischio di reiterazione di condotte pericolose in occasione di manifestazioni sportive.
- Ai fini del DASPO fuori contesto non è necessario dimostrare che il soggetto fosse frequentatore dello stadio, che la condotta fosse motivata dal tifo violento o che il fatto avesse uno specifico collegamento causale con una manifestazione sportiva, quando il reato rientri nell’elenco dell’art. 6, comma 1, lett. c), l. 401/1989.
- Quando il destinatario sia già stato sottoposto a DASPO, la durata del nuovo divieto deve collocarsi tra cinque e dieci anni e deve essere motivata mediante il riferimento alla gravità della condotta, alla recidiva, alla durata e all’attualità dei precedenti divieti nonché al pericolo di reiterazione; una durata di otto anni è legittima se sorretta da tali elementi e risulta proporzionata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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