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Sentenza

Sentenza n. 971/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501088

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata tempestiva esecuzione della sentenza del Tribunale di Mantova che aveva riconosciuto il beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Mantova, Sezione lavoro, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio di 500 euro annui per sei anni scolastici e aveva condannato il Ministero a mettere a sua disposizione l’importo complessivo di 3.000 euro tramite il sistema della Carta elettronica. Il ricorso è stato promosso a fronte della mancata esecuzione della sentenza entro un termine ragionevole. Nel corso del giudizio il Ministero ha comunicato che Sogei S.p.A., gestore della procedura di erogazione del servizio, aveva accreditato l’importo nel borsellino elettronico della ricorrente. La ricorrente ha confermato l’avvenuto adempimento e ha chiesto la rifusione delle spese in applicazione del principio della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la pretesa azionata era stata integralmente soddisfatta in sede amministrativa e che, pertanto, non residuava una controversia sulla quale pronunciarsi ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Il Collegio ha tuttavia riconosciuto la fondatezza della domanda di ottemperanza, desumendola dal tardivo adempimento dell’Amministrazione. In applicazione del principio della soccombenza virtuale, il Ministero è stato condannato a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio, liquidate in 400 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari. La decisione ha compensato implicitamente la restante parte delle spese, come motivato in relazione al successivo comportamento collaborativo dell’Amministrazione e all’intervallo temporale intercorso tra la sentenza, la sua notificazione, la proposizione del ricorso e l’adempimento.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l’esecuzione della sentenza del giudice del lavoro.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Il giudice non pronuncia più sul merito dell’oggetto della controversia quando la pretesa sia stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio; nel caso concreto ciò ha condotto alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente il comando contenuto nella sentenza azionata, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere, non residuando un oggetto attuale della controversia.
  • L’adempimento tardivo dell’amministrazione, intervenuto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, consente di valutare la soccombenza virtuale ai fini della regolazione delle spese, anche se la materia del contendere è cessata.
  • La condotta successivamente collaborativa dell’amministrazione e il tempo concretamente intercorso tra la notificazione della sentenza, la proposizione del ricorso e l’adempimento possono giustificare la compensazione parziale delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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