Cassazione Penale, Ordinanza n. 34164/2026 del 23/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato era stato riconosciuto colpevole dal Tribunale di Foggia, con sentenza del 3 ottobre 2024, dei delitti di detenzione e porto di armi comuni da sparo; la Corte d’appello di Bari, con sentenza del 19 novembre 2025, aveva confermato la condanna. In cassazione ha dedotto, anzitutto, la nullità della sentenza per incompatibilità del giudice, che nella stessa udienza aveva pronunciato anche condanna, all’esito di giudizio abbreviato, nei confronti di altri originari coimputati. Con il secondo e il terzo motivo ha denunciato plurime violazioni di legge, in particolare dell’art. 192 c.p.p., e vizi di motivazione, contestando anche la sostanziale disapplicazione del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura di incompatibilità: la trattazione nella stessa udienza di procedimenti relativi a imputati diversi, celebrati con rito ordinario e abbreviato, non determina nullità né incompatibilità, fermo l’obbligo di mantenere distinti i rispettivi regimi probatori. Ha giudicato manifestamente infondata anche la doglianza relativa all’art. 192 c.p.p., poiché tale norma non può essere invocata in cassazione per contestare l’omessa o erronea valutazione delle prove. Le censure motivazionali sono state ritenute inammissibili perché deducevano in modo indistinto motivazione apparente e manifesta illogicità, senza specificare i profili e le parti della motivazione interessati dai singoli vizi; la Corte di legittimità non è tenuta a rielaborare motivi formulati in modo indifferenziato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 192 c.p.p.
in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili
L’art. 192 c.p.p. non può essere utilizzato come parametro per chiedere alla Cassazione una nuova valutazione degli elementi di prova; è inammissibile la censura che, sotto tale veste, contesti l’omessa o erronea valutazione delle prove.
artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), c.p.p.
in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili
Il richiamo alle disposizioni sulla motivazione della sentenza non consente di trasformare in una censura di legittimità una contestazione dell’omessa o erronea valutazione delle prove.
Massime di principio
- La trattazione congiunta, nei confronti di imputati diversi, di un procedimento ordinario e di uno abbreviato non determina di per sé nullità della decisione o incompatibilità del giudice suscettibile di fondare ricusazione; impone, invece, di mantenere distinti i regimi probatori propri dei due riti.
- Nel ricorso per cassazione non è ammissibile dedurre la violazione dell’art. 192 c.p.p., anche in relazione alle norme sulla motivazione della sentenza, al fine di censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili.
- Quando, con riferimento al medesimo capo, si denunciano contestualmente più vizi di motivazione, occorre indicare in modo specifico quale profilo sia privo di motivazione, quali parti siano contraddittorie e quali manifestamente illogiche; la Cassazione non deve ricostruire o selezionare le censure da un’esposizione indistinta.
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