Cassazione Penale, Sentenza n. 4973/2023 del 06/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Pepe era stato condannato in appello per il reato di truffa (fatti dal 14/12/2013 a febbraio 2014) per avere, in qualità di medico in regime di esclusiva presso l'A.S.L. di Lecce, omesso di comunicare all'Azienda lo svolgimento di prestazioni libero-professionali presso il proprio studio privato, così percependo indebitamente l'indennità di esclusiva. Con ricorso in Cassazione il difensore ha censurato l'ammissione del verbale della Guardia di Finanza (sostenendo che sin dall'inizio la verifica presentava indizi di reato e avrebbe richiesto le forme di cui all'art. 220 disp.att. c.p.p.), ha contestato la qualificazione penalistica del comportamento (sostendo che il silenzio non poteva integrare truffa, che la condotta era occasionale o meramente disciplinare/tributaria, e che l'obbligo di denuncia avrebbe violato il principio nemo tenetur), ha denunciato carenze di motivazione e violazioni degli artt. 62-bis e 69 c.p. (valutazione delle circostanze), e ha chiesto in subordine la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione e/o l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione maturata dopo la pronuncia della Corte d'appello. Quanto al merito, la Corte ha dichiarato inammissibile parte del ricorso per difetto di specificità (insufficiente confronto con la motivazione d'appello), ha respinto le censure sulla qualificazione giuridica ritenendo corretta l'individuazione della truffa contrattuale anche mediante silenzio malizioso (ricordando precedenti di legittimità), ma ha ritenuto non manifestamente infondati alcuni motivi relativi al mancato apprezzamento delle attenuanti generiche e alla valutazione per l'applicazione dell'art. 131-bis; tuttavia, poiché è intervenuta la prescrizione, la sentenza è annullata senza rinvio per estinzione del reato.
Norme richiamate
art. 220 disp.att. cod.proc.pen.
Richiamata dal difensore come procedura obbligatoria qualora l'accertamento fiscale abbia assunto natura di indagine penale; la Corte d'appello ha ritenuto che il verbale fosse stato espunto nelle parti valutative e che la prova rilevante emergesse dalle dichiarazioni testimoniali, motivazione che la Cassazione ha ritenuto non confutata nel ricorso.
art. 640 c.p. (truffa)
La Corte ha confermato la qualificazione della condotta come truffa contrattuale, ritenendo che il silenzio malizioso sulla violazione dell'obbligo di esclusiva costituisca 'raggiro' idoneo a indurre in errore l'amministrazione e conseguire indebito arricchimento.
art. 640-bis e art. 316-ter c.p.
Richiamate nella distinzione tra indebita percezione di pubbliche erogazioni (640-bis) e altre fattispecie: la Corte ha chiarito la differenza e motivato perché la condotta del ricorrente rientrasse nella truffa contrattuale.
artt. 581 e 591 c.p.p. (presupposti di specificità dell'impugnazione)
La Cassazione ha rammentato che il ricorso per nullità deve essere specifico e confrontarsi puntualmente con le argomentazioni del provvedimento impugnato; motivi generici o pedissequi sono inammissibili.
art. 606 comma 1 lett. c) e art. 546 comma 1 lett. c) c.p.p.
Norme riferite alle censure per manifesta illogicità della motivazione: la Corte ne ha esaminato l'uso dal ricorrente e, in parte, dichiarato inammissibile la critica per mancata specificità.
art. 62-bis e art. 69 c.p.
Invocate in relazione alla valutazione delle attenuanti e della personalità dell'imputato; la Corte d'appello non avrebbe risposto adeguatamente alle eccezioni sollevate, motivo ritenuto non manifestamente infondato dalla Cassazione.
art. 131-bis c.p.
Disciplina della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte evidenzia che la mera pluralità di reati in continuazione non esclude automaticamente l'applicazione della causa e che la valutazione richiede un esame complessivo; la questione è stata ritenuta non manifestamente infondata ma è sopravvenuta la prescrizione.
Massime di principio
- Il silenzio può integrare la condotta fraudolenta quando vi sia un obbligo specifico di informare la controparte e la omissione sia idonea e voluta a creare uno stato di fatto apparente per ottenere un indebito vantaggio (truffa contrattuale).
- I motivi di cassazione devono essere specifici e confrontare puntualmente le argomentazioni della sentenza impugnata: censure generiche o pedisseque sono spesso dichiarate inammissibili.
- Le questioni probatorie fondate su verbali d'organo (es. Guardia di Finanza) richiedono attenzione alla forma di acquisizione e alla distinzione tra parti descrittive e valutative del verbale; tuttavia, la prova può reggersi su altre fonti (es. testimonianze) se adeguatamente motivate.
- La pluralità di illeciti in continuazione non impedisce di per sé il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis): serve una valutazione complessiva dei fatti, della gravità, delle modalità e delle conseguenze.
- Anche se il ricorrente ottiene un annullamento per sopravvenuta prescrizione, ciò non equivale necessariamente a una proscioglimento sul piano della responsabilità sostanziale; la prescrizione estingue il reato ma non statuisce sulla innocenza di merito.
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