Sentenza del 10/11/2016 n. 8571 - Comm. Trib. Prov. Milano
IRES - DETRAZIONI - Agevolazioni Fiscali - Soggetto imprenditore - Risparmio energetico edifici - Beni oggetto intervento - Necessaria strumentalità - Non rileva - Utilizzo locazione - Non rileva - Legittimità detrazione - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava il diniego o il disconoscimento della detrazione IRES per interventi di risparmio energetico, sostenendo che il beneficio spettasse anche per immobili concessi in locazione o comunque non direttamente utilizzati nell'attività d'impresa. Secondo il ricorrente, la normativa richiede soltanto che il beneficiario sia titolare di un reddito d'impresa e che abbia effettivamente sostenuto le spese, senza imporre la strumentalità del bene rispetto all'attività imprenditoriale. L'Agenzia delle Entrate sosteneva invece un'interpretazione più restrittiva, fondata su indicazioni contenute in proprie circolari.
La decisione
La contestazione è stata accolta. È stata riconosciuta la legittimità della detrazione per gli interventi di risparmio energetico, ritenendo irrilevanti sia la strumentalità dell'immobile sia il suo utilizzo mediante locazione. Il presupposto decisivo è l'effettivo sostenimento delle spese da parte del proprietario, imprenditore o persona fisica, nonché la titolarità di un reddito d'impresa quando richiesta dal regime fiscale applicabile. Le circolari dell'Agenzia delle Entrate non possono introdurre limitazioni non previste dalla legge.
Norme richiamate
Art. 1, comma 344, Legge 296/2006
Detrazione d'imposta per interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
La norma è stata interpretata nel senso di consentire il beneficio a tutti i soggetti che sostengono effettivamente le spese per interventi di risparmio energetico, senza subordinare la detrazione alla strumentalità dell'immobile o al suo utilizzo diretto da parte dell'impresa.
Circolari dell'Agenzia delle Entrate
Le indicazioni amministrative non possono restringere l'ambito applicativo della detrazione oltre i limiti stabiliti dalla legge e non prevalgono sull'interpretazione direttamente ricavabile dalla disposizione normativa.
Massime di principio
- Per le agevolazioni fiscali finalizzate al risparmio energetico, occorre verificare anzitutto chi ha sostenuto effettivamente la spesa e se possiede i requisiti soggettivi previsti dalla legge.
- La concessione in locazione dell'immobile non esclude automaticamente la detrazione, quando la legge non richiede che il bene sia utilizzato direttamente dal proprietario o sia strumentale all'attività d'impresa.
- La strumentalità del bene non può essere considerata un requisito implicito se non è espressamente previsto dalla norma agevolativa.
- Le circolari dell'amministrazione finanziaria hanno funzione interpretativa e organizzativa, ma non possono introdurre condizioni o limitazioni ulteriori rispetto a quelle stabilite dalla legge.
- In casi analoghi, è essenziale documentare la proprietà o la disponibilità qualificata dell'immobile, l'effettivo pagamento delle spese, la realizzazione degli interventi agevolabili e il rispetto degli adempimenti tecnici e fiscali richiesti.
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