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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01703/2026 del 15/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso articolato in sette motivi tra i quali: 1) nullità per anticipazione dell'udienza rispetto all'orario fissato e mancata comunicazione alla imputata, con chiusura del dibattimento in sua assenza e omissione di escussione di testi della difesa; 2) presunta nullità dei verbali stenotipici di primo grado per mancata sottoscrizione; 3) omessa acquisizione di prove liberatorie e mancata assunzione delle deposizioni dei consulenti; 4) erronea ricostruzione degli atti di affitto di ramo d'azienda e valutazione come bancarotta fraudolenta per distrazione senza adeguata analisi economica e autorizzazioni giudiziarie; 5) insufficiente valutazione delle scritture e dei documenti acquisiti dalla curatrice e errata applicazione dell'art. 219 legge fallimentare in relazione alla misura del danno; 6) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; 7) sproporzione e mancata motivazione delle pene accessorie e della misura dell'interdizione.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il primo motivo (assorbente) fondato: l'udienza dibattimentale del 13/01/2022 era stata anticipata alle 11:40 rispetto alle 12:30 comunicate, senza che la imputata ne fosse informata, mentre il sostituto difensore in aula aveva prestato acquiescenza e rinunciato all'escussione di testi. Tale anticipazione, impedendo la partecipazione dell'imputata, è stata qualificata come nullità assoluta ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 179 c.p.p., equivalente a omessa citazione; la lesione del diritto di difesa può essere sanata solo con la rinnovazione integrale del giudizio. Per tale ragione la sentenza impugnata e quella di primo grado sono state annullate e gli atti trasmessi al Tribunale di Avellino per il nuovo giudizio. Gli altri motivi non sono stati affrontati nel merito in quanto assorbiti dall'annullamento per vizio procedurale.

Norme richiamate

  • codice di procedura penale

    L'anticipazione dell'udienza rispetto all'orario fissato e non comunicata all'imputato integra una nullità assoluta rilevabile ex art. 178 lett. c) poiché lede il diritto di partecipazione dell'imputato

  • codice di procedura penale

    La nullità descritta è assimilata all'omessa citazione ai sensi dell'art. 179, con conseguente necessità di rinnovazione integrale del giudizio

  • legge fallimentare

    Richiamata nel ricorso in relazione all'aggravante e alla valutazione del danno, ma la Corte di legittimità non si è pronunciata sul merito a causa dell'annullamento per vizio procedurale

  • legge fallimentare

    La difesa ha dedotto che, ai fini della valutazione della speciale tenuità, la misura deve riferirsi all'importo della distrazione e non all'ammontare del passivo; questione sollevata ma non decisa nella sentenza impugnata dalla Cassazione per effetto dell'annullamento processuale

Massime di principio

  • L'anticipazione dell'udienza rispetto all'orario fissato e non comunicata all'imputato configura una nullità assoluta (art. 178 lett. c) e 179 c.p.p.) equivalente all'omessa citazione: la difesa deve poter partecipare in ogni caso e la violazione impone la rinnovazione integrale del giudizio
  • Il consenso o la rinuncia formulata da un difensore presente in udienza può valere a sanare alcune contestazioni processuali, ma non supplisce alla mancata partecipazione dell'imputato quando questi non è stato informato della variazione d'orario
  • Questioni processuali di tale gravità sono rilevabili anche d'ufficio e possono assorbire l'esame di tutti gli altri motivi di ricorso, rendendo inutili le valutazioni di merito finché il vizio non sia sanato
  • Quando si sollevano contestazioni su valutazioni tecnico-economiche (es. qualificazione come bancarotta fraudolenta o computo del danno ai fini di attenuanti), è importante distinguere le questioni processuali da quelle di merito: se sussiste una nullità processuale grave, il merito potrebbe non essere esaminato
  • In ipotesi fallimentari, la determinazione della rilevanza penale di operazioni economiche (distrazione, affitto di ramo d'azienda, ecc.) richiede accurata ricostruzione documentale e valutazione dell'importo effettivamente distratto, non solo del passivo complessivo, per corrette valutazioni sulle attenuanti e sulla tipizzazione del reato

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