Cassazione Penale, Sentenza n. 01703/2026 del 15/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso articolato in sette motivi tra i quali: 1) nullità per anticipazione dell'udienza rispetto all'orario fissato e mancata comunicazione alla imputata, con chiusura del dibattimento in sua assenza e omissione di escussione di testi della difesa; 2) presunta nullità dei verbali stenotipici di primo grado per mancata sottoscrizione; 3) omessa acquisizione di prove liberatorie e mancata assunzione delle deposizioni dei consulenti; 4) erronea ricostruzione degli atti di affitto di ramo d'azienda e valutazione come bancarotta fraudolenta per distrazione senza adeguata analisi economica e autorizzazioni giudiziarie; 5) insufficiente valutazione delle scritture e dei documenti acquisiti dalla curatrice e errata applicazione dell'art. 219 legge fallimentare in relazione alla misura del danno; 6) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; 7) sproporzione e mancata motivazione delle pene accessorie e della misura dell'interdizione.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il primo motivo (assorbente) fondato: l'udienza dibattimentale del 13/01/2022 era stata anticipata alle 11:40 rispetto alle 12:30 comunicate, senza che la imputata ne fosse informata, mentre il sostituto difensore in aula aveva prestato acquiescenza e rinunciato all'escussione di testi. Tale anticipazione, impedendo la partecipazione dell'imputata, è stata qualificata come nullità assoluta ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 179 c.p.p., equivalente a omessa citazione; la lesione del diritto di difesa può essere sanata solo con la rinnovazione integrale del giudizio. Per tale ragione la sentenza impugnata e quella di primo grado sono state annullate e gli atti trasmessi al Tribunale di Avellino per il nuovo giudizio. Gli altri motivi non sono stati affrontati nel merito in quanto assorbiti dall'annullamento per vizio procedurale.
Norme richiamate
codice di procedura penale
L'anticipazione dell'udienza rispetto all'orario fissato e non comunicata all'imputato integra una nullità assoluta rilevabile ex art. 178 lett. c) poiché lede il diritto di partecipazione dell'imputato
codice di procedura penale
La nullità descritta è assimilata all'omessa citazione ai sensi dell'art. 179, con conseguente necessità di rinnovazione integrale del giudizio
legge fallimentare
Richiamata nel ricorso in relazione all'aggravante e alla valutazione del danno, ma la Corte di legittimità non si è pronunciata sul merito a causa dell'annullamento per vizio procedurale
legge fallimentare
La difesa ha dedotto che, ai fini della valutazione della speciale tenuità, la misura deve riferirsi all'importo della distrazione e non all'ammontare del passivo; questione sollevata ma non decisa nella sentenza impugnata dalla Cassazione per effetto dell'annullamento processuale
Massime di principio
- L'anticipazione dell'udienza rispetto all'orario fissato e non comunicata all'imputato configura una nullità assoluta (art. 178 lett. c) e 179 c.p.p.) equivalente all'omessa citazione: la difesa deve poter partecipare in ogni caso e la violazione impone la rinnovazione integrale del giudizio
- Il consenso o la rinuncia formulata da un difensore presente in udienza può valere a sanare alcune contestazioni processuali, ma non supplisce alla mancata partecipazione dell'imputato quando questi non è stato informato della variazione d'orario
- Questioni processuali di tale gravità sono rilevabili anche d'ufficio e possono assorbire l'esame di tutti gli altri motivi di ricorso, rendendo inutili le valutazioni di merito finché il vizio non sia sanato
- Quando si sollevano contestazioni su valutazioni tecnico-economiche (es. qualificazione come bancarotta fraudolenta o computo del danno ai fini di attenuanti), è importante distinguere le questioni processuali da quelle di merito: se sussiste una nullità processuale grave, il merito potrebbe non essere esaminato
- In ipotesi fallimentari, la determinazione della rilevanza penale di operazioni economiche (distrazione, affitto di ramo d'azienda, ecc.) richiede accurata ricostruzione documentale e valutazione dell'importo effettivamente distratto, non solo del passivo complessivo, per corrette valutazioni sulle attenuanti e sulla tipizzazione del reato
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