Cassazione Civile, Ordinanza n. 20708/2021 del 20/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito emesso dall'INPS per contributi riferiti all'anno 2007, fondato sull'iscrizione d'ufficio alla gestione separata ai sensi dell'art. 2, comma 26, della l. n. 335/1995, ritenuta legittima dalla Corte d'appello. Il professionista ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 9, della l. n. 335/1995, nonché degli artt. 437 e 112 c.p.c., sostenendo che in materia previdenziale la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi è rilevabile d'ufficio e che la Corte di merito avrebbe dovuto rilevare la prescrizione maturata tra la scadenza del pagamento dei contributi e la successiva notifica di atto interruttivo. Il ricorrente assumeva quindi che l'avviso fosse colpito da prescrizione e che tale eccezione dovesse essere esaminata anche d'ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la sentenza impugnata aveva deciso solo sulla sussistenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata per l'architetto che svolga attività professionale in forma abituale e non occasionale, senza affrontare il tema della prescrizione dei crediti contributivi. Il ricorrente, tuttavia, non aveva allegato né trascritto né prodotto gli atti da cui risultasse di avere dedotto nei precedenti gradi di merito i fatti posti a base dell'eccezione di prescrizione, rendendo così la censura nuova e non scrutinabile in cassazione. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna alle spese e con attestazione dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335
richiamato quale base dell'iscrizione alla gestione separata INPS per il professionista interessato
art. 3, comma 9, L. 8 agosto 1995, n. 335
invocato dal ricorrente per sostenere la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi e la sua rilevabilità d'ufficio in materia previdenziale
art. 437 c.p.c.
richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta rilevabilità officiosa della questione in appello
art. 112 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere l'omessa pronuncia/rilevazione sulla prescrizione
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro del vizio denunciato in cassazione per violazione di legge
art. 380-bis c.p.c.
richiamato nel procedimento camerale per la definizione della causa
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro di commisurazione dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- In cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni che presuppongono accertamenti di fatto, se il ricorrente non dimostra che esse siano state effettivamente dedotte nei precedenti gradi di merito.
- Chi deduce in cassazione l'omesso rilievo d'ufficio di una questione deve indicare specificamente gli atti processuali in cui la questione e i fatti su cui si fonda erano stati già allegati, così da consentire il controllo ex actis.
- La rilevabilità d'ufficio di una prescrizione o di altra nullità non esime la parte dall'onere di allegare e provare, nei gradi di merito, i fatti costitutivi della questione che si pretende esaminata in sede di legittimità.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la sentenza impugnata non abbia affrontato la questione dedotta e il ricorrente non abbia assolto all'onere di specifica indicazione degli atti che dimostrino la precedente deduzione della stessa.
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