Sentenza del 27/06/2017 n. 728 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Accertamento - società di comodo - presunzione di non operatività - interpello negativo - cause di disapplicazione - dimostrazione in sede contenziosa - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava le sentenze di primo grado che avevano annullato gli avvisi di accertamento IRES relativi agli anni 2006 e 2007, emessi applicando la disciplina delle società non operative prevista dall'art. 30 della legge n. 724/1994. L'Ufficio aveva ritenuto non superato il test di operatività, calcolando ricavi minimi presunti sulla base dei beni immobili presenti nel patrimonio sociale. La società sosteneva invece l'esistenza di concrete ragioni oggettive che impedivano il raggiungimento dei ricavi presunti: la mancata autorizzazione amministrativa regionale allo svolgimento dell'attività agricola e, successivamente, la trasformazione del terreno da agricolo a edificabile, che aveva comportato un mutamento dell'indirizzo economico, la demolizione delle strutture agricole e la necessità di un congruo periodo per realizzare lo sfruttamento edificatorio.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto gli appelli dell'Agenzia delle Entrate e confermato le sentenze di primo grado, che avevano accolto i ricorsi della società annullando le pretese fiscali relative agli anni 2006 e 2007. Il giudice ha affermato che il mancato superamento del test di operatività costituisce una presunzione superabile e che, anche dopo il diniego dell'interpello disapplicativo, il contribuente può dimostrare in giudizio l'effettiva attività economica svolta o le ragioni oggettive che ne hanno impedito temporaneamente lo svolgimento. Nel caso concreto, il cambio di destinazione urbanistica del terreno e il successivo sviluppo dell'area, poi adibita a supermercato e venduta nel 2014 per euro 4.130.000, hanno dimostrato la congruità del periodo necessario alla realizzazione dell'investimento. Le spese del grado di appello sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 30 della legge n. 724/1994
Disciplina delle società non operative o società di comodo e test di operatività
Il mancato raggiungimento dei ricavi minimi determinati dal test di operatività genera una presunzione di non operatività, ma tale presunzione può essere superata dimostrando in giudizio l'esistenza di un'effettiva attività economica o di oggettive circostanze che ne abbiano impedito temporaneamente lo svolgimento.
Art. 2247 del codice civile
Contratto di società e esercizio in comune di un'attività economica
Il riferimento alla norma è utilizzato per distinguere una società realmente orientata allo svolgimento di un'attività economica da una società utilizzata come mero schermo per detenere beni nell'interesse personale dei soci.
Art. 132 del codice di procedura civile
La sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La decisione può essere motivata in forma concisa, concentrandosi sulle questioni rilevanti ai fini della pronuncia.
Art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
Motivazione della sentenza
Il giudice non è tenuto a esaminare analiticamente ogni questione proposta dalle parti, potendo limitarsi agli elementi decisivi per la soluzione della controversia.
Art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 546/1992
Applicazione delle disposizioni del processo civile al processo tributario
La disciplina processuale civile, nei limiti della compatibilità, si applica anche al processo tributario, compresi i principi relativi alla motivazione della sentenza.
Massime di principio
- Il mancato superamento del test di operatività previsto per le società di comodo non dimostra automaticamente che la società sia fittizia o priva di attività economica: si tratta di una presunzione che il contribuente può contestare.
- Il rigetto dell'interpello disapplicativo da parte dell'Amministrazione finanziaria non impedisce alla società di fornire successivamente, nel processo tributario, la prova delle circostanze oggettive che giustificano i ricavi inferiori ai valori presunti.
- Sono rilevanti, tra le altre, le autorizzazioni amministrative mancanti, i vincoli urbanistici, i mutamenti della destinazione dei beni, i tempi tecnici di realizzazione di investimenti immobiliari e ogni altra circostanza non imputabile alla volontà dilatoria della società.
- La valutazione deve concentrarsi sulla concretezza e documentabilità delle ragioni che hanno impedito il raggiungimento dei ricavi presunti, nonché sulla coerenza dell'attività successivamente realizzata con il progetto economico dichiarato.
- La successiva valorizzazione o vendita del bene può costituire un elemento probatorio utile a dimostrare che il patrimonio sociale non era detenuto come mero schermo personale dei soci e che il periodo di mancata operatività era funzionale alla realizzazione dell'investimento.
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