Sentenza n. 619/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: occupazione e trasformazione asseritamente sine titulo di un terreno, in assenza di un valido ed efficace decreto di esproprio
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni esproprianti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della responsabilità delle amministrazioni per l'occupazione e la trasformazione di un terreno asseritamente di loro proprietà, nonché la condanna solidale al risarcimento del danno, anche mediante corresponsione del valore attuale di mercato del fondo maggiorato del 5% per ogni anno di occupazione dal 2002, oltre interessi e rivalutazione. In subordine hanno chiesto la restituzione del fondo previa rimessione in pristino. Hanno sostenuto che il procedimento espropriativo avviato nel 1990 fosse divenuto inefficace per decorso dei termini, che il decreto di occupazione temporanea e d'urgenza del 1999 avesse perso efficacia per mancata conversione in espropriazione entro il termine previsto e che il fondo fosse stato occupato e trasformato senza un valido provvedimento ablatorio. L'ATERP ha eccepito, tra l'altro, il difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza della domanda, richiamando l'esistenza di atti relativi all'indennità e all'espropriazione. La Città Metropolitana ha dedotto l'adozione di un decreto definitivo di esproprio nel 2007 e l'assenza di prova di una propria responsabilità o colpa. Il TAR ha ritenuto assorbibile l'eccezione relativa alla procura e ha esaminato il merito, rilevando che i ricorrenti non avevano provato né la proprietà del terreno, né la qualità di eredi di una delle danti causa, né l'effettiva occupazione dell'area nella superficie indicata.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato perché infondato. Il TAR ha rilevato anzitutto che non era stato prodotto alcun documento idoneo a dimostrare il titolo di proprietà della particella. La documentazione depositata evidenziava, inoltre, una situazione dominicale non chiara: la visura storica indicava il Comune di Grotteria quale proprietario dal 25 ottobre 2007 in forza della trascrizione di un decreto di esproprio, mentre il decreto di occupazione del 1999 individuava come proprietari altri soggetti, non evocati in giudizio, e non menzionava i ricorrenti. È stata altresì ritenuta non provata la qualità di eredi dei ricorrenti indicati come successori, poiché l'atto di notorietà prodotto era redatto in lingua francese e non tradotto, risultando quindi inutilizzabile nel giudizio. Infine, i ricorrenti non hanno dimostrato l'effettiva occupazione dell'area né la corrispondenza tra l'area occupata e la superficie di 650 mq indicata nella domanda. Per tali carenze probatorie il giudice non ha accertato l'occupazione illegittima né la responsabilità delle amministrazioni e ha respinto sia la domanda risarcitoria sia quella subordinata di restituzione. Le spese sono state poste, in solido, a carico dei ricorrenti in favore della Città Metropolitana e dell'ATERP, liquidate in euro 1.500,00 per ciascuna parte, oltre accessori; sono state compensate nei confronti del Comune non costituito.
Norme richiamate
art. 25 c.p.a.
domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a.
La norma è richiamata esclusivamente in relazione all'elezione del domicilio fisico presso gli uffici dell'Avvocatura dell'ente.
Massime di principio
- Chi agisce per il risarcimento conseguente a un'occupazione asseritamente illegittima deve provare il proprio titolo di proprietà sul bene, nonché, ove invochi una successione, la qualità di erede; in mancanza di tale prova non può essere riconosciuta la legittimazione sostanziale alla domanda.
- La produzione di documenti non tradotti in lingua italiana, quando sia necessaria per comprenderne il contenuto e dimostrare una qualità giuridicamente rilevante, non consente al giudice di utilizzarli ai fini della prova.
- La domanda risarcitoria per occupazione illegittima richiede la prova dell'effettiva occupazione del bene e della sua precisa estensione; la mera allegazione dell'occupazione e della superficie non è sufficiente.
- L'incertezza sulla titolarità dominicale del bene e sulla corrispondenza tra il fondo indicato negli atti amministrativi e quello rivendicato impedisce l'accertamento dell'illegittimità dell'occupazione e della responsabilità delle amministrazioni.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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