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Sentenza

Sentenza n. 8575/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della nota del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. prot. n. GSEWEB/P20200181993 del 2 aprile 2020 avente ad oggetto “Richiesta per il riconoscimento del funzionamento dell'unità denominata GTG501 e sita in CONTRADA MARCELLINO, AUGUSTA (SR) come cogenerativa ad alto rendimento (di seguito CAR) ai sensi del D.Lgs. 20/07 come integrato dal DM 4 agosto 2011 e per l'accesso al regime di sostegno previsto per il DM 5 settembre 2011 – produzione anno 2018”; - della nota del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. prot. n. GSEWEB/P20190323615 del 24 luglio 2019 avente ad oggetto “Richiesta per il riconoscimento del funzionamento dell'unità denominata GTG501 e sita in CONTRADA MARCELLINO, AUGUSTA (SR) come cogenerativa ad alto rendimento (di seguito CAR) ai sensi del D.Lgs. 20/07 come integrato dal DM 4 agosto 2011 e per l'accesso al regime di sostegno previsto per il DM 5 settembre 2011 – produzione anno 2018. Preavviso di rigetto”; - di ogni altro atto, preordinato, conseguente o comunque connesso. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SONATRACH RAFFINERIA ITALIANA S.R.L. il 2\12\2020 : - dei medesimi atti e provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo nonché della nota del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. prot. n. GSEWEB/P20200440601 del 14/09/2020, avente ad oggetto “Richiesta per il riconoscimento del funzionamento dell'unità denominata CE20 e sita in CONTRADA MARCELLINO, AUGUSTA (SR) come cogenerativa ad alto rendimento (di seguito CAR) ai sensi del D.Lgs. 20/07 come integrato dal DM 4 agosto 2011 e per l'accesso al regime di sostegno previsto dal DM 5 settembre 2011 - produzione anno 2019”; - di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l. il 25/10/2021: - dei medesimi atti e provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con i primi motivi aggiunti; - della nota del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. prot. n. GSEWEB/P20210386871 del 30/06/2021, avente ad oggetto “Richiesta per il riconoscimento del funzionamento dell'unità denominata CE20 e sita in CONTRADA MARCELLINO, AUGUSTA (SR) come cogenerativa ad alto rendimento (di seguito CAR) ai sensi del D.Lgs. 20/07 come integrato dal DM 4 agosto 2011 e per l'accesso al regime di sostegno previsto dal DM 5 settembre 2011 - produzione anno 2020”; - ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l. il 31/10/2022: - dei medesimi atti e provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con i successivi motivi aggiunti, nonché della nota - nota del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. prot. n. GSEWEB/P20220456310 del 04/08/2022, avente ad oggetto “Richiesta per il riconoscimento del funzionamento dell'unità denominata CE20 e sita in CONTRADA MARCELLINO, AUGUSTA (SR) come cogenerativa ad alto rendimento (di seguito CAR) ai sensi del D.Lgs. 20/07 come integrato dal DM 4 agosto 2011 e per l'accesso al regime di sostegno previsto dal DM 5 settembre 2011 - produzione anno 2021”; - ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l. il 6/11/2023: - dei medesimi atti e provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con i successivi motivi aggiunti, nonché della nota del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. prot. n. GSEWEB/P20230596617 del 26/07/2023 avente ad oggetto “Richiesta per il riconoscimento del funzionamento dell'unità denominata CE20 e sita in CONTRADA MARCELLINO, AUGUSTA (SR) come cogenerativa ad alto rendimento (di seguito CAR) ai sensi del D.Lgs. 20/07 come integrato dal DM 4 agosto 2011 e per l'accesso al regime di sostegno previsto dal DM 5 settembre 2011 - produzione anno 2022”; - ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SONATRACH RAFFINERIA ITALIANA S.R.L. il 29\10\2024 : - dei medesimi atti e provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con i successivi motivi aggiunti, nonché della nota del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. prot. n. GSEWEB/P20240593555 del 25/07/2024 avente ad oggetto “Richiesta per il riconoscimento del funzionamento dell'unità denominata CE20 e sita in CONTRADA MARCELLINO, AUGUSTA (SR) come cogenerativa ad alto rendimento (di seguito CAR) ai sensi del D.Lgs. 20/07 come integrato dal DM 4 agosto 2011 e per l'accesso al regime di sostegno previsto dal DM 5 settembre 2011. Codice unità CE20 - produzione anno 2023”; - ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso;

Giustizia amministrativa202006724

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti del GSE di parziale riconoscimento della qualificazione dell’unità cogenerativa come CAR e di parziale ammissione ai Certificati Bianchi per le produzioni degli anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (gestore degli incentivi)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la nota del GSE che, pur riconoscendo l’unità GTG501/CE20 come cogenerativa ad alto rendimento, ha quantificato in misura inferiore i Certificati Bianchi spettanti, nonché le successive note relative agli anni di produzione 2019-2023, deducendo violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 20/2007, dei d.m. 4 agosto 2011 e 5 settembre 2011 e delle Linee guida CAR, oltre a violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, irragionevolezza, ingiustizia manifesta e difetto di motivazione. In particolare, ha contestato la qualificazione dei flussi di calore provenienti dagli impianti FCC e VPS2 come energia di alimentazione interna ai confini dell’unità di cogenerazione, sostenendo che tali flussi non concorressero alla produzione combinata di energia elettrica e calore e che, comunque, il relativo calore dovesse essere contabilizzato come calore utile. Ha inoltre contestato il criterio adottato dal GSE per il vapore utilizzato negli scambiatori vapore/acqua destinati al riscaldamento di sei edifici, sostenendo che il vapore rimanesse nel proprio circuito e che fosse applicabile il criterio di calcolo riferito all’uso diretto del vapore.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso introduttivo e tutti i motivi aggiunti. Quanto ai flussi FCC e VPS2, ha ritenuto attendibile la ricostruzione del GSE secondo cui il calore proveniente da tali impianti, utilizzato per preriscaldare l’acqua demineralizzata destinata ai degasatori e poi ai generatori di vapore dell’impianto cogenerativo, ricade nei confini dell’unità di cogenerazione e deve essere contabilizzato come energia primaria di alimentazione, ma non costituisce né calore cogenerato né calore utile, poiché è destinato ai consumi interni e alla produzione dell’energia dell’impianto. Quanto al vapore impiegato negli scambiatori, il Collegio ha ritenuto applicabile il criterio previsto per l’acqua calda distribuita mediante circuito chiuso: il calore utile deve essere determinato sulla base della differenza tra temperatura di mandata e di ritorno dell’acqua, e non mediante il criterio convenzionale dell’entalpia dell’acqua a 15 °C previsto per l’uso diretto del vapore. Poiché mancava un’idonea strumentazione per misurare la quota di energia termica utilizzata indirettamente, il GSE ha legittimamente escluso l’intera quantità associata a tale uso. Il giudice ha inoltre ribadito che le valutazioni tecniche del GSE in materia di incentivi energetici sono sindacabili solo in presenza di macroscopica erroneità, irrazionalità o illogicità, non ravvisate nel caso concreto. Le spese sono state compensate per la complessità della controversia.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 20/2007

    Disciplina la cogenerazione ad alto rendimento e i relativi criteri di riconoscimento del calore utile e dell’energia prodotta.

  • d.m. 4 agosto 2011

    Richiamato quale fonte della disciplina tecnica applicabile alla qualificazione degli impianti di cogenerazione ad alto rendimento.

  • d.m. 5 settembre 2011

    Disciplina il regime di sostegno mediante Certificati Bianchi per la cogenerazione ad alto rendimento.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Invocato in relazione all’obbligo di motivazione degli atti del GSE; il giudice ha ritenuto adeguatamente motivati i provvedimenti impugnati.

  • par. 2.1.4 Linee guida CAR

    Individua i confini dell’unità di cogenerazione e supporta la qualificazione dei flussi di calore FCC e VPS2 come interni a tali confini.

  • par. 2.2.2 Linee guida CAR

    Impone di includere nella grandezza F l’energia termica proveniente da processi esterni quando essa è immessa nei confini dell’unità di cogenerazione.

  • par. 2.3 Linee guida CAR

    Non costituisce calore utile: [...] Il calore utilizzato per i consumi interni dell’impianto quale il calore contenuto nelle correnti inviate al degasatore, [...] e comunque tutto il calore finalizzato alla produzione di energia dell’impianto di cogenerazione.

    Esclude dalla nozione di calore utile il calore destinato ai consumi interni e alla produzione dell’energia dell’impianto.

  • par. 2.3.1 Linee guida CAR

    ...viste le incertezze e le difficoltà nel determinare il corretto valore entalpico della condensa, si è ritenuto pertanto di adottare un criterio convenzionale assumendo un valore dell’entalpia delle condense di rientro nei confini dell’impianto di cogenerazione pari a quella dell’acqua a 15°C e 1,013 bar a....

    Il criterio convenzionale dell’entalpia dell’acqua a 15 °C si applica al calore fornito sotto forma di vapore, salvo il caso di acqua calda distribuita mediante circuito chiuso.

  • par. 2.3.2.2 Linee guida CAR

    Il calore inviato all’impianto di degassaggio è un elemento costante comune agli impianti di produzione di energia elettrica siano essi di cogenerativi o non cogenerativi e non costituisce calore utile in quanto facente parte dei consumi interni dell’impianto (cfr. par.2.3).

    Il calore inviato al degasaggio non costituisce calore utile, perché rientra nei consumi interni dell’impianto.

  • par. 2.3.3 Linee guida CAR

    L’energia termica utile può essere somministrata sotto forma di acqua calda o altri fluidi per fornire calore a un processo o a uso riscaldamento per civili abitazioni. In questi casi è necessario misurare, oltre alla portata del fluido, la temperatura di mandata e di ritorno dal sistema di scambio termico che definisce i confini dell’impianto di cogenerazione.

    Quando il calore utile è somministrato mediante acqua calda in un circuito chiuso, la quantificazione richiede la misurazione della portata e delle temperature di mandata e ritorno; gli scambiatori e il circuito rilevante rientrano nei confini dell’unità di cogenerazione.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • I flussi di calore provenienti da impianti esterni che preriscaldano l’acqua destinata ai degasatori e ai generatori di vapore di un’unità cogenerativa rientrano nei confini dell’unità di cogenerazione e devono essere contabilizzati nell’energia primaria di alimentazione, ma non costituiscono calore cogenerato né calore utile quando sono destinati ai consumi interni o alla produzione dell’energia dell’impianto.
  • Il calore utilizzato per il degasaggio e, più in generale, quello finalizzato alla produzione dell’energia dell’impianto di cogenerazione non è qualificabile come calore utile ai fini dell’accesso agli incentivi per la cogenerazione ad alto rendimento.
  • Quando il vapore proveniente da un’unità cogenerativa trasferisce il calore a un circuito chiuso di acqua calda destinato alle utenze finali, l’utilizzo è indiretto e il calore utile deve essere calcolato secondo la portata e la differenza tra la temperatura di mandata e quella di ritorno dell’acqua, non secondo il criterio convenzionale previsto per l’uso diretto del vapore.
  • In assenza di idonea strumentazione necessaria a misurare la quota di energia termica fornita mediante un circuito chiuso di acqua calda, il gestore degli incentivi può escludere dal calcolo incentivabile l’intera quantità di energia associata a tale utilizzo.
  • Le valutazioni tecniche del GSE in materia di riconoscimento della cogenerazione ad alto rendimento e di quantificazione degli incentivi sono sindacabili dal giudice amministrativo nei limiti della manifesta erroneità, irrazionalità o illogicità, senza possibilità di sostituire la valutazione tecnica dell’amministrazione con una diversa valutazione meramente opinabile.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiMotivazione del provvedimento
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potere

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