Sentenza n. 8575/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della nota del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. prot. n. GSEWEB/P20200181993 del 2 aprile 2020 avente ad oggetto “Richiesta per il riconoscimento del funzionamento dell'unità denominata GTG501 e sita in CONTRADA MARCELLINO, AUGUSTA (SR) come cogenerativa ad alto rendimento (di seguito CAR) ai sensi del D.Lgs. 20/07 come integrato dal DM 4 agosto 2011 e per l'accesso al regime di sostegno previsto per il DM 5 settembre 2011 – produzione anno 2018”; - della nota del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. prot. n. GSEWEB/P20190323615 del 24 luglio 2019 avente ad oggetto “Richiesta per il riconoscimento del funzionamento dell'unità denominata GTG501 e sita in CONTRADA MARCELLINO, AUGUSTA (SR) come cogenerativa ad alto rendimento (di seguito CAR) ai sensi del D.Lgs. 20/07 come integrato dal DM 4 agosto 2011 e per l'accesso al regime di sostegno previsto per il DM 5 settembre 2011 – produzione anno 2018. Preavviso di rigetto”; - di ogni altro atto, preordinato, conseguente o comunque connesso. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SONATRACH RAFFINERIA ITALIANA S.R.L. il 2\12\2020 : - dei medesimi atti e provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo nonché della nota del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. prot. n. GSEWEB/P20200440601 del 14/09/2020, avente ad oggetto “Richiesta per il riconoscimento del funzionamento dell'unità denominata CE20 e sita in CONTRADA MARCELLINO, AUGUSTA (SR) come cogenerativa ad alto rendimento (di seguito CAR) ai sensi del D.Lgs. 20/07 come integrato dal DM 4 agosto 2011 e per l'accesso al regime di sostegno previsto dal DM 5 settembre 2011 - produzione anno 2019”; - di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l. il 25/10/2021: - dei medesimi atti e provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con i primi motivi aggiunti; - della nota del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. prot. n. GSEWEB/P20210386871 del 30/06/2021, avente ad oggetto “Richiesta per il riconoscimento del funzionamento dell'unità denominata CE20 e sita in CONTRADA MARCELLINO, AUGUSTA (SR) come cogenerativa ad alto rendimento (di seguito CAR) ai sensi del D.Lgs. 20/07 come integrato dal DM 4 agosto 2011 e per l'accesso al regime di sostegno previsto dal DM 5 settembre 2011 - produzione anno 2020”; - ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l. il 31/10/2022: - dei medesimi atti e provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con i successivi motivi aggiunti, nonché della nota - nota del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. prot. n. GSEWEB/P20220456310 del 04/08/2022, avente ad oggetto “Richiesta per il riconoscimento del funzionamento dell'unità denominata CE20 e sita in CONTRADA MARCELLINO, AUGUSTA (SR) come cogenerativa ad alto rendimento (di seguito CAR) ai sensi del D.Lgs. 20/07 come integrato dal DM 4 agosto 2011 e per l'accesso al regime di sostegno previsto dal DM 5 settembre 2011 - produzione anno 2021”; - ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l. il 6/11/2023: - dei medesimi atti e provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con i successivi motivi aggiunti, nonché della nota del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. prot. n. GSEWEB/P20230596617 del 26/07/2023 avente ad oggetto “Richiesta per il riconoscimento del funzionamento dell'unità denominata CE20 e sita in CONTRADA MARCELLINO, AUGUSTA (SR) come cogenerativa ad alto rendimento (di seguito CAR) ai sensi del D.Lgs. 20/07 come integrato dal DM 4 agosto 2011 e per l'accesso al regime di sostegno previsto dal DM 5 settembre 2011 - produzione anno 2022”; - ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SONATRACH RAFFINERIA ITALIANA S.R.L. il 29\10\2024 : - dei medesimi atti e provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con i successivi motivi aggiunti, nonché della nota del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. prot. n. GSEWEB/P20240593555 del 25/07/2024 avente ad oggetto “Richiesta per il riconoscimento del funzionamento dell'unità denominata CE20 e sita in CONTRADA MARCELLINO, AUGUSTA (SR) come cogenerativa ad alto rendimento (di seguito CAR) ai sensi del D.Lgs. 20/07 come integrato dal DM 4 agosto 2011 e per l'accesso al regime di sostegno previsto dal DM 5 settembre 2011. Codice unità CE20 - produzione anno 2023”; - ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti del GSE di parziale riconoscimento della qualificazione dell’unità cogenerativa come CAR e di parziale ammissione ai Certificati Bianchi per le produzioni degli anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023
Esito
Favorevole al resistente (gestore degli incentivi)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la nota del GSE che, pur riconoscendo l’unità GTG501/CE20 come cogenerativa ad alto rendimento, ha quantificato in misura inferiore i Certificati Bianchi spettanti, nonché le successive note relative agli anni di produzione 2019-2023, deducendo violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 20/2007, dei d.m. 4 agosto 2011 e 5 settembre 2011 e delle Linee guida CAR, oltre a violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, irragionevolezza, ingiustizia manifesta e difetto di motivazione. In particolare, ha contestato la qualificazione dei flussi di calore provenienti dagli impianti FCC e VPS2 come energia di alimentazione interna ai confini dell’unità di cogenerazione, sostenendo che tali flussi non concorressero alla produzione combinata di energia elettrica e calore e che, comunque, il relativo calore dovesse essere contabilizzato come calore utile. Ha inoltre contestato il criterio adottato dal GSE per il vapore utilizzato negli scambiatori vapore/acqua destinati al riscaldamento di sei edifici, sostenendo che il vapore rimanesse nel proprio circuito e che fosse applicabile il criterio di calcolo riferito all’uso diretto del vapore.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso introduttivo e tutti i motivi aggiunti. Quanto ai flussi FCC e VPS2, ha ritenuto attendibile la ricostruzione del GSE secondo cui il calore proveniente da tali impianti, utilizzato per preriscaldare l’acqua demineralizzata destinata ai degasatori e poi ai generatori di vapore dell’impianto cogenerativo, ricade nei confini dell’unità di cogenerazione e deve essere contabilizzato come energia primaria di alimentazione, ma non costituisce né calore cogenerato né calore utile, poiché è destinato ai consumi interni e alla produzione dell’energia dell’impianto. Quanto al vapore impiegato negli scambiatori, il Collegio ha ritenuto applicabile il criterio previsto per l’acqua calda distribuita mediante circuito chiuso: il calore utile deve essere determinato sulla base della differenza tra temperatura di mandata e di ritorno dell’acqua, e non mediante il criterio convenzionale dell’entalpia dell’acqua a 15 °C previsto per l’uso diretto del vapore. Poiché mancava un’idonea strumentazione per misurare la quota di energia termica utilizzata indirettamente, il GSE ha legittimamente escluso l’intera quantità associata a tale uso. Il giudice ha inoltre ribadito che le valutazioni tecniche del GSE in materia di incentivi energetici sono sindacabili solo in presenza di macroscopica erroneità, irrazionalità o illogicità, non ravvisate nel caso concreto. Le spese sono state compensate per la complessità della controversia.
Norme richiamate
d.lgs. n. 20/2007
Disciplina la cogenerazione ad alto rendimento e i relativi criteri di riconoscimento del calore utile e dell’energia prodotta.
d.m. 4 agosto 2011
Richiamato quale fonte della disciplina tecnica applicabile alla qualificazione degli impianti di cogenerazione ad alto rendimento.
d.m. 5 settembre 2011
Disciplina il regime di sostegno mediante Certificati Bianchi per la cogenerazione ad alto rendimento.
art. 3 l. n. 241/1990
Invocato in relazione all’obbligo di motivazione degli atti del GSE; il giudice ha ritenuto adeguatamente motivati i provvedimenti impugnati.
par. 2.1.4 Linee guida CAR
Individua i confini dell’unità di cogenerazione e supporta la qualificazione dei flussi di calore FCC e VPS2 come interni a tali confini.
par. 2.2.2 Linee guida CAR
Impone di includere nella grandezza F l’energia termica proveniente da processi esterni quando essa è immessa nei confini dell’unità di cogenerazione.
par. 2.3 Linee guida CAR
Non costituisce calore utile: [...] Il calore utilizzato per i consumi interni dell’impianto quale il calore contenuto nelle correnti inviate al degasatore, [...] e comunque tutto il calore finalizzato alla produzione di energia dell’impianto di cogenerazione.
Esclude dalla nozione di calore utile il calore destinato ai consumi interni e alla produzione dell’energia dell’impianto.
par. 2.3.1 Linee guida CAR
...viste le incertezze e le difficoltà nel determinare il corretto valore entalpico della condensa, si è ritenuto pertanto di adottare un criterio convenzionale assumendo un valore dell’entalpia delle condense di rientro nei confini dell’impianto di cogenerazione pari a quella dell’acqua a 15°C e 1,013 bar a....
Il criterio convenzionale dell’entalpia dell’acqua a 15 °C si applica al calore fornito sotto forma di vapore, salvo il caso di acqua calda distribuita mediante circuito chiuso.
par. 2.3.2.2 Linee guida CAR
Il calore inviato all’impianto di degassaggio è un elemento costante comune agli impianti di produzione di energia elettrica siano essi di cogenerativi o non cogenerativi e non costituisce calore utile in quanto facente parte dei consumi interni dell’impianto (cfr. par.2.3).
Il calore inviato al degasaggio non costituisce calore utile, perché rientra nei consumi interni dell’impianto.
par. 2.3.3 Linee guida CAR
L’energia termica utile può essere somministrata sotto forma di acqua calda o altri fluidi per fornire calore a un processo o a uso riscaldamento per civili abitazioni. In questi casi è necessario misurare, oltre alla portata del fluido, la temperatura di mandata e di ritorno dal sistema di scambio termico che definisce i confini dell’impianto di cogenerazione.
Quando il calore utile è somministrato mediante acqua calda in un circuito chiuso, la quantificazione richiede la misurazione della portata e delle temperature di mandata e ritorno; gli scambiatori e il circuito rilevante rientrano nei confini dell’unità di cogenerazione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- I flussi di calore provenienti da impianti esterni che preriscaldano l’acqua destinata ai degasatori e ai generatori di vapore di un’unità cogenerativa rientrano nei confini dell’unità di cogenerazione e devono essere contabilizzati nell’energia primaria di alimentazione, ma non costituiscono calore cogenerato né calore utile quando sono destinati ai consumi interni o alla produzione dell’energia dell’impianto.
- Il calore utilizzato per il degasaggio e, più in generale, quello finalizzato alla produzione dell’energia dell’impianto di cogenerazione non è qualificabile come calore utile ai fini dell’accesso agli incentivi per la cogenerazione ad alto rendimento.
- Quando il vapore proveniente da un’unità cogenerativa trasferisce il calore a un circuito chiuso di acqua calda destinato alle utenze finali, l’utilizzo è indiretto e il calore utile deve essere calcolato secondo la portata e la differenza tra la temperatura di mandata e quella di ritorno dell’acqua, non secondo il criterio convenzionale previsto per l’uso diretto del vapore.
- In assenza di idonea strumentazione necessaria a misurare la quota di energia termica fornita mediante un circuito chiuso di acqua calda, il gestore degli incentivi può escludere dal calcolo incentivabile l’intera quantità di energia associata a tale utilizzo.
- Le valutazioni tecniche del GSE in materia di riconoscimento della cogenerazione ad alto rendimento e di quantificazione degli incentivi sono sindacabili dal giudice amministrativo nei limiti della manifesta erroneità, irrazionalità o illogicità, senza possibilità di sostituire la valutazione tecnica dell’amministrazione con una diversa valutazione meramente opinabile.
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