Sentenza del 22/06/2015 n. 3663 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Indicazione della data di deliberazione della sentenza - Anteriorità rispetto alla data di trattazione della causa - Nullità della sentenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza è stata dichiarata nulla per violazione del principio di collegialità previsto dall'art. 35 del D.Lgs. n. 546/1992. L'indicazione di una deliberazione anteriore alla data della trattazione collegiale costituisce infatti un vizio idoneo a compromettere la regolarità della formazione della decisione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
È stata contestata la validità della sentenza perché essa riportava, in calce, una data di deliberazione anteriore alla data indicata nel frontespizio come momento della trattazione collegiale della controversia. Tale discrasia è stata ritenuta incompatibile con il principio di collegialità, poiché la deliberazione non può risultare anteriore alla trattazione della causa da parte del collegio.
Norme richiamate
Art. 35 del D.Lgs. n. 546/1992
La norma tutela il principio di collegialità della decisione tributaria. La deliberazione deve avvenire nell'ambito e dopo la trattazione collegiale della controversia; una data di deliberazione anteriore alla trattazione integra una violazione del principio.
Art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992
La norma disciplina il contenuto e la struttura della sentenza tributaria. La corretta indicazione degli elementi formali della decisione, comprese le date rilevanti, assume rilievo per verificare la regolarità del procedimento deliberativo.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la sentenza deve essere deliberata dal collegio dopo la trattazione della controversia e non prima.
- Una contraddizione tra la data della trattazione collegiale e quella della deliberazione può comportare la nullità della sentenza quando evidenzi una violazione effettiva del principio di collegialità.
- Le date riportate nella sentenza non sono necessariamente meri dati formali: se incidono sulla ricostruzione del procedimento decisionale, possono essere utilizzate per contestare la validità della pronuncia.
- In una situazione analoga occorre verificare il frontespizio, il verbale di udienza e la parte finale della sentenza, confrontando le date della trattazione, della deliberazione e della pubblicazione.
- La nullità derivante dal difetto di collegialità deve essere fatta valere mediante i rimedi processuali previsti, deducendo in modo specifico la contraddizione delle date e il suo collegamento con la formazione della decisione.
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