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Sentenza

Sentenza del 22/06/2015 n. 3663 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Indicazione della data di deliberazione della sentenza - Anteriorità rispetto alla data di trattazione della causa - Nullità della sentenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza è stata dichiarata nulla per violazione del principio di collegialità previsto dall'art. 35 del D.Lgs. n. 546/1992. L'indicazione di una deliberazione anteriore alla data della trattazione collegiale costituisce infatti un vizio idoneo a compromettere la regolarità della formazione della decisione.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

È stata contestata la validità della sentenza perché essa riportava, in calce, una data di deliberazione anteriore alla data indicata nel frontespizio come momento della trattazione collegiale della controversia. Tale discrasia è stata ritenuta incompatibile con il principio di collegialità, poiché la deliberazione non può risultare anteriore alla trattazione della causa da parte del collegio.

Norme richiamate

  • Art. 35 del D.Lgs. n. 546/1992

    La norma tutela il principio di collegialità della decisione tributaria. La deliberazione deve avvenire nell'ambito e dopo la trattazione collegiale della controversia; una data di deliberazione anteriore alla trattazione integra una violazione del principio.

  • Art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992

    La norma disciplina il contenuto e la struttura della sentenza tributaria. La corretta indicazione degli elementi formali della decisione, comprese le date rilevanti, assume rilievo per verificare la regolarità del procedimento deliberativo.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la sentenza deve essere deliberata dal collegio dopo la trattazione della controversia e non prima.
  • Una contraddizione tra la data della trattazione collegiale e quella della deliberazione può comportare la nullità della sentenza quando evidenzi una violazione effettiva del principio di collegialità.
  • Le date riportate nella sentenza non sono necessariamente meri dati formali: se incidono sulla ricostruzione del procedimento decisionale, possono essere utilizzate per contestare la validità della pronuncia.
  • In una situazione analoga occorre verificare il frontespizio, il verbale di udienza e la parte finale della sentenza, confrontando le date della trattazione, della deliberazione e della pubblicazione.
  • La nullità derivante dal difetto di collegialità deve essere fatta valere mediante i rimedi processuali previsti, deducendo in modo specifico la contraddizione delle date e il suo collegamento con la formazione della decisione.

Testo integrale

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