Cassazione Penale, Ordinanza n. 36216/2025 del 06/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 10/01/2025. Dal testo emerge che i primi due motivi censuravano la ricostruzione del fatto e la valutazione del materiale probatorio: in particolare, la difesa contestava l'affermazione della consapevolezza di opporsi a pubblici ufficiali in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale e la valorizzazione del ruolo dell'imputato nell'agevolare la condotta truffaldina del complice in relazione al reato di tentata truffa. Un ulteriore motivo riguardava il diniego delle circostanze attenuanti generiche e, per quanto riferibile, la sospensione condizionale della pena, sostenendosi che il giudizio sulla gravità del fatto fosse erroneo o comunque insufficiente; la Corte ha tuttavia rilevato che il beneficio era già stato concesso in primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure sui primi due motivi investissero profili di merito riservati alla Corte di appello, la cui motivazione è stata giudicata congrua, adeguata e immune da vizi logici, perché fondata su massime di esperienza e coerente con la sentenza di primo grado. Ha inoltre ritenuto inammissibili le doglianze sulle attenuanti generiche, essendo ancorate ad apprezzamenti di merito, e ha osservato che la sospensione condizionale risultava già concessa dal primo giudice. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.
Massime di principio
- Le censure che mirano a ottenere una diversa ricostruzione del fatto o una rivalutazione del compendio probatorio non sono proponibili in cassazione quando la sentenza impugnata presenti una motivazione congrua, adeguata e logicamente coerente.
- La consapevolezza di opporsi a pubblici ufficiali e il ruolo concretamente svolto nell'agevolare una condotta fraudolenta sono apprezzamenti di merito, insindacabili in sede di legittimità se sorretti da motivazione non illogica.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale; non è sufficiente una doglianza generica se il giudice di merito ha valorizzato la gravità del fatto.
- Se il beneficio della sospensione condizionale della pena è già stato concesso dal giudice di primo grado, la relativa doglianza in cassazione è infondata o comunque non decisiva ai fini del trattamento sanzionatorio impugnato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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