Sentenza n. 603/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione a) della prova pratica svolta in data 29 settembre 2025 e dei relativi esiti pubblicati in data 3 dicembre 2025, nella misura in cui l’istante ricade nell’elenco dei candidati non ammessi alla prova orale ed al proseguimento del concorso, per titoli ed esami, indetto dall’ASL Salerno per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 10 posti di fisioterapista, indetto con bando pubblicato sul BURC n. 63 del 9 settembre 2024 e sulla GU n. 76 del 20 settembre 2024; b) del provvedimento di convocazione alla prova pratica pubblicato il 19 settembre 2025, ove lesivo; c) dei verbali di Commissione di concorso, allo stato non conosciuti e mai pubblicati, aventi ad oggetto la decisione in merito alle modalità di svolgimento della prova pratica; la determinazione ed individuazione del correttore da utilizzare per le operazioni di correzione del questionario somministrato all’istante; le attività di correzione e di accoppiamento dei test con i nominativi; d) dell’esito della prova pratica di cui alla lettera a), nella parte in cui è stato attributo all’istante un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante ed inidoneo al superamento della prova; e) del punteggio numerico assegnato all’istante in esito alla prova pratica, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti o comunque di errate correzioni; f) del questionario somministrato all’istante in occasione della prova pratica, con particolare riferimento ai quesiti nn. 4 e 6; g) dei verbali/atti della Commissione con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova pratica e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 4 e 6 del questionario dell’istante, in quanto manifestamente erronei e/o fuorvianti; h) dell’avviso di convocazione alla prova orale per il 17 dicembre 2025, nella parte in cui non include il nominativo dell’istante nonché del suo rinvio, ove ritenuto lesivo; i) ove occorra e per quanto di interesse, del bando di concorso; l) di ogni altro atto preparatorio connesso, collegato, presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’istante; per l’accertamento del diritto alla riammissione nella procedura concorsuale de qua e contestuale condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito ai fini dell’ammissione alle prove successive, ovvero attraverso gli strumenti più idonei allo scopo (ivi compresa ripetizione della correzione, della prova, neutralizzazione dei quesiti collegati a risposte errate);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito della prova pratica a quiz e mancata ammissione alla prova orale del concorso per 10 posti di fisioterapista
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la prova pratica a risposta multipla, il punteggio conseguito e la conseguente esclusione dalla prova orale. Con il primo motivo ha sostenuto che la risposta indicata dalla commissione come corretta al quesito n. 4 fosse errata e che fosse corretta la risposta da lui prescelta. Con il secondo motivo ha dedotto che, quanto al quesito n. 6, anche la risposta da lui fornita dovesse essere considerata corretta, ovvero che il quesito fosse ambiguo e idoneo a rendere illegittima la valutazione. In via subordinata ha denunciato la violazione dell'art. 12 del d.P.R. 220/2001, con riferimento alla tutela dell'anonimato e alla correttezza delle operazioni concorsuali. Nel corso del giudizio l'ASL ha chiesto alla commissione di riesaminare i quesiti contestati e la commissione, con verbale del 16 marzo 2026, ha attribuito 2 punti per ciascuno dei quesiti nn. 4 e 6, indipendentemente dalla risposta fornita dai candidati, procedendo alla rideterminazione della graduatoria.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che il riesame svolto dalla commissione e la conseguente rideterminazione della graduatoria avessero integralmente soddisfatto l'interesse del ricorrente. L'attribuzione dei punti relativi ai quesiti nn. 4 e 6 ha portato il candidato a un punteggio nella prova pratica non inferiore a 14 punti, soglia prevista dall'art. 9 del bando per l'ammissione alla prova orale. Il Collegio ha escluso che ricorresse una mera sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'amministrazione aveva realizzato integralmente la pretesa azionata, determinando la cessazione della materia del contendere. Le spese sono state compensate per metà; per la restante metà l'ASL è stata condannata in base alla soccombenza virtuale, in considerazione dell'esito del riesame, della serialità del contenzioso, della tempestività dell'autotutela, della natura specialistica delle questioni e della definizione del giudizio in sede camerale.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, dopo l'avviso alle parti e la trattazione della causa in camera di consiglio.
art. 30 c.p.a.
Richiamato nella domanda del ricorrente quale fondamento della richiesta di reintegrazione in forma specifica, mediante rettifica del punteggio e riammissione alla procedura concorsuale.
art. 12 d.P.R. 220/2001
Richiamato dal ricorrente per denunciare la violazione delle prescrizioni relative all'anonimato e alla correttezza delle operazioni concorsuali; il giudice non ha esaminato il motivo nel merito per la cessazione della materia del contendere.
art. 9 del bando di concorso
Prevedeva la soglia di 14 punti nella prova pratica necessaria per l'ammissione alla prova orale.
Massime di principio
- Si ha cessazione della materia del contendere, e non mera sopravvenuta carenza di interesse, quando l'amministrazione, nel corso del giudizio, adotta atti che soddisfano integralmente la pretesa sostanziale azionata dal ricorrente.
- Il riesame in autotutela degli esiti di una prova concorsuale e la rideterminazione della graduatoria determinano la cessazione della materia del contendere quando consentono al candidato di raggiungere la soglia prevista dal bando e di essere ammesso alla fase successiva della procedura.
- In caso di cessazione della materia del contendere, le spese possono essere regolate sulla base della soccombenza virtuale, valutando anche la condotta processuale e amministrativa delle parti, la tempestività dell'autotutela, la serialità del contenzioso, la complessità tecnica delle questioni e il grado di definizione del giudizio.
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