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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14055/2025 del 09/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del tribunale di Monza che, in sede esecutiva, aveva escluso la configurabilità della continuazione tra più condotte delittuose, ritenendo non sussistente un'unità di disegno criminoso. Dalla motivazione emerge che la questione riguardava la possibilità di ravvisare una continuazione tra fatti ritenuti temporalmente distanti e ripetuti nel tempo; il giudice dell'esecuzione aveva valorizzato la notevole distanza temporale tra le condotte, le reiterate manifestazioni di radicata tendenza a delinquere e il fatto che la mera unitarietà del movente di lucro non bastasse a rendere plausibile un'anticipata e unitaria deliberazione criminosa. Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato perché censurava una valutazione logica e aderente ai dati normativi compiuta dal giudice dell'esecuzione sulla continuità del disegno criminoso.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la decisione del tribunale dell'esecuzione che aveva escluso la continuazione, sulla base della distanza temporale delle condotte, della loro ripetizione e della tendenza a delinquere, senza che il solo movente di lucro bastasse a dimostrare un unitario disegno criminoso. Ne è seguita anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    La continuazione richiede l'esistenza di un medesimo disegno criminoso; la sua esclusione è legittima quando il giudice valorizzi elementi fattuali, come la distanza temporale delle condotte e la loro ripetizione, che rendano non plausibile un'unitaria deliberazione.

  • Cassa delle ammende

    In caso di inammissibilità del ricorso è disposta la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede esecutiva, la verifica dell'unicità del disegno criminoso ai fini della continuazione è rimessa a una valutazione logica e aderente ai dati normativi e fattuali del caso concreto.
  • La notevole distanza temporale tra le condotte e la loro reiterazione possono legittimamente escludere la continuazione, perché rendono poco plausibile una preventiva e unitaria programmazione criminosa.
  • Il solo movente di lucro, da solo, non è sufficiente a dimostrare l'esistenza di un medesimo disegno criminoso.
  • Quando il ricorso si limita a contestare una motivazione congrua e non illogica sull'esclusione della continuazione, esso può essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato.

Come è indicizzato

MaterieReati ostativi
RamiEsecuzione penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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