Cassazione Civile, Ordinanza n. 12673/2023 del 10/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (esattore)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte degli eredi di un soggetto debitore, dell'estratto di ruolo allegato a un avviso di vendita con contestuale pignoramento immobiliare e delle cartelle esattoriali prodromiche, relative a contributi previdenziali per gli anni 2003-2009. In primo grado e in appello gli opponenti avevano dedotto principalmente nullità e irregolarità dei ruoli e del procedimento notificatorio delle cartelle, senza articolare specifiche censure di merito sulla pretesa contributiva né allegare fatti estintivi dell'obbligazione in senso proprio. La Corte d'appello aveva dichiarato cessata la materia del contendere per alcune cartelle oggetto di sgravio e, per le altre, aveva rigettato l'opposizione ritenendo che la domanda non fosse idonea a conseguire un risultato giuridicamente apprezzabile, perché non diretta a far valere fatti estintivi dell'obbligazione. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: (1) violazione degli artt. 19 d.P.R. n. 602 del 1973 e 1988 c.c., per avere la Corte ritenuto che la richiesta di rateizzazione valesse come riconoscimento del debito; (2) violazione dell'art. 100 c.p.c. e omessa pronuncia per violazione degli artt. 148 e 140 c.p.c., sostenendo che le doglianze sulla notifica delle cartelle erano invece finalizzate anche a far valere fatti estintivi, come la prescrizione; (3) nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché il giudice avrebbe scrutinato d'ufficio il merito della pretesa contributiva pur in assenza di domanda riconvenzionale; (4) omessa pronuncia e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'illegittimità della procedura esecutiva ex art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché non scalfivano la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sul difetto di interesse e sulla mancanza di censure di merito alla pretesa creditoria: la Corte d'appello aveva escluso che la domanda potesse condurre a un utile risultato giuridico, poiché non era stata proposta come opposizione volta a far valere fatti estintivi dell'obbligazione già iscritta a ruolo e non tempestivamente opposta. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di autosufficienza, oltre che perché una simile questione avrebbe dovuto essere devoluta con idoneo gravame incidentale. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati alle spese in favore della società di riscossione, con ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 19 d.P.R. n. 602 del 1973
La censura sulla rateizzazione è stata ritenuta irrilevante rispetto alla ratio della decisione, fondata non sul riconoscimento del debito ma sul difetto di interesse dell'azione proposta.
art. 1988 c.c.
Invocato dai ricorrenti per negare che la richiesta di rateizzazione costituisse riconoscimento del debito; la Corte non ne ha tratto conseguenze utili al ricorso, ritenendo la doglianza inidonea a incidere sulla motivazione decisiva.
art. 100 c.p.c.
La Corte ha ribadito che manca interesse ad agire quando la domanda non è idonea a conseguire un risultato giuridicamente apprezzabile.
art. 148 c.p.c.
Le dedotte irregolarità notificatorie non sono state ritenute idonee, nel caso concreto, a superare il difetto di interesse evidenziato dalla sentenza d'appello.
art. 140 c.p.c.
Come per l'art. 148 c.p.c., la censura sulla notificazione non ha inciso sulla ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 112 c.p.c.
È stato escluso il vizio di ultrapetizione, poiché nel giudizio di merito non era stata proposta una domanda di accertamento negativo della pretesa contributiva, ma solo contestata la regolarità dei ruoli e degli atti prodromici.
art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973
La doglianza relativa all'illegittimità della procedura esecutiva non è stata esaminata nel merito perché proposta in modo non autosufficiente e senza corretta devoluzione alla Corte di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Quando la domanda proposta non è strutturata come contestazione del merito della pretesa creditoria o come deduzione di fatti estintivi dell'obbligazione, il giudice può dichiararne il difetto di interesse perché non è idonea a conseguire un risultato giuridicamente apprezzabile.
- Le censure in cassazione devono colpire la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata: motivi che presuppongono una diversa premessa giuridica, ma non scalfiscono il fondamento decisivo della decisione, sono inammissibili.
- La contestazione delle irregolarità della notificazione o dei ruoli non equivale, di per sé, a una domanda di accertamento negativo del credito né basta a far emergere un sindacato sul merito della pretesa contributiva.
- Il vizio di ultrapetizione non ricorre se il giudice si limita a valutare la portata della domanda effettivamente proposta e non decide su un thema decidendum diverso da quello devoluto dalle parti.
- Le questioni processuali o esecutive devono essere dedotte in modo specifico e autosufficiente in cassazione; inoltre, se attengono a profili non esaminati dal giudice di merito, devono risultare correttamente devolute nei gradi precedenti.
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