Sentenza n. 208/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del diniego del 7 agosto 2024, notificato il 19 febbraio 2025, della istanza volta al rilascio del titolo di soggiorno a seguito di nulla osta all’ingresso e sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, adottato dopo il nulla osta all'ingresso e la sottoscrizione del contratto di soggiorno
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, ottenuto il nulla osta per lavoro subordinato, era entrato regolarmente in Italia, aveva sottoscritto il contratto di soggiorno e presentato istanza per il permesso di soggiorno. Il procedimento si era protratto per oltre tre anni prima del diniego. Il ricorrente ha dedotto la violazione dei termini di conclusione del procedimento e dei termini previsti per il rilascio del permesso di soggiorno, nonché la lesione dell'affidamento derivante dall'inerzia amministrativa; la violazione dell'art. 5, comma 5, TUI, per omessa valutazione degli elementi sopravvenuti, costituiti dall'impossibilità di proseguire il rapporto con il datore di lavoro originario per ragioni non imputabili al richiedente e dall'avvio di nuove attività lavorative; la violazione dell'art. 22 TUI, sostenendo che il mancato versamento dei contributi e la mancata denuncia del rapporto originario, protrattosi per pochi giorni, costituissero al più irregolarità amministrative non idonee a escludere i requisiti per il soggiorno; infine, la mancata traduzione del provvedimento nella lingua ufficiale e conosciuta dal ricorrente. Quest'ultima censura è stata ritenuta inammissibile, poiché il ricorrente aveva dichiarato di comprendere perfettamente l'italiano e aveva esercitato pienamente il diritto di difesa.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto fondate, nel loro esame congiunto, le censure relative all'inerzia dell'Amministrazione e all'omessa valutazione delle sopravvenienze. Il ricorrente era entrato regolarmente in Italia in forza del nulla osta, aveva sottoscritto il contratto di soggiorno e presentato tempestivamente l'istanza. L'Amministrazione aveva lasciato decorrere un lunghissimo periodo, non imputabile al richiedente, e aveva irragionevolmente trasferito su quest'ultimo le conseguenze sfavorevoli del ritardo. Dovevano essere valutati i nuovi rapporti di lavoro documentati, inclusi contratti, proroghe, buste paga ed estratto contributivo, indicativi del pieno inserimento sociale e lavorativo del ricorrente. Le criticità del rapporto originario, in larga parte riconducibili al datore di lavoro, non potevano essere considerate isolatamente dopo il decorso di quasi quattro anni dal nulla osta e di oltre tre anni dalla sottoscrizione del contratto di soggiorno e dalla domanda. La censura sulla mancata traduzione è stata dichiarata inammissibile per assenza di un concreto pregiudizio difensivo. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
L'Amministrazione è tenuta a concludere il procedimento entro il termine previsto; il protrarsi dell'inerzia non può ricadere sfavorevolmente sul richiedente, soprattutto quando il ritardo abbia determinato sopravvenienze rilevanti.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Nel decidere sul rilascio del titolo di soggiorno devono essere valutati gli elementi sopravvenuti, comprese le vicende lavorative e l'inserimento sociale maturati durante il procedimento.
art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998
Il termine per il rilascio del permesso di soggiorno assume rilievo nel valutare l'inerzia amministrativa e l'affidamento del richiedente.
art. 22 d.lgs. 286/1998
Le irregolarità relative al rapporto di lavoro originario non sono automaticamente ostative al soggiorno quando il rapporto sia durato pochi giorni, le criticità siano riconducibili in larga parte al datore di lavoro e il richiedente dimostri successivi rapporti lavorativi e inserimento nel territorio.
Massime di principio
- Quando il richiedente è entrato regolarmente in Italia in forza di un nulla osta per lavoro subordinato e ha tempestivamente sottoscritto il contratto di soggiorno e presentato domanda di permesso, l'Amministrazione deve definire il procedimento entro un termine ragionevole; il ritardo non imputabile al richiedente non può tradursi automaticamente in una decisione sfavorevole a suo carico.
- Nel procedimento di rilascio del permesso di soggiorno, l'Amministrazione deve valutare le sopravvenienze maturate durante il procedimento, comprese nuove e documentate attività lavorative e l'inserimento sociale del richiedente, anche quando il rapporto di lavoro originariamente posto a fondamento del nulla osta non si sia regolarmente perfezionato.
- Le irregolarità contributive o dichiarative relative a un rapporto di lavoro originario di durata limitata non possono essere considerate in modo avulso dal contesto e automaticamente ostative al rilascio del permesso, quando siano in larga parte riconducibili al datore di lavoro e il richiedente abbia successivamente dimostrato un rapporto lavorativo stabile e regolare.
- L'Amministrazione non può allocare sul richiedente le conseguenze sfavorevoli delle sopravvenienze determinate dal proprio prolungato comportamento inerte, quando il richiedente abbia assolto tempestivamente gli adempimenti necessari e il ritardo non gli sia imputabile.
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