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Sentenza

Sentenza del 15/11/2021 n. 34267 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Verifica per il 2004 con avviso di accertamento basato su ricostruzione analitico-induttiva (DPR 600/1973, art. 39, comma 1). L'Ufficio ha applicato la presunzione prevista per le società a ristretta base sociale (la società aveva due soci al 50%) e ha ripartito l'accertato anche in capo ai soci, nei limiti del 40% allora vigente. La società impugnava sostenendo che si possano considerare come distribuiti solo gli utili transitati in bilancio o formalmente deliberati, mentre l'Ufficio proponeva l'inammissibilità del ricorso e contestava la fondatezza delle difese della società. In primo grado la CTP ha accolto il ricorso; la CTR ha confermato la decisione di primo grado; l'Agenzia ha ricorso in Cassazione sostenendo violazioni di norme tributarie e processuali e omesso esame di fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto che la sentenza di merito non si è attenuta al consolidato orientamento di legittimità secondo cui, in presenza di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati. La Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla CTR per le Marche affinché si uniformi al principio di diritto indicato. Sono stati quindi annullati gli atti impositivi impugnati e demandata alla CTR la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • DPR n. 600/1973

    Consente la ricostruzione analitico-induttiva del reddito da parte dell'Ufficio; è la norma di riferimento per l'accertamento induttivo dei maggiori ricavi cui è stata applicata la presunzione di distribuzione agli soci

  • DPR n. 914/1986

    Norme richiamate dall'Ufficio in motivazione processuale; nel caso erano parte delle censure ma la Corte ha deciso in conformità al consolidato indirizzo giurisprudenziale sulle presunzioni nelle società a ristretta base

  • Codice Civile

    artt. 2247, 2697, 2727, 2729

    Richiamati in tema di onere della prova, presunzioni e mezzi di prova: l'onere della prova resta in capo all'Ufficio per i fatti indicativi di reddito, mentre al contribuente compete l'onere di provare la non distribuzione degli utili

  • D.Lgs. n. 546/1992

    art. 1, comma 2; art. 36, comma 2, n. 4

    Norme procedurali richiamate dall'Ufficio in relazione all'impugnazione e alla motivazione: la Corte ha valutato le censure processuali ma ha deciso sulla base del principio di diritto sulle presunzioni e l'onere della prova

  • Codice di Procedura Civile

    art. 132, comma 2, n. 4; art. 360 c.p.c. nn. 3,4,5

    Richiamati con riferimento ai vizi di motivazione e alle censure di legittimità; la Corte ha esaminato i motivi di cassazione (violazione di legge, motivazione apparente, omesso esame di fatto) e ha ritenuto fondato il ricorso perché la sentenza di merito contrastava con la giurisprudenza consolidata

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione

    Cass. nn. 5076/2011; 17928/2012; 27778/2017; 30069/2018; 27049/2019; Cass. 22 aprile 2009, n. 9519; Cass. VI-5 n. 24820/2021

    Principio consolidato: è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili nelle società di capitali a ristretta base partecipativa; il contribuente può comunque provare che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti; la presunzione non è di secondo grado poiché il fatto noto è la ristrettezza della base sociale e i relativi vincoli gestionali

Massime di principio

  • In presenza di società di capitali con base partecipativa ristretta (poche persone/proprietà concentrata) è legittima la presunzione che utili extracontabili accertati siano attribuibili ai soci, salvo prova contraria fornita dal contribuente
  • L'onere di prova è: l'Ufficio prova i fatti indicativi di maggior reddito; il contribuente deve dimostrare che tali maggiori ricavi non hanno comportato distribuzione (es. evidenze di accantonamento, reinvestimento, assenza di delibera di distribuzione)
  • La mera affermazione di perdite contabili o la sola assenza di una delibera formale non sono di per sé sufficienti a superare la presunzione; sono necessari elementi concreti che dimostrino la non distribuzione (trascrizioni in bilancio, verbali, flussi finanziari, investimenti documentati)
  • La presunzione non costituisce una presunzione di secondo grado vietata: il fatto noto è la ristrettezza della compagine e i rischi di trasferimenti fra soci, non la mera ricostruzione induttiva dei redditi
  • Nelle controversie analoghe è utile al contribuente produrre prove documentali specifiche (delibere, scritture contabili che mostrino accantonamenti o reinvestimenti, movimenti bancari riconducibili alla società) per confutare l'attribuzione agli soci

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