Sentenza del 15/11/2021 n. 34267 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Verifica per il 2004 con avviso di accertamento basato su ricostruzione analitico-induttiva (DPR 600/1973, art. 39, comma 1). L'Ufficio ha applicato la presunzione prevista per le società a ristretta base sociale (la società aveva due soci al 50%) e ha ripartito l'accertato anche in capo ai soci, nei limiti del 40% allora vigente. La società impugnava sostenendo che si possano considerare come distribuiti solo gli utili transitati in bilancio o formalmente deliberati, mentre l'Ufficio proponeva l'inammissibilità del ricorso e contestava la fondatezza delle difese della società. In primo grado la CTP ha accolto il ricorso; la CTR ha confermato la decisione di primo grado; l'Agenzia ha ricorso in Cassazione sostenendo violazioni di norme tributarie e processuali e omesso esame di fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che la sentenza di merito non si è attenuta al consolidato orientamento di legittimità secondo cui, in presenza di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati. La Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla CTR per le Marche affinché si uniformi al principio di diritto indicato. Sono stati quindi annullati gli atti impositivi impugnati e demandata alla CTR la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
DPR n. 600/1973
Consente la ricostruzione analitico-induttiva del reddito da parte dell'Ufficio; è la norma di riferimento per l'accertamento induttivo dei maggiori ricavi cui è stata applicata la presunzione di distribuzione agli soci
DPR n. 914/1986
Norme richiamate dall'Ufficio in motivazione processuale; nel caso erano parte delle censure ma la Corte ha deciso in conformità al consolidato indirizzo giurisprudenziale sulle presunzioni nelle società a ristretta base
Codice Civile
artt. 2247, 2697, 2727, 2729
Richiamati in tema di onere della prova, presunzioni e mezzi di prova: l'onere della prova resta in capo all'Ufficio per i fatti indicativi di reddito, mentre al contribuente compete l'onere di provare la non distribuzione degli utili
D.Lgs. n. 546/1992
art. 1, comma 2; art. 36, comma 2, n. 4
Norme procedurali richiamate dall'Ufficio in relazione all'impugnazione e alla motivazione: la Corte ha valutato le censure processuali ma ha deciso sulla base del principio di diritto sulle presunzioni e l'onere della prova
Codice di Procedura Civile
art. 132, comma 2, n. 4; art. 360 c.p.c. nn. 3,4,5
Richiamati con riferimento ai vizi di motivazione e alle censure di legittimità; la Corte ha esaminato i motivi di cassazione (violazione di legge, motivazione apparente, omesso esame di fatto) e ha ritenuto fondato il ricorso perché la sentenza di merito contrastava con la giurisprudenza consolidata
Giurisprudenza della Corte di cassazione
Cass. nn. 5076/2011; 17928/2012; 27778/2017; 30069/2018; 27049/2019; Cass. 22 aprile 2009, n. 9519; Cass. VI-5 n. 24820/2021
Principio consolidato: è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili nelle società di capitali a ristretta base partecipativa; il contribuente può comunque provare che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti; la presunzione non è di secondo grado poiché il fatto noto è la ristrettezza della base sociale e i relativi vincoli gestionali
Massime di principio
- In presenza di società di capitali con base partecipativa ristretta (poche persone/proprietà concentrata) è legittima la presunzione che utili extracontabili accertati siano attribuibili ai soci, salvo prova contraria fornita dal contribuente
- L'onere di prova è: l'Ufficio prova i fatti indicativi di maggior reddito; il contribuente deve dimostrare che tali maggiori ricavi non hanno comportato distribuzione (es. evidenze di accantonamento, reinvestimento, assenza di delibera di distribuzione)
- La mera affermazione di perdite contabili o la sola assenza di una delibera formale non sono di per sé sufficienti a superare la presunzione; sono necessari elementi concreti che dimostrino la non distribuzione (trascrizioni in bilancio, verbali, flussi finanziari, investimenti documentati)
- La presunzione non costituisce una presunzione di secondo grado vietata: il fatto noto è la ristrettezza della compagine e i rischi di trasferimenti fra soci, non la mera ricostruzione induttiva dei redditi
- Nelle controversie analoghe è utile al contribuente produrre prove documentali specifiche (delibere, scritture contabili che mostrino accantonamenti o reinvestimenti, movimenti bancari riconducibili alla società) per confutare l'attribuzione agli soci
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