Cassazione Penale, Sentenza n. 27149/2025 del 24/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'inammissibilità dell'appello dichiarata dalla Corte d'appello di Torino: si deduce carenza e illogicità della motivazione insofferente l'affermazione che l'appello fosse privo di specificità estrinseca. La difesa sosteneva che l'atto di gravame aveva censurato la valutazione del primo giudice circa la finalità della condotta violenta, richiamando la querela nella quale si affermava che il fermo non era stato 'ai fini della contestazione del furto di prodotti, ma, esclusivamente, per identificarlo per il danneggiamento', tesi che, se accolta, avrebbe escluso la rapina impropria e fatto emergere una diversa qualificazione del fatto (solo danneggiamento o reato diverso, anche con riferimento all'art. 337 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché basato su un motivo manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta e non viziata la valutazione della Corte d'appello secondo cui l'appello di primo grado difettava di specificità estrinseca: l'atto di gravame non si era confrontato puntualmente con le ampie argomentazioni del Tribunale (che avevano escluso la desistenza dell'imputato e l'assenza della immediatezza cronologica fra il tentato furto e la violenza). La Cassazione ha richiamato il principio delle Sezioni Unite (sentenza Galtelli) e la previsione normativa introdotta dall'art. 581, comma 1-bis, c.p.p. In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla cassa delle ammende la somma di euro 3.000, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen.
per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione
Impone l'obbligo di specificità estrinseca dell'appello: ogni motivo deve indicare puntualmente i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto espresse nella decisione impugnata, con riferimento ai capi e punti del provvedimento.
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norma richiamata come causa normativa d'inammissibilità dell'appello per inosservanza dell'art. 581, comma 1-bis; consente alla Corte d'appello di dichiarare inammissibile l'appello quando è carente la specificità prescritta.
sentenza Sezioni Unite Galtelli (n. 8825 del 27/10/2016)
l'appello, al pari del ricorso per cassazione, «è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata»
Principio giurisprudenziale che definisce il criterio di specificità dei motivi d'appello e chiarisce che la Corte d'appello non può dichiarare l'inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza dei motivi quando essi presentino specificità intrinseca ed estrinseca.
art. 616, cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso in Cassazione, tra cui la condanna alle spese del procedimento e la possibile sottoposizione del ricorrente al pagamento di somme a titolo di ammenda quando sussistono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato per distinguere il sindacato possibile nel ricorso per cassazione (che può valutare la manifesta infondatezza) dalla valutazione d'ammissibilità dell'appello davanti alla Corte d'appello.
decreto legislativo 10 ottobre 2002, n. 150
Ha recepito nel sistema il requisito della specificità dell'impugnazione, introducendo il comma 1-bis all'art. 581 c.p.p., rafforzando il controllo sulla chiarezza e puntuale contestazione nelle impugnazioni.
art. 337 c.p.
Norma richiamata nella difesa come alternativa nella ricostruzione giuridica del fatto; nella pratica è stata però ritenuta inidonea a superare la motivazione del primo giudice che aveva escluso i presupposti indicati dalla difesa.
Massime di principio
- Per essere ricevibile l'appello è necessario rispettare il requisito di specificità estrinseca e intrinseca: ogni motivo deve indicare puntualmente i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto espresse nella decisione impugnata, con riferimento ai capi/punti della sentenza.
- Non è sufficiente richiamare en passant un elemento (es. un passaggio della querela): l'appello deve confrontarsi espressamente e punto per punto con la ricostruzione fattuale e le argomentazioni giuridiche del primo grado.
- La Corte d'appello può dichiarare l'inammissibilità dell'appello per mancata specificità ai sensi dell'art. 581, comma 1-bis; tuttavia, la declaratoria di inammissibilità per manifesta infondatezza dei motivi è una valutazione propria del ricorso per cassazione, non dello scrutinio d'ammissibilità dell'appello.
- In fase di redazione dell'impugnazione indicare chiaramente i capi della decisione contestati, le pagine o i punti concreti della motivazione e sviluppare argomentazioni concrete che confutino le ragioni del primo giudice; ciò riduce il rischio di inammissibilità.
- L'inammissibilità dell'impugnazione può comportare sanzioni economiche (spese processuali e ammende) se sussistono profili di colpa nella scelta o nella formulazione dell'impugnazione; valutare pertanto con cura la fondatezza e la specificità dei motivi prima di proporre il gravame.
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