Ordinanza n. 66/2026 - L'aquila, Sezione 1
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento: - del bando di gara recante “procedura aperta per l'assegnazione in concessione pluriennale di n. tre grandi derivazioni idroelettriche di acqua e uso idroelettrico ai sensi della L.R. 9 giugno 2022 n. 9” e dei relativi allegati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea OJ S 4/2024 in data 5 gennaio 2024; - del disciplinare di gara; - del capitolato tecnico; - della determinazione AreaCom del 31 dicembre 2023, n. 404, recante il “provvedimento di indizione e approvazione atti di gara”; - di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, allo stato non noto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da A2a S.p.A. il 21/2/2024: per l'annullamento, previa sospensione ex artt. 55 o 56 del d.lgs. 104/2010: - del bando di gara recante “procedura aperta per l'assegnazione in concessione pluriennale di n. tre grandi derivazioni idroelettriche di acqua e uso idroelettrico ai sensi della L.R. 9 giugno 2022 n. 9” e dei relativi allegati, pubblicato in GUUE OJ S 4/2024 in data 5 gennaio 2024 (doc. 1); - in particolare, il relativo disciplinare di gara (doc. 2); - il capitolato tecnico (doc. 3); - la determinazione AreaCom del 31 dicembre 2023, n. 404, recante il “provvedimento di indizione e approvazione atti di gara” della procedura de qua (doc. 4); - per quanto occorrer possa, di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale, allo stato non noto, con riserva espressa di formulare motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: bando, disciplinare, capitolato tecnico e determinazione di indizione e approvazione degli atti di una procedura aperta per l'affidamento in concessione pluriennale di tre grandi derivazioni idroelettriche
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, il bando e gli atti di gara relativi alla concessione pluriennale di tre grandi derivazioni idroelettriche in Abruzzo, deducendo i vizi riportati negli atti processuali, non specificati nel testo dell'ordinanza. Con i motivi aggiunti ha chiesto anche la sospensione cautelare degli atti ai sensi degli artt. 55 o 56 c.p.a. Il ricorso, fissato per la pubblica udienza del 27 marzo 2024, è stato rinviato a data da destinarsi su richiesta delle parti. Alla data dell'ordinanza non risultavano ulteriori sviluppi procedimentali né era stata sollecitata la trattazione nel merito.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito né sulla domanda cautelare. Rilevato il rinvio della causa a data da destinarsi, l'assenza di sviluppi procedimentali e la mancata sollecitazione della definizione del giudizio, ha ritenuto opportuno verificare, per l'efficiente gestione del ruolo e prima di un'eventuale nuova fissazione dell'udienza, la permanenza dell'interesse alla decisione. Ha quindi invitato tutte le parti a manifestare l'eventuale permanenza dell'interesse entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, riservando ogni ulteriore determinazione ordinatoria all'esito.
Norme richiamate
art. 2, comma 2, c.p.a.
Il giudice richiama il principio di ragionevole durata e di efficiente gestione del processo amministrativo quale fondamento della verifica della permanenza dell'interesse alla decisione prima dell'eventuale rifissazione della causa.
art. 55 c.p.a.
Richiamato dalla ricorrente quale base della domanda cautelare; l'ordinanza non decide la domanda.
art. 56 c.p.a.
Richiamato dalla ricorrente quale base della domanda cautelare; l'ordinanza non decide la domanda.
Massime di principio
- Quando una causa amministrativa è stata rinviata a data da destinarsi e non risultano ulteriori sviluppi procedimentali né una sollecitazione alla trattazione nel merito, il giudice può invitare le parti a dichiarare entro un termine la permanenza dell'interesse alla decisione prima di procedere a una nuova fissazione dell'udienza.
- La verifica della permanenza dell'interesse alla decisione costituisce uno strumento di efficiente gestione del ruolo coerente con il principio di ragionevole durata del processo amministrativo; l'invito interlocutorio non definisce il giudizio e consente al giudice di riservare le successive determinazioni all'esito delle dichiarazioni delle parti.
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