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Sentenza

Sentenza n. 213/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento dei seguenti atti: 1) la nota prot. n. 195260/2022 della Regione Molise – IV Dipartimento “Governo del Territorio” - Servizio Programmazione politiche energetiche, datata 23 novembre 2022, avente a oggetto “Istanza di Autorizzazione unica ai sensi art. 12 del D.Lgs 387/2003 relativa alle realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 4329,78 kW da realizzare nel Comune di Portocannone e relative opere di connessione- società REI Lancia srl comunicazione”; 2) la nota prot. n. 210925/2022 della Regione – Molise – IV Dipartimento “Governo del Territorio” - Servizio Programmazione politiche energetiche, datata 24 dicembre 2022, avente a oggetto “Istanza di Autorizzazione unica ai sensi art. 12 del D.Lgs 387/2003 relativa alla realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 4329,78 kW da realizzare nel Comune di Portocannone e relative opere di connessione- società REI Lancia srl riscontro prot. n. 200420/2022 del 01-12-2022”; 3) la nota prot. n. 17939/2023 della Regione – Molise – IV Dipartimento “Governo del Territorio” - Servizio Programmazione politiche energetiche, datata 27 gennaio 2023, avente a oggetto “Istanza di Autorizzazione unica ai sensi art. 12 del D.Lgs 387/2003 relativa alla 2 REI LANCIA S.R.L. – T.A.R. MOLISE – ATTO DI COSTITUZIONE realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 4329,78 kW da realizzare nel Comune di Portocannone e relative opere di connessione- società REI Lancia srl riscontro 205144”; 4) tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali, ivi inclusa la delibera della Giunta regionale del Molise n. 621/2011, recante le “Linee Guida per lo svolgimento del procedimento unico di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sul territorio della Regione Molise”;

Giustizia amministrativa202300210

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: note regionali relative alla procedibilità e all'assoggettamento alla soglia regionale di 500 MW di un'istanza di autorizzazione unica per un impianto agrivoltaico

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva presentato istanza di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12 d.lgs. n. 387/2003, per la realizzazione di un impianto agrivoltaico di potenza pari a 4.329,78 kW nel territorio comunale di Portocannone. La Regione, con le note impugnate, aveva richiesto integrazioni documentali e chiarimenti sulla rispondenza dell'impianto alle Linee guida ministeriali sugli impianti agrivoltaici e sui requisiti del soggetto realizzante, ritenendo che soltanto gli impianti agrivoltaici aventi i requisiti per accedere agli incentivi PNRR fossero esclusi dal limite regionale complessivo di 500 MW previsto dalla legislazione molisana. La società sosteneva invece che l'esenzione introdotta dalla normativa regionale del 2022 riguardasse tutti gli impianti agrivoltaici, compreso quello proposto, ancorché non qualificabile come agrivoltaico avanzato e non destinatario degli incentivi PNRR. Deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 3, commi 2 e 4, l.r. n. 22/2009, dell'art. 7, comma 16, l.r. n. 8/2022, dell'art. 12 d.lgs. n. 387/2003 e dell'art. 3 l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per travisamento dei presupposti, carenza di istruttoria e motivazione, illogicità e ingiustizia manifesta. In via subordinata prospettava l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, l.r. n. 22/2009, per contrasto con gli artt. 97 e 117, comma 3, Cost., con conseguente illegittimità derivata degli atti impugnati. Il giudizio traeva origine dalla trasposizione in sede giurisdizionale di un ricorso straordinario, a seguito dell'opposizione proposta da un controinteressato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., prendendo atto della rinuncia formale al ricorso depositata dalla società. Non ha quindi esaminato i motivi relativi all'interpretazione della normativa regionale sugli impianti agrivoltaici, alla soglia di 500 MW, ai vizi dell'azione amministrativa o alla questione di legittimità costituzionale prospettata in via subordinata. In ragione della particolarità del caso, ha compensato integralmente le spese di giudizio tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Il ricorso è estinto ... per rinunzia della parte ricorrente.

    La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio, secondo la disposizione richiamata dal giudice.

  • art. 84 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili alla rinuncia, senza ulteriore interpretazione esplicita nel testo.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili alla definizione del giudizio, senza ulteriore interpretazione esplicita nel testo.

  • art. 10 d.P.R. n. 1199/1971

    Ha consentito l'opposizione del controinteressato alla decisione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale.

  • art. 48 c.p.a.

    Ha costituito la base processuale per la prosecuzione dinanzi al TAR del ricorso straordinario trasposto in sede giurisdizionale.

  • art. 12 d.lgs. n. 387/2003

    Indicato quale fondamento dell'autorizzazione unica richiesta per la costruzione e l'esercizio dell'impianto da fonte rinnovabile.

  • art. 3, commi 2 e 4, l.r. n. 22/2009

    È consentita l'installazione di impianti fotovoltaici a terra fino al raggiungimento della potenza complessiva, sull'intero territorio regionale, di 500 MW.

    La disposizione regionale prevedeva il limite complessivo di 500 MW e, secondo la controversa interpretazione regionale, gli impianti agrivoltaici esclusi dal limite sarebbero stati soltanto quelli rispondenti ai requisiti per gli incentivi PNRR; la questione non è stata decisa per effetto della rinuncia.

  • art. 7, comma 16, l.r. n. 8/2022

    Al fine della sostenibilità sociale ed economica degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ... sono esclusi dalle limitazioni di cui al comma 2 ... gli impianti agrivoltaici.

    La disposizione ha introdotto l'esclusione degli impianti agrivoltaici dalle limitazioni regionali, ma il TAR non ha stabilito se essa operi per ogni impianto agrivoltaico o soltanto per quelli aventi i requisiti PNRR.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente quale parametro dell'obbligo di motivazione degli atti regionali; il motivo non è stato esaminato.

  • artt. 97 e 117, comma 3, Cost.

    Indicati dalla ricorrente come parametri della questione di legittimità costituzionale prospettata in via subordinata; la questione non è stata esaminata.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo

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