Cassazione Civile, Sentenza n. 5802/2020 del 03/03/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
A seguito di indagini bancarie, l’Agenzia delle Entrate ha emesso nei confronti della società un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2005, in materia di Ires, Irap e Iva. Rilevata l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e svolto il contraddittorio preventivo, l’Ufficio ha determinato maggiori imponibili e le conseguenti imposte, interessi e sanzioni. La Commissione tributaria provinciale di Roma ha accolto il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 280/21/13 depositata il 24 settembre 2013, ha invece accolto l’appello dell’Ufficio. La società ha proposto cinque motivi di ricorso per cassazione: i primi due hanno denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., violazioni della disciplina dell’accertamento ai fini Iva e delle imposte sui redditi, nonché omesso esame di fatti decisivi; il terzo ha dedotto violazione dell’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 e omesso esame; il quarto ha denunciato violazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 58, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 32, comma 1, n. 7, del d.P.R. n. 633/1972, oltre all’omesso esame; il quinto ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo. Le doglianze motivazionali erano riferite alla mancata considerazione di numerose produzioni documentali e delle contestazioni della società, tra cui quelle relative ai beni immobili e al garage gestito, alla concessione in uso esclusivo della maggior parte dei posti auto a una terza società in cambio di un canone fisso, alle fatture emesse, alle spese documentate, alla contabilità e alla documentazione di alcuni movimenti bancari, nonché alla mancata detrazione degli incassi già dichiarati.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibili i primi quattro motivi, benché cumulassero censure ai sensi dei nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c., perché le doglianze di diritto e quelle relative alla ricostruzione del fatto risultavano distinguibili nel contenuto. Ha accolto le censure sulla motivazione: a fronte delle produzioni documentali e delle contestazioni della contribuente, la CTR aveva svolto considerazioni generiche sull’onere della prova, senza riferirle al caso concreto né alle risultanze istruttorie e senza chiarire in modo univoco se la società avesse assolto l’onere probatorio. La motivazione è stata quindi qualificata come meramente apparente. La Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Le ulteriori questioni sono rimaste assorbite.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
Pertanto, i distinti motivi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, sebbene cumulati formalmente nella rubrica dei primi quattro motivi di ricorso, risultano, nel contenuto di ciascuno di questi, censure ontologicamente distinte dallo stesso ricorrente e quindi autonomamente individuabili, senza la necessità di un inammissibile intervento di selezione e ricostruzione di ogni mezzo d’impugnazione da parte di questa Corte.
La contemporanea deduzione di censure riconducibili ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c. non rende di per sé inammissibile il motivo, quando le doglianze di diritto e quelle concernenti la ricostruzione del fatto siano chiaramente separate e autonomamente individuabili.
art. 2697 c.c.
Infatti, a fronte di una serie rilevante di produzioni documentali (specificamente richiamate nel ricorso, anche in ordine alla loro collocazione processuale nei giudizi di merito) della contribuente, attinenti i presupposti dell’accertamento ed il contenuto di quest’ultimo (con riferimento, in particolare, anche: alle proprietà immobiliari del socio amministratore della contribuente; alla proprietà del garage gestito da quest’ultima; alla concessione in uso esclusivo ad una terza s.r.l., verso un canone fisso, della maggior parte dei posti auto gestiti dalla ricorrente; all’effettiva entità delle fatture emesse dalla parte nel periodo d’imposta accertato ed all’esiguità del campione valutato dall’Amministrazione; alla documentazione delle spese sostenute dalla contribuente e comunque a tutta la documentazione contabile e fiscale relativa all’anno d’imposta interessato; alla documentazione correlata ad alcuni dei movimenti bancari oggetto delle indagini finanziarie), e nonostante la contestazione della stessa contribuente relativamente alla mancata considerazione, al fine di determinare l’imponibile accertato, degli incassi già dichiarati, la motivazione della sentenza impugnata si è limitata ad una serie di generiche considerazioni di diritto, in ordine alla distribuzione dell’onere probatorio, del tutto astratte da qualsiasi riferimento al caso concreto ed alle risultanze istruttorie, che neppure esprimono inequivocabilmente le conclusioni cui la CTR è pervenuta in termini di verifica dell’adempimento dell’onere di prova imputato alla parte privata.
Le regole di distribuzione dell’onere della prova devono essere applicate considerando le allegazioni, le produzioni e le risultanze istruttorie specifiche del caso; non è sufficiente richiamarle in astratto senza chiarire se la parte onerata abbia assolto il proprio onere.
art. 58, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 546/1992
All’accoglimento del ricorso segue quindi la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice a quo.
La sentenza non formula una specifica interpretazione dell’art. 58 del d.lgs. n. 546/1992; il motivo che lo invocava resta assorbito dopo l’accoglimento fondato sulle carenze motivazionali.
art. 32, comma 1, n. 7, del d.P.R. n. 633/1972
All’accoglimento del ricorso segue quindi la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice a quo.
La sentenza non interpreta specificamente la disposizione; la questione relativa alla sua violazione è assorbita dall’accoglimento delle censure concernenti la motivazione.
artt. 51, 53, 54 e 55 del d.P.R. n. 633/1972
All’accoglimento del ricorso segue quindi la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice a quo.
La Corte non decide nel merito le dedotte violazioni della disciplina dell’accertamento Iva, poiché accoglie il ricorso per le carenze della motivazione della sentenza regionale e rinvia al giudice di merito.
artt. 40, 41, 41-bis e 42 del d.P.R. n. 600/1973
All’accoglimento del ricorso segue quindi la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice a quo.
La Corte non fornisce una specifica interpretazione di tali disposizioni sull’accertamento delle imposte sui redditi; le relative questioni restano assorbite dall’accoglimento fondato sulla motivazione apparente.
art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992
All’accoglimento del ricorso segue quindi la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice a quo.
La dedotta violazione della disposizione sulle produzioni documentali nel processo tributario non è esaminata autonomamente, essendo assorbita dall’accoglimento delle censure motivazionali.
Massime di principio
- La motivazione della decisione tributaria è meramente apparente quando, pur graficamente esistente, si limita a enunciazioni astratte sulla distribuzione dell’onere probatorio, senza confrontarsi con i fatti allegati, i documenti prodotti e le risultanze istruttorie rilevanti, né rendere comprensibile l’esito della verifica sull’assolvimento dell’onere.
- Nel valutare l’assolvimento dell’onere della prova in una controversia tributaria, il giudice deve confrontarsi con le produzioni documentali specificamente riferite ai presupposti e alla quantificazione dell’accertamento e spiegare quale rilievo attribuisce loro.
- La compresenza, nella rubrica di un motivo di ricorso per cassazione, di censure riconducibili all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c. non determina inammissibilità quando, dalla lettura del motivo, le doglianze di violazione di legge e quelle attinenti ai fatti risultino distintamente formulate e autonomamente identificabili.
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