Cassazione Penale, Sentenza n. 4484/2023 del 02/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il rigetto delle richieste di liberazione condizionale, affidamento in prova al servizio sociale, semilibertà e detenzione domiciliare, denunciando: (1) vizi di motivazione (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità), con specifica censura per errori anagrafici e per la presunta indicazione errata del parere del Sostituto Procuratore generale; omissione di valutazione degli artt. 47, 47-ter e 50 dell'Ordinamento penitenziario, nonché della disponibilità dei familiari all'accoglienza e del datore di lavoro all'assunzione; travisamento della persona e esame di precedenti anteriori ai fatti in esecuzione; valutazione eccessiva della gravità di reati recenti rispetto alle relazioni intramurarie positive e al breve periodo di osservazione; (2) erronea applicazione di legge rispetto agli artt. 47-ter e 50 Ord. pen., per non aver considerato i presupposti oggettivi e soggettivi, la limitata pena residua e il percorso rieducativo positivo.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che le imprecisioni anagrafiche e l'indicazione del parere del pubblico ministero costituiscono meri errori materiali che non impediscono l'identificazione del richiedente, essendo i precedenti e le condotte correttamente riferibili a Cataldo. Gran parte delle censure è stata dichiarata inammissibile per aspecificità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., poiché il ricorrente non ha distinto adeguatamente i diversi vizi di motivazione. Sulla sostanza, la Corte ha confermato la valutazione discrezionale del Tribunale di sorveglianza, ritenendo congrua la considerazione della pericolosità attuale fondata anche su informative di polizia e della Direzione Distrettuale Antimafia del 2021, ritenute preminenti rispetto alla condotta intramuraria positiva e al breve periodo di osservazione; pertanto ha escluso la concedibilità delle misure alternative richieste. Infine ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 173 disposizioni attuative cod. proc. pen.
Limita la portata dell'esposizione dei motivi in appello; la Corte richiama il limite procedurale di sinteticità ex art. 173 disp. att.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Richiede la specificazione dei vizi di motivazione; la mancata distinzione tra mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità porta all'aspecificità e all'inammissibilità del motivo di ricorso
artt. 47, 47-ter e 50 Ordinamento penitenziario
Norme che regolano la concessione di misure alternative e il giudizio prognostico; la Corte richiede che il Tribunale valuti tutti gli elementi (condotta intramuraria, osservazione, precedenti, informazioni investigative) ma riconosce ampia discrezionalità al giudice di sorveglianza
art. 616 cod. proc. pen.
Stabilisce la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per addebitare le spese al ricorrente
Massime di principio
- Errori materiali (es. data di nascita, indicazione di un parere) non invalidano la decisione se dall'insieme del provvedimento risulta chiara l'identità del richiedente e la riferibilità delle condotte a lui.
- Chi impugna per vizi di motivazione deve rispettare l'onere di specificazione previsto dall'art. 606 c.p.p.: indicare chiaramente in quale parte la motivazione manca, è contraddittoria o manifestamente illogica; altrimenti il motivo è aspecifico e può essere dichiarato inammissibile.
- Il giudizio sui benefici penitenziari è prognostico e caratterizzato da ampia discrezionalità: il giudice di sorveglianza deve motivare la decisione riferendosi a tutti gli elementi rilevanti (precedenti, condotta intramuraria, relazioni dell'osservazione, informative di polizia), e tale apprezzamento di merito è difficilmente sindacabile in sede di legittimità se non emerge manifesta illogicità.
- La sola esistenza di una pena residua breve o di progressi nel trattamento rieducativo non obbliga automaticamente alla concessione delle misure alternative; è necessario dimostrare che la residuale pericolosità possa essere fronteggiata con gli strumenti dell'ordinamento penitenziario e che sussistano i requisiti previsti dalle norme applicabili.
- Se si contesta l'omesso esame di circostanze (es. disponibilità familiare o offerta di lavoro), il ricorrente deve dimostrare che tali elementi erano provati e spiegare puntualmente dove e come il giudice non li abbia considerati nella motivazione.
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