Sentenza n. 2874/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento - del provvedimento di diniego datato 11.02.2026 di INAIL direzione territoriale -OMISSIS- dell'istanza di accesso agli atti di -OMISSIS- spa in data 14.01.2026 rivolta a INAIL MILANO EST ad oggetto “Richiesta di accesso agli atti amministrativi ex artt. 22 e s.s. Legge n.241/90 e s.m.i. - aumento tassi medi INAIL comunicazione 03.12.2025 ricevuta il 15.12.2025 - pratica malattia professionale n° 3638/2024 RC caso -OMISSIS- -OMISSIS-; e per la declaratoria del diritto della -OMISSIS- spa ad accedere ai documenti richiesti ad INAIL con l'istanza del 14.01.2026 e meglio specificati nel ricorso (in particolare documenti ispettivi ed istruttori concernenti il procedimento amministrativo INAIL che ha portato al riconoscimento della malattia professionale a -OMISSIS- ed all'aumento del tasso medio INAIL per il 2026, tra cui verbali ispettivi con relativi documenti, verbali di audizione delle persone informate sui fatti, atti, documenti e comunicazioni afferenti la pratica di malattia professionale della Sig.ra -OMISSIS-, perizia medico legale sulla persona della Sig.ra -OMISSIS- ed il provvedimento liquidatorio della malattia professionale connessi all'aumento del tasso medio per andamento infortunistico favorevole di cui alla comunicazione 03.12.2025 ricevuta il 15.12.2025); per l’ordine ex art. 116, c. 4, D. Lgs. 104/2010 - di esibizione dei documenti suddetti, mediante visione e/o estrazione di copia, utili alla difesa della ricorrente nel citato procedimento di opposizione all'aumento del tasso medio INAIL per il 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego INAIL sull'istanza di accesso agli atti relativi al riconoscimento di una malattia professionale e all'aumento del tasso medio INAIL
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il diniego dell'INAIL all'accesso documentale richiesto per conoscere gli atti istruttori e ispettivi posti a fondamento del riconoscimento di una malattia professionale a una dipendente e della conseguente inclusione dell'evento nel calcolo dell'aumento del tasso medio INAIL per il 2026. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 1, 2, 3, 22 e 24, comma 7, della legge n. 241/1990, degli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost., dei principi di trasparenza, partecipazione, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento, nonché eccesso di potere per manifesta contraddittorietà e lesione del diritto di difesa. Ha sostenuto di avere un interesse diretto, concreto e attuale all'acquisizione dei verbali ispettivi, degli atti istruttori, dei verbali di audizione e degli altri documenti relativi alla pratica, in quanto aveva proposto opposizione amministrativa contro l'aumento del tasso e necessitava degli atti per difendersi e valutare l'impugnazione del rigetto dell'opposizione. L'INAIL aveva negato l'accesso ritenendo gli accertamenti ispettivi sottratti all'accesso in base al proprio regolamento; la controinteressata ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile la domanda limitatamente al provvedimento liquidatorio e alla relazione medica, poiché la controinteressata aveva depositato in giudizio la documentazione già acquisita a seguito di una precedente istanza, facendo venir meno l'interesse della società a ottenere una pronuncia su tali atti. Per il resto, ha accolto il ricorso, annullando il diniego INAIL e ordinando all'amministrazione di consentire, entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, l'accesso ai verbali e agli atti ispettivi posti a fondamento del riconoscimento della malattia professionale e delle conseguenti determinazioni sul tasso. Il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'accesso difensivo: la documentazione era specificamente individuata, collegata a una situazione giuridicamente tutelata e necessaria per l'esercizio del diritto di difesa rispetto all'aumento del premio e all'opposizione prevista dall'art. 2 d.P.R. n. 314/2001. Richiamando l'Adunanza Plenaria n. 4/2021, il TAR ha escluso che l'amministrazione o il giudice dell'accesso debbano valutare in via anticipata l'ammissibilità o la decisività degli atti nel futuro giudizio, salvo l'assoluta estraneità o il carattere pretestuoso della richiesta. Anche i dati sanitari della lavoratrice possono essere ostensibili quando la conoscenza sia strettamente indispensabile e la situazione giuridica da tutelare abbia rango almeno pari al diritto alla riservatezza. La natura ispettiva degli atti e le limitazioni regolamentari interne non sono state ritenute sufficienti a escludere l'accesso difensivo. L'INAIL è stata condannata alle spese, liquidate in 1.500 euro oltre accessori; le spese nei confronti della controinteressata sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 22, comma 1, lett. a) e b), 22, commi 2 e 3, l. 241/1990
«un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso»; «L’accesso ai documenti amministrativi … costituisce principio generale dell’attività amministrativa»; «Tutti i documenti amministrativi sono accessibili»
L'accesso documentale costituisce la regola e il diniego l'eccezione; occorre un interesse diretto, concreto e attuale collegato ai documenti richiesti.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
«deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici»
Riconosce l'accesso difensivo quando la conoscenza dei documenti è necessaria per tutelare interessi giuridici; la valutazione deve concentrarsi sul nesso di strumentalità necessaria, senza anticipare il giudizio sulla decisività della prova.
art. 60 d.lgs. 196/2003
«il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, è di rango almeno pari ai diritti dell’interessato»
L'accesso a dati relativi alla salute è consentito quando la situazione giuridica da tutelare ha rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in altro diritto o libertà fondamentale.
art. 2 d.P.R. 314/2001
«ricorrere alla sede territoriale dell’INAIL contro i provvedimenti emessi dalla stessa sede concernenti l’oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico»
Riconosce al datore di lavoro la possibilità di opporsi ai provvedimenti INAIL sull'oscillazione del tasso, rendendo strumentalmente rilevanti gli atti posti a fondamento dell'aumento.
art. 116 c.p.a.
Costituisce il rito utilizzato per la tutela giurisdizionale del diritto di accesso; il giudice può ordinare l'esibizione dei documenti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Fondamento dell'ordine di oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute nella diffusione della sentenza.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale base per la protezione dei dati relativi alla salute e per l'oscuramento nella diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela e dell'oscuramento dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- L'accesso difensivo richiede che il richiedente individui specificamente i documenti e dimostri un nesso di strumentalità necessaria tra la loro conoscenza e la tutela di una situazione giuridicamente rilevante; non è sufficiente un riferimento generico a esigenze probatorie, ma non occorre dimostrare in anticipo l'ammissibilità o la decisività degli atti nel futuro giudizio.
- Nel giudizio sull'accesso, l'amministrazione detentrice e il giudice amministrativo non devono anticipare la valutazione propria del giudice eventualmente competente sulla controversia sostanziale, salvo il caso di assoluta mancanza di collegamento tra i documenti e le esigenze difensive o di accesso manifestamente pretestuoso.
- Il datore di lavoro destinatario di conseguenze economiche derivanti dal riconoscimento di una malattia professionale ha diritto di accedere agli atti istruttori e ispettivi posti a fondamento del riconoscimento, quando tali atti siano necessari per contestare l'incidenza dell'evento sul tasso INAIL e per esercitare il diritto di difesa.
- La natura ispettiva dei documenti e una disposizione regolamentare interna che ne limiti l'accesso non possono prevalere, in presenza dei relativi presupposti, sul diritto all'accesso difensivo previsto dall'art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990.
- L'accesso a documenti contenenti dati sanitari è consentito, nei limiti della stretta indispensabilità, quando la situazione giuridica tutelata mediante l'accesso abbia rango almeno pari ai diritti dell'interessato, come il diritto di difesa.
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