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Sentenza

Sentenza del 20/05/2015 n. 578 - Comm. Trib. Prov. La Spezia

ESECUZIONE - PREAVVISO DI FERMO - Art. 2953 c.c.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contestazione riguarda la prescrizione dei crediti tributari posti a fondamento di un preavviso di fermo. Il punto controverso è stabilire se la cartella esattoriale determini l'applicazione del termine ordinario decennale previsto dall'art. 2953 c.c. oppure se continui ad applicarsi il termine di prescrizione proprio del singolo tributo, normalmente più breve. La sentenza afferma che la cartella esattoriale, non essendo un titolo giudiziale, non converte il termine di prescrizione in decennale.

La decisione

È stato stabilito che la cartella esattoriale resta soggetta allo stesso termine di prescrizione del credito tributario in essa indicato. Il termine decennale dell'art. 2953 c.c. opera soltanto quando il credito sia stato accertato con una sentenza passata in giudicato; in tale ipotesi il termine originario, anche breve o quinquennale, si converte in quello decennale. Pertanto, un preavviso di fermo fondato su crediti già prescritti secondo il termine proprio del tributo non può essere validamente mantenuto, salvo atti interruttivi tempestivi. Il testo non indica espressamente il dispositivo né consente di identificare con certezza la parte formalmente vittoriosa.

Norme richiamate

  • Art. 2953 c.c.

    Per quanto riguarda la prescrizione dei crediti vantati dall'Amministrazione finanziaria a mezzo del Concessionario si deve ritenere che, poiché la cartella esattoriale non è un titolo giudiziale, essa sia regolata dallo stesso termine di prescrizione del credito da essa portato, mentre la prescrizione decennale si applichi solo alle sentenze passate in giudicato.

    La conversione del termine di prescrizione in decennale presuppone un titolo giudiziale divenuto definitivo. La semplice cartella esattoriale, anche se non impugnata, non equivale a una sentenza passata in giudicato e non determina automaticamente l'applicazione del termine decennale.

Massime di principio

  • La notifica di una cartella esattoriale non trasforma automaticamente la prescrizione del tributo in decennale: occorre verificare il termine previsto per la specifica entrata.
  • Il termine decennale dell'art. 2953 c.c. si applica, in linea generale, quando il credito è stato riconosciuto da una sentenza passata in giudicato, non per il solo fatto che la cartella non sia stata impugnata.
  • Per valutare la prescrizione di un preavviso di fermo occorre ricostruire la natura del credito, la data di notifica della cartella e degli eventuali successivi atti interruttivi, oltre alla presenza di un eventuale titolo giudiziale definitivo.
  • Un atto esecutivo o cautelare fondato su un credito prescritto può essere contestato, ma la prescrizione deve essere verificata tenendo conto degli atti validamente notificati e dei termini specifici applicabili al tributo.

Testo integrale

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