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Sentenza

Sentenza n. 1391/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, n 1399/2024

Giustizia amministrativa202503855

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, n. 1399/2024, recante condanna all’accredito di complessivi € 2.500 sulla carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo che la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, n. 1399/2024, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare sulla carta elettronica del docente € 500 per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024, per complessivi € 2.500. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione il 7 marzo 2025, non era stata impugnata, come attestato dalla cancelleria il 4 aprile 2025, e il Ministero non aveva adempiuto. Sono stati chiesti l’accertamento dell’inottemperanza, l’ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’ottemperanza: formazione del giudicato per mancata impugnazione della sentenza del giudice ordinario, certificata dalla cancelleria, e inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di eseguire integralmente il titolo, disponendo il pagamento delle spettanze entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il dirigente della DGOSV o un funzionario delegato munito di adeguate competenze tecniche. Ha inoltre applicato, a carico del Ministero e in favore della ricorrente, la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento sino all’effettivo soddisfacimento o, al più tardi, sino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; le spese di lite sono state poste a carico del Ministero per € 500, oltre accessori e contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    comma 3; comma 4, lett. e)

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e imporre una penalità di mora per ogni ulteriore inottemperanza; nel caso concreto la penalità è stata parametrata agli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Il decorso del termine previsto dalla disposizione costituisce, insieme alla formazione del giudicato, presupposto per procedere all’esecuzione coattiva nei confronti dell’Amministrazione.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Disciplina, rispettivamente, il rimborso delle spese connesse all’incarico del commissario ad acta, le ulteriori spese di adempimento e il termine per la presentazione della parcella, decorrente dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione.

  • art. 8 l. n. 417/1978

    Richiamato ai fini della liquidazione delle spese relative all’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a un titolo esecutivo del giudice ordinario, la formazione del giudicato, comprovata dalla mancata impugnazione e dalla relativa certificazione, e l’inutile decorso del termine previsto per l’adempimento da parte dell’Amministrazione legittimano il giudice amministrativo a ordinare l’esecuzione integrale del titolo.
  • Quando l’Amministrazione non esegue spontaneamente il giudicato, il giudice dell’ottemperanza può assegnare un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inottemperanza.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali calcolati sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’effettivo soddisfacimento o alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
  • L’incarico di ausiliario del giudice conferito al commissario ad acta ha natura obbligatoria e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’Amministrazione di appartenenza.
  • Il termine per chiedere la liquidazione del compenso del commissario ad acta decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico e non dal mero deposito della relazione sull’attività svolta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàSopravvenuta carenza di interesse

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