Cassazione Penale, Sentenza n. 20836/2023 del 16/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorsi per cassazione proposti dal Procuratore generale e da Pietro Tassone avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Catanzaro del 22/12/2021 (che in appello aveva escluso le aggravanti dei futili motivi e della premeditazione e aveva rideterminato la pena in anni 30). Il Procuratore generale chiedeva l'annullamento con rinvio della sentenza di appello con riguardo alla esclusione dell'aggravante della premeditazione; Tassone proponeva otto motivi puntando alla erronea valutazione e mancanza di riscontri individualizzanti delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (in particolare Francesco Oliverio), alla contraddittorietà e scarsità dei riscontri tra le varie chiamate in correità/testimonianze (Venturino, Tornicchio), alla mancata verifica delle sommarie informazioni e del verbale del teste oculare Podella, alla valutazione non motivata di alibi (presenza in Lombardia per lavoro e assistenza familiare), alla mancata considerazione della consulenza balistica e alla infondata ricostruzione relativa alla partecipazione di più di cinque persone e all'aggravante per favoreggiamento dell'attività mafiosa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso nei termini esposti: ha rilevato insufficienze nella valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori (in particolare la mancanza di adeguati riscontri individualizzanti alla chiamata in correità di Oliverio e l'eccessiva dipendenza delle informazioni dalla stessa fonte), nonché carenze nel vaglio complessivo della confessione stragiudiziale riferita dai terzi. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata in parte e la causa è stata rinviata alla Corte d'assise d'appello di Catanzaro perché proceda a un nuovo esame sulla partecipazione di Tassone, sulla genuinità e riscontrabilità delle dichiarazioni conferenti la chiamata in correità/reità e, in particolare, sulla sussistenza delle aggravanti (soprattutto la premeditazione). I restanti motivi del ricorso di Tassone sono stati ritenuti assorbiti e il ricorso del Procuratore generale è stato a sua volta assorbito rispetto agli effetti del rinvio; in pratica la decisione di merito (condanna/quantificazione delle aggravanti) è stata cassata e rimessa al giudice di rinvio per approfondimento e nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte richiama l'obbligo di valutare le dichiarazioni del coimputato unitamente ad altri elementi che ne confermino l'attendibilità; sottolinea i tre requisiti richiesti (credibilità soggettiva, attendibilità intrinseca, riscontrabilità oggettiva) e la necessità di riscontri esterni per evitare circolarità probatoria
art. 195 cod. proc. pen.
citato in relazione alle confessioni riferite da terzi
Applicato per indicare che le confidenze riferite da un dichiarante su ciò che gli fu detto dall'imputato vanno valutate secondo le regole sulla prova dichiarativa e che la fonte diretta non necessariamente deve essere escussa
art. 371 cod. proc. pen.
art. 371 comma 2 lettera b) (richiamato)
Richiamato nel quadro normativo di riferimento per l'applicabilità delle norme sulla valutazione delle dichiarazioni
art. 208 cod. proc. pen.
art. 208 (richiamato nel contesto dell'esame dell'imputato)
Ricorda che l'imputato può essere escusso come fonte diretta solo se lo richiede o vi consente, con conseguenze sul potere del giudice di disporre escussioni
art. 112 cod. pen.
art. 112, primo comma, n. 1, cod. pen. (aggravante numero di persone)
La Corte affronta la contestazione circa l'applicabilità dell'aggravante per il numero di persone superiore a cinque e richiede probative rigorose per fondarla
art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152
art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152
Richiamato in relazione all'aggravante per aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis o per agevolare un sodalizio mafioso; la Corte richiede prova della consapevolezza dell'imputato rispetto all'agevolazione mafiosa
art. 416-bis cod. pen.
art. 416-bis cod. pen. (associazione mafiosa)
Norma richiamata ai fini della qualificazione del fatto come commesso con metodo/agevolazione mafiosa; la valutazione dell'esistenza del vincolo associativo e del ruolo dell'imputato deve essere motivata e riscontrata
artt. 575-577 cod. pen. e artt. connessi
artt. 81, 110, 112, 575-577, primo comma, n. 3, 61, primo comma, n. 1, cod. pen.
Norme sostanziali in tema di omicidio e concorso, richiamate per i reati contestati; la Corte le utilizza come cornice fattuale ma sottolinea che l'applicazione delle aggravanti richiede prova adeguata
disposizioni processuali su motivazione e impugnazioni
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.; art. 606 cod. proc. pen. (motivi di cassazione)
Richiamate in relazione ai limiti formali della doglianza e al dovere della Corte di cassazione di motivare l'accoglimento o il rigetto dei motivi proposti
Giurisprudenza richiamata (Sez. U., Aquilina n. 20804/2012)
Sez. U. n. 20804 del 29/11/2012 (Aquilina)
Usata come principio guida sui requisiti probatori delle chiamate in correità/reità de relato, sulle condizioni di riscontrabilità e sull'evitare la circolarità probatoria
Massime di principio
- Quando una condanna si fonda in prevalenza su dichiarazioni di collaboratori/coimputati, il giudice deve valutare unitariamente: credibilità soggettiva del dichiarante, attendibilità intrinseca del racconto e riscontrabilità oggettiva; la mancanza di riscontri esterni può rendere il quadro probatorio insufficiente
- Le chiamate in correità o in reità de relato richiedono riscontri esterni non derivanti dalla sola fonte unica per evitare la circolarità: riscontri possono essere indizi, prove tecniche o dichiarazioni indipendenti
- Le confessioni stragiudiziali riferite da terzi implicano un doppio vaglio (attendibilità del dichiarante e genuinità della fonte primaria): il giudice deve accertare sia che il terzo riferisca credibilmente sia che la dichiarazione primaria abbia contenuto verosimile e coerente
- La valutazione della prova è frazionabile: parti del racconto ritenute inattendibili non invalideranno automaticamente le altre, ma il giudice deve motivare perché talune parti restano utilizzabili
- In presenza di contraddizioni significative tra collaboratori su movente, mandante o fatti essenziali, la sentenza deve affrontare e risolvere le divergenze con riscontri esterni o spiegazioni plausibili; altrimenti il dubbio può favorire l'imputato
- L'aggravante della premeditazione richiede prova di un arco temporale apprezzabile tra la deliberazione e l'esecuzione e della perdurante risoluzione dell'agente: occorre collocare con sufficiente precisione temporale il momento deliberativo
- Alibi, elementi tecnici (es. consulenze balistiche) e sommarie informazioni devono essere valutati e motivati puntualmente: omissioni o valutazioni non motivate possono determinare la cassazione con rinvio
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