Cassazione Penale, Sentenza n. 28446/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Vitiello ha impugnato l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di restituzione nel termine per proporre appello avverso la sentenza penale del Tribunale di Modena, sostenendo di aver esperito il rimedio previsto dall'art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen. (introdotto dal D.Lgs. 150/2022), perché aveva avuto effettiva conoscenza della sentenza soltanto dopo la notifica di un atto civile (ricorso ex art. 281‑decies c.p.c.) ricevuto il 5/3/2024 e che aveva recuperato la sentenza il 28/3/2024; deduceva quindi che la sua istanza era tempestiva (30 giorni dalla conoscenza). La Corte territoriale aveva ritenuto che l'unico rimedio fosse la rescissione del giudicato ex art. 629‑bis e che la restituzione nel termine non potesse essere riqualificata, oltre a considerare non provata la tempestività e la non colpevolezza del ricorrente, che risultava essersi disinteressato del processo (rassegna di rinuncia del difensore del 25/7/2019 e mancato ritiro del plico notificato).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto applicabile la norma ex art. 175, comma 2.1 c.p.p. al caso ma ha constatato l'assenza dei presupposti richiesti: il ricorrente non ha provato di non aver avuto conoscenza del processo né di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa. Il ricorrente aveva riconosciuto la dichiarazione di assenza e la nomina di difensore di fiducia; non ha spiegato l'eventuale causa non colpevole del mancato ritiro del plico contenente la notificazione della sentenza; non ha prodotto in tempo la documentazione (il ricorso ex art. 281‑decies) dalla quale afferma di aver appreso della sentenza. Ha inoltre confermato che la restituzione nel termine richiesta dall'imputato dichiarato assente ai sensi dell'art. 420‑bis non può essere riqualificata come rescissione del giudicato ex art. 629‑bis e che il principio di conservazione di cui all'art. 568, comma 5, c.p.p. non opera per la restituzione nel termine. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 175, comma 2.1 c.p.p. (introdotto dal D.Lgs. 150/2022)
Prevede la possibilità di proporre la restituzione nel termine quando il soggetto non ha avuto conoscenza del processo e non ha potuto impugnare nei termini senza sua colpa; la Corte richiede la prova di entrambi i presupposti e l'applicazione è esclusa se il ricorrente non dimostra la propria non colpevolezza.
art. 161, comma 4 c.p.p.
Norma sulla notificazione al difensore di ufficio: la Corte territoriale ha rilevato che la sentenza era stata notificata al difensore di ufficio ai sensi di questa disposizione, circostanza che incide sul rimedio esperibile.
art. 420‑bis c.p.p.
Disciplina la dichiarazione di assenza dell'imputato: il ricorrente era stato dichiarato assente ai sensi di questa norma, elemento che la Corte ha ritenuto non contestato e rilevante ai fini della valutazione della diligenza del ricorrente.
art. 629‑bis c.p.p.
Prevede la rescissione del giudicato come rimedio per chi è stato escluso dal processo; la Corte ha ritenuto che l'istanza di restituzione nel termine non possa essere automaticamente riqualificata come richiesta di rescissione del giudicato e che, in ogni caso, mancavano i presupposti per tale rimedio.
art. 568, comma 5 c.p.p.
Principio di conservazione che consente la riqualificazione degli atti in impugnazioni quando possibile: la Corte ha chiarito che tale principio si applica solo ai rimedi qualificati come impugnazioni e non alla restituzione nel termine, per cui non poteva essere usato per trasformare la domanda.
art. 281‑decies c.p.c. (richiamato sui fatti)
Norma del processo civile relativa alla notificazione di atti; il ricorrente ha affermato di aver appreso della sentenza penale tramite un ricorso civile notificatogli, ma non ha prodotto tale atto in tempo utile per provare la tempestività dell'istanza.
art. 616 c.p.p.
Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; la Cassazione l'ha applicata insieme alla sanzione da versare alla Cassa delle ammende per motivi di colpa processuale.
Massime di principio
- Per ottenere la restituzione nel termine ex art. 175, comma 2.1 c.p.p. il ricorrente deve dimostrare sia di non aver avuto conoscenza del processo sia che l'impossibilità di impugnare nei termini non è imputabile a sua colpa; l'onere probatorio grava sul richiedente.
- La mera circostanza che la sentenza sia stata notificata al difensore di ufficio e non al ricorrente non basta: occorre spiegare e documentare le ragioni che hanno impedito al destinatario di prendere conoscenza (es. plico non ritirato) e dimostrarne l'inesigibilità.
- La dichiarazione di assenza dell'imputato (art. 420‑bis) e la prova di nomina/abbandono del difensore sono fattori valutati rigorosamente e possono indurre a ritenere la colpa del ricorrente se emergono elementi di disinteresse o negligenza (per es. rinuncia del difensore comunicata e mancato seguito da parte dell'imputato).
- La restituzione nel termine non può essere automaticamente riqualificata come rescissione del giudicato ex art. 629‑bis; il principio di conservazione (art. 568, comma 5) si applica solo alle impugnazioni previste dal codice e non alla restituzione nel termine.
- Se si è a conoscenza della sentenza attraverso atti civili o notifiche terze, è essenziale produrre immediatamente la documentazione che provi la data di conoscenza per calcolare la tempestività del rimedio (evidenze datate di notifiche, plichi, tentativi di ritiro, ecc.).
- Ricorsi manifestamente infondati o privi delle necessarie prove di non colpevolezza possono comportare condanna alle spese e sanzione in favore della Cassa delle ammende.
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